Trib. Latina, sentenza 08/10/2024, n. 1887
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 727 del registro generale degli affari civili dell'anno 2012
TRA
OS AN, rappresenta e difesa dall'avv. Simone Rinaldi, come da procura in atti,
ATTRICE OPPONENTE
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Serra unitamente all'avv. Giuseppe Sollitto, come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante della Società ACCEDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollitto unitamente all'avv. Giuseppina Serra, giusta procura generale alle liti in atti
TERZA INTERVENIENTE
ITACAPITAL S.r.l. e per essa, quale procuratore, RU LI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti in atti
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 26 marzo 2024
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la Sig.ra RO NN ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1775/2015, emesso dal Tribunale di Latina in data
27/10/2015, depositato il 28/10/2015 e notificato in data 16/12/2015, con cui è stato ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore della Intesa Sanpaolo Personal FI S.p.A della somma di
€ 19.094,65, oltre interessi legali e spese legali della procedura monitoria, in esecuzione di un
contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione di quote della pensione mensile, sottoscritto in data 31 Gennaio 2006 con la società finanziaria Eurofiditalia S.p.A.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha eccepito innanzitutto il difetto di legittimazione attiva e il correlato difetto di titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio dalla Intesa San Paolo Personal FI S.p.a. (Accedo S.p.a.), deducendo che il credito della
Eurofiditalia derivante dal suddetto contratto di finanziamento non risulta essere stato oggetto di cessione in favore né della convenuta opposta, né della OS FI S.p.A (società confluita nella
Intesa Sanpaolo Personal FI).
La Sig.ra RO NN ha inoltre eccepito l'inopponibilità di tale credito alla stessa, nella ipotesi di acquisizione della prova della cessione del credito nel corso del giudizio, in ragione dell'assenza della prova circa l'avvenuta notifica nei suoi confronti della predetta cessione.
L'opponente ha eccepito altresì: a) il mancato perfezionamento della cessione del quinto per difetto della notifica all'Inps del relativo contratto, b) la riconducibilità del mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte dell'Inps e, pertanto, del mancato perfezionamento della cessione del quinto, alle gravi violazioni della normativa in materia di cessione del quinto da parte della Eurofiditalia, la quale, pur essendo tenuta ad osservare un grado di diligenza qualificato, commisurato alla natura dell'attività esercitata, non avrebbe posto in essere quelle attività propedeutiche alla conclusione del contratto;
c) il mancato accreditamento all'Inps di Eurofiditalia, che non si sarebbe nemmeno mai adoperata al fine di verificare l'intervenuto rilascio in favore della
Sig.ra NN della comunicazione di cedibilità della pensione o l'esistenza di condizioni ostative alla concessione del finanziamento, quale sarebbe la precedente notifica all'ente previdenziale di altra cessione di quinto;
d) la nullità del contratto, configurato come un contratto ordinario di prestito personale, per la mancanza di informazioni sulle modalità e condizioni di rimborso in violazione a quanto disposto dall'art. 125 TUB;
e) l'avvenuta consegna del piano di ammortamento del debito solo in data