Trib. Napoli, sentenza 07/10/2024, n. 6445

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/10/2024, n. 6445
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6445
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa A
S, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7639 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difenda, giusta mandato in atti, dagli Parte_1
Avv.ti S G e A G ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in C/Mare di Stabia alla via S. Allende 36/a;

- ricorrente
C O N T R O

- in persona del Ministro Controparte_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in
A D 11
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art.7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali; del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate
e mai percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze
1
dell'amministrazione scolastica, sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie), negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad
€ 4.467,20, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999;
condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 4.467,20 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Spese vinte con attribuzione.
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto;

- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi: per a.s. 2019/2020: Contratti di lavoro con decorrenza dal 26/09/2019 al 22/12/2019, dal 23/12/2019 al 06/01/2020, dal 07/01/2020 al 10/01/2020, dal 11/01/2020 al
29/05/2020, dal 30/05/2020 al 18/06/2020;
per a.s. 2020/21: Contratto di lavoro con decorrenza dal 12/10/2020 al 12/06/2021;
per a.s. 2021/22: Contratti di lavoro con decorrenza dal 22/09/2021 al 22/12/2021, dal 10/01/2022 al 08/02/2022, dal 09/02/2022 al 10/03/2022, dal 11/03/2022 al
09/04/2022, dal 10/04/2022 al 09/05/2022, dal 10/05/2022 al 08/06/2022, dal
09/06/2022 al 29/06/2022;

- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate per i predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della
Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanze n. 20015 del 27.07.2018 e n. 6293 del
05/03/2020. Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza
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