Trib. Venezia, sentenza 18/01/2024, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 18/01/2024, n. 21
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 21
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C C C alla udienza del
18/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1445/2023 RG avente ad oggetto:
“retribuzione - opposizione decreto ingiuntivo – recupero rivalsa contributi a carico lavoratore ex art. 23 L. 218/1952
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato BOCCIA Parte_1
FRANCO RAIMONDO ed elettivamente domiciliata come in ricorso in opposizione,
- ricorrente/opponente
E
– rappresentata e difesa dagli Avvocati SQUILLACE ETTORE CP_1
e SQUILLACE PIERO, SQUILLACE Andrea ed elettivamente domiciliata in P.TTA
CONCIAPELLI, 17 35100 PADOVA,
-resistente/opposto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2023 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
321/2023 chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 321/2023 del 15.6.2023, notificato il 21.6.2023, essendo la pretesa fatta valere dal sig. infondata, in fatto e diritto, per i Parte_2 motivi ivi dedotti. Con vittoria di spese, diritti e competenze”.
Nel costituirsi ha ribadito la fondatezza delle proprie CP_1 pretese chiedendo “ in via principale - rigettarsi il ricorso in opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la Società al pagamento dell'importo ingiunto;
in subordine - previa revoca del decreto ingiuntivo condannarsi in via generica la Società al pagamento della quota previdenziale illegittimamente trattenuta relativa all'importo di € 54.793,17 corrisposto a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 2003/2015;
- condannarsi in ogni caso la Società al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sull'importo che sarà accertato/quantificato come illegittimamente trattenuto in un separato giudizio;
- in ogni caso con la condanna al pagamento delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti
*** *** ***


1. Con il ricorso monitorio aveva chiesto fosse ingiunto a CP_1 il pagamento della somma di € 5.881,83 corrispondente ai Parte_1 contributo trattenuti dalla stessa sulla busta paga di gennaio 2003 relativa alla liquidazione dell'importo di cui al verbale di conciliazione del 13/12/2022.


2. Invero, esponeva : che con sentenza n. 477 del 2022 pubblicata CP_1 il 18/7/2022 la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di ricorso in riassunzione, aveva riconosciuto alla stesso il diritto al pagamento in proprio favore della somma di € 80.026,54 quali retribuzioni dovutegli relativamente al periodo
1/5/2013 – 31/10/2023 come da decreto ingiuntivo e da sentenza del Tribunale di Venezia 699/2014 e, con riferimento al periodo 1/3/2003 ( data di cessazione del ramo d'azienda) al 30/6/2015, in misura corrispondente alle differenze di retribuzione tra quanto spettante in relazione alla persistenza del rapporto di lavoro con la stessa e quanto corrisposto dalla cessionaria, detratto Pt_1 quanto già pagato in esecuzione di alcuni decreti ingiuntivi, come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 405/2016;
di avere poi sottoscritto in data
13/12/2022 con un verbale di conciliazione nel quale al Parte_1 punto 2) veniva previsto che “La in esecuzione della Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 477/2022 (...) offre a saldo e stralcio
e transazione di ogni pretesa la somma lorda di € 51.017,69 (...) ”;
che tuttavia con la busta paga di gennaio 2023 la società effettuava sulla suddetta somma la trattenuto di € 5.881,83 ad avviso di illegittimamente alla luce della CP_1 giurisprudenza di legittimità citata secondo la quale il datore di lavoro non può operare la trattenuta della quota posta a carico del lavoratore in caso di intempestività “da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi” (Cass.
18897/2019).
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