Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. ist. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
SC AR (C.F. [...]), nato a [...], in data [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Carlo Garroni;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Yannik Tazzari
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
SC AR, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare il ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione della condizione di illiquidità nella quale si è venuto a trovare ad esito dell'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Chieti, nonché per effetto delle fideiussioni omnibus rilasciate in passato a supporto e garanzia delle obbligazioni contratte dalla moglie;
condizione che gli ha impedito di onorare gli impegni restitutori assunti con i mutuanti;
Attualmente l'importo dell'indebitamento totale del ricorrente è pari ad € 329.990,93 e le somme che questi mensilmente percepisce a titolo di retribuzione sono impiegate in larga parte per far fronte alle pagina 1 di 3
spese del nucleo familiare, al netto di quanto occasionalmente percepito dai relativi componenti, non economicamente autosufficienti. Sicché, in definitiva, può senz'altro ritenersi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
SC AR (C.F. [...]), nato a [...], in data [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Carlo Garroni;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Yannik Tazzari
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
SC AR, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare il ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione della condizione di illiquidità nella quale si è venuto a trovare ad esito dell'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Chieti, nonché per effetto delle fideiussioni omnibus rilasciate in passato a supporto e garanzia delle obbligazioni contratte dalla moglie;
condizione che gli ha impedito di onorare gli impegni restitutori assunti con i mutuanti;
Attualmente l'importo dell'indebitamento totale del ricorrente è pari ad € 329.990,93 e le somme che questi mensilmente percepisce a titolo di retribuzione sono impiegate in larga parte per far fronte alle pagina 1 di 3
spese del nucleo familiare, al netto di quanto occasionalmente percepito dai relativi componenti, non economicamente autosufficienti. Sicché, in definitiva, può senz'altro ritenersi
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