Trib. Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 3427

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 3427
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3427
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 2556/2024 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in ROMANIA, rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 dall'avv. CITO MARTINO DANILO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
– , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, il Sig (cognome (nome), nato il Pt_1 Parte_2
18/09/1991 in ROMANIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso per l'effetto annullare il provvedimento Prot. n. 25/2024 all. emesso in data 8.04.2024 dalla
Prefettura della Provincia di che decreta l'allontanamento del ricorrente per motivi imperativi di pubblica CP_1 sicurezza, notificato al ricorrente in data 9.04.2024.
Il si costituiva con memoria dell'8.07.2024 per resistere alla domanda, chiedendone il Controparte_2
rigetto.
È stata acquisita in atti informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente è gravato CP_1
da precedenti penali e di polizia per i reati di: “art. 582 c.p., 583 c.p. e 610 c.p. (Lesioni personali, lesione personale grave e violenza privata nel 2012, condannato;
art. 640 ter c. p.. Frode informatica, nel 2014 condannato;
art. 73 comma uno d.p.r. 309/90, spaccio di sostanze stupefacenti nel 2016 condannato - sentenza numero 9534/ 16 RGNR e numero

8184/16 R.G. gip del Tribunale di Brindisi Sezione Gip del 06/06/2017;
Art. 635 Codice penale, articolo 5 legge 152/75 danneggiamento e uso di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2021 reati commessi durante la detenzione nella casa Circondariale di Palermo
”.
Inoltre, nella predetta informativa si legge: “in suo pregiudizio risultano frequentazioni negative con altri soggetti gravati da precedenti di polizia quali: violazioni norme sul collocamento, omissione di soccorso, stupefacenti, furto aggravato, rissa aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione abusiva di armi, stupefacenti, violenza privata, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, omicidio doloso, tentato”. Dati che trovano conferma dai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisito in atti.
All'udienza del 14.10.2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente titolare per la decisione
OSSERVA
Premesso che l'istituto dell'allontanamento motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinato
a livello comunitario dagli artt. 27 - 33 della Direttiva 2004/38 riguardante l'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione
o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla stessa direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti ed enunciati nell'art.
27 della direttiva 38/2004. Partendo dal presupposto che il principio della libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini dell'Unione Europea, le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso restrittivo (Cause 139/85 MB (punto 13) e C-33/07 Jpa, (punto 23).
La Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità devono sempre rispettare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati
(sentenza del 4 dicembre 1974. , C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999. Ca/fa, C-348/96) e non Per_1
per ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975 C-67/74);
Per_2
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004. Orfanopoulos e C-482/01 e C- Per_3
493/01), di cui costituisce
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