Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 3
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. ist. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
SC AR (C.F. [...]), nato a [...], in data [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Carlo Garroni;

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Yannik Tazzari
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
SC AR, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare il ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione della condizione di illiquidità nella quale si è venuto a trovare ad esito dell'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Chieti, nonché per effetto delle fideiussioni omnibus rilasciate in passato a supporto e garanzia delle obbligazioni contratte dalla moglie;
condizione che gli ha impedito di onorare gli impegni restitutori assunti con i mutuanti;

Attualmente l'importo dell'indebitamento totale del ricorrente è pari ad € 329.990,93 e le somme che questi mensilmente percepisce a titolo di retribuzione sono impiegate in larga parte per far fronte alle pagina 1 di 3
spese del nucleo familiare, al netto di quanto occasionalmente percepito dai relativi componenti, non economicamente autosufficienti. Sicché, in definitiva, può senz'altro ritenersi
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