Trib. Napoli, sentenza 07/10/2024, n. 6445
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa A
S, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7639 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difenda, giusta mandato in atti, dagli Parte_1
Avv.ti S G e A G ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in C/Mare di Stabia alla via S. Allende 36/a;
- ricorrente
C O N T R O
- in persona del Ministro Controparte_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in
A D 11
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art.7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali; del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate
e mai percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze
1
dell'amministrazione scolastica, sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie), negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad
€ 4.467,20, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999;
condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 4.467,20 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Spese vinte con attribuzione.
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi: per a.s. 2019/2020: Contratti di lavoro con decorrenza dal 26/09/2019 al 22/12/2019, dal 23/12/2019 al 06/01/2020, dal 07/01/2020 al 10/01/2020, dal 11/01/2020 al
29/05/2020, dal 30/05/2020 al 18/06/2020;
per a.s. 2020/21: Contratto di lavoro con decorrenza dal 12/10/2020 al 12/06/2021;
per a.s. 2021/22: Contratti di lavoro con decorrenza dal 22/09/2021 al 22/12/2021, dal 10/01/2022 al 08/02/2022, dal 09/02/2022 al 10/03/2022, dal 11/03/2022 al
09/04/2022, dal 10/04/2022 al 09/05/2022, dal 10/05/2022 al 08/06/2022, dal
09/06/2022 al 29/06/2022;
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate per i predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della
Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanze n. 20015 del 27.07.2018 e n. 6293 del
05/03/2020. Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa A
S, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7639 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difenda, giusta mandato in atti, dagli Parte_1
Avv.ti S G e A G ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in C/Mare di Stabia alla via S. Allende 36/a;
- ricorrente
C O N T R O
- in persona del Ministro Controparte_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in
A D 11
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art.7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali; del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate
e mai percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze
1
dell'amministrazione scolastica, sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie), negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad
€ 4.467,20, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999;
condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 4.467,20 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Spese vinte con attribuzione.
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi: per a.s. 2019/2020: Contratti di lavoro con decorrenza dal 26/09/2019 al 22/12/2019, dal 23/12/2019 al 06/01/2020, dal 07/01/2020 al 10/01/2020, dal 11/01/2020 al
29/05/2020, dal 30/05/2020 al 18/06/2020;
per a.s. 2020/21: Contratto di lavoro con decorrenza dal 12/10/2020 al 12/06/2021;
per a.s. 2021/22: Contratti di lavoro con decorrenza dal 22/09/2021 al 22/12/2021, dal 10/01/2022 al 08/02/2022, dal 09/02/2022 al 10/03/2022, dal 11/03/2022 al
09/04/2022, dal 10/04/2022 al 09/05/2022, dal 10/05/2022 al 08/06/2022, dal
09/06/2022 al 29/06/2022;
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate per i predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della
Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanze n. 20015 del 27.07.2018 e n. 6293 del
05/03/2020. Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi