Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/12/2024, n. 1322

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/12/2024, n. 1322
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 1322
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. 1827/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Carmine Esposito Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1827/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Polito, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal EL (SA) alla via Europa n. 18
ATTORE
CONTRO
) rappresentato e difeso da se stesso, unitamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente all'Avv. Gennaro Feo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal EL
(SA), via Alento snc
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, esponeva di essere figlio legittimo di Parte_1
e che dopo il diploma, iniziava il percorso universitario in Urbino, CP_1 Controparte_2
conseguendo ottimi risultati e conducendo una vita agiata, praticando sport come nuoto, kart e tennis, avendo nella disponibilità un'autovettura, con spese sostenute da entrambi i genitori;
che il 6 marzo
2013 veniva a mancare la madre dell'attore;
che, a quel punto, questi faceva rientro in Casal EL, e i pagina 1 di 8
rapporti con il padre venivano ad incrinarsi;
che, a quel punto, decideva di recidere i CP_1
rapporti con il figlio e di versargli mensilmente la somma mensile pari ad euro 500,00;
che nel settembre 2014 l'attore decideva di riprendere l'università, ma il padre si rifiutava di sostenere le relative spese, di alloggio e mantenimento in Urbino;
che, pertanto, l'attore fu costretto ad interrompere definitivamente gli studi, non avendo disponibilità economiche;
che la somma di euro 500,00 - che mensilmente riceve - non è sufficiente a garantirgli la ripresa del percorso universitario interrotto e non
è compatibile con il tenore di vita che in precedenza godeva;
che è titolare di redditi, CP_1 essendo un noto avvocato e svolgendo l'ufficio di Giudice di Pace presso il mandamento di Nola, oltre ad essere proprietario di beni immobili da cui percepisce reddito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'obbligo a carico di di corrispondere il CP_1
mantenimento al figlio , entro il 5 di ogni mese, nella misura di euro 2.000,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento di figlio maggiorenne;
condannare al pagamento delle CP_1
spese universitarie relative agli anni accademici 2014-2015 e 2016 e quelle future con annesse more per ritardata iscrizione;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 contestava l'avverso dedotto sostenendo che tutte le spese universitarie, sia tasse che vitto e alloggio oltre a quelle personali, erano sempre state sostenute unicamente da esso comparente, sino al 2014, anno in cui , nonostante i solleciti paterni, non riprendeva gli studi;
che, in realtà, l'attore Parte_1
otteneva la laurea triennale in sei anni (dal 2003 al 2009), e successivamente decideva di rientrare a
Napoli, dove tuttavia non rispondeva agli stimoli di lavoro offerti dal padre, né si dedicava agli studi;
che i genitori avevano scelto di affittare un appartamento al , ormai 25enne, per incompatibilità di CP_1
vita con i genitori stessi, ma l'attore non decise mai di occuparlo;
che, a quel punto, il padre accoglieva la volontà del figlio di ricominciare gli studi in Urbino, per cui accettava la rinuncia agli studi in Nola, ma senza che il progetto universitario venisse portato avanti;
che, in realtà, l'attore aveva sempre lamentato la sua convivenza con il padre e, per un periodo di tempo, si era impossessato di una casa sita in Casal EL, di proprietà del convenuto, ove si recava per provvedere alle spese e versandogli la somma di euro 500,00 per il sostentamento;
che, peraltro, entrambi i genitori avevano tentato delle collaborazioni lavorative, interrotte sempre a causa del temperamento del ;
che quest'ultimo, CP_1
quindi, non si attivava nè per completare gli studi né per trovare lavoro;
che l'attore aveva sempre rinnegato la malattia della madre (in seguito deceduta), continuandole a procurare dolore e disagi per il suo comportamento, tanto da essere allontanato dalla stessa;
che siffatto atteggiamento aveva provocato anche l'allontanamento tra i genitori, tanto che l'attore non potè recarsi alle esequie della moglie per
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sua volontà espressa nel testamento;
che i dissidi economici derivavano pur sempre dal fatto che
l'attore non era in grado di gestire con costanza nemmeno quelle incombenze che il padre gli lasciava gestire, come il fitto degli appartamenti estivi;
che, ad ogni modo, non era vero che il padre non aveva contribuito alle spese per la ripresa degli studi;
che si era reso responsabile di numerose Parte_1
violazioni, per alcune delle quali pendeva procedimento penale, e solo per questo motivo non era più disposto a contribuire ulteriormente alle spese della sua vita o a fornirgli un'autovettura.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con declaratoria di inesistenza dell'obbligo di ulteriore mantenimento nei confronti dell'attore;
chiedeva disporsi l'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno per una distanza non inferiore a 300 km, stante la sua pericolosità dovuta anche al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato, che mette in pericolo l'incolumità del convenuto;
condannarsi l'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prova documentale e testimoniale, e giungeva innanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 26 ottobre 2023;
a seguito di rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2024 con la concessione dei
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