Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 905

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 905
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 905
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 21037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21037/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Sesto Fiorentino (FI)
E
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Prato (PO)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Mazzei
RICORRENTI
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 10/12/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
pagina 1 di 4


CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato il 05/12/2024: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...]
a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in Per_1
forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior e interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità: il minore resterà collocato anagraficamente ed in via privilegiata presso la madre con diritto dovere del padre di sentirlo telefonicamente in ogni momento della giornata, nonché di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo preavviso telefonico alla resistente, ovvero in caso di disaccordo, a fine settimana alternati, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica , allorquando provvederà
a riaccompagnarlo a casa,
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