Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2815
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri
dott. ssa Viviana Cusolito Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Salvatore Irullo Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1862 del Registro Generale 2023
TRA
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e residente in [...]
16, ed elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino, 116, presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E di Messina, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 122, n. 64, è ope C.F._2
legis domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 17.04.2023, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 22/2023, emesso in data
13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023, con il quale era stata rigettata
l'istanza, presentata in data 06.09.22, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2
T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
31.01.2023, la quale aveva sostenuto, che “alla luce della documentazione prodotta, secondo le valutazioni della Commissione Territoriale, la richiedente dichiara di risiedere in Italia da sette anni, che possiede una scarsa padronanza della lingua italiana e di essere impegnata in una relazione stabile sul territorio italiano. Tuttavia, dalla documentazione allegata, non si evince quale sia la posizione lavorativa e familiare della straniera, infatti produce due comunicazioni Unilav per rapporti di lavoro di brevissima durata e non fornisce alcun dettaglio sulle relazioni interpersonali intrattenute sul territorio italiano Da ciò emerge che un eventuale rimpatrio non contrasterebbe con la violazione del diritto al
Pag. 2 di 10 rispetto della propria vita privata familiare cosi come previsto al comma
1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU, che garantisce, secondo la costante giurisprudenza delle Corti Europee, il diritto all'integrità fisica, psicologica o morale.”
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata
l'istanza presentata dalla ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento della ricorrente potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto ella ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che ella non avrebbe legami familiari in Italia.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito,
l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierna ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni e che, durante il lungo periodo trascorso sul territorio italiano, avesse dimostrato una spiccata propensione all'integrazione nel contesto socioculturale italiano, lavorando, da ultimo, con contratto a tempo determinato, oltre ad essere conduttrice di un immobile sito in Messina. Aveva altresì evidenziato come, nel lungo periodo trascorso in Italia, avesse perso ogni contatto con il proprio Paese e come in tale situazione, se tornasse nel suo Paese, viste le
Pag. 3 di 10
condizioni di partenza, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Con decreto collegiale del 19.12.23, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, con decreto separato, il Giudice delegato per la trattazione e decisione del procedimento provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé.
Con comparsa di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri
dott. ssa Viviana Cusolito Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Salvatore Irullo Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1862 del Registro Generale 2023
TRA
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e residente in [...]
16, ed elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino, 116, presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E di Messina, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 122, n. 64, è ope C.F._2
legis domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 17.04.2023, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 22/2023, emesso in data
13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023, con il quale era stata rigettata
l'istanza, presentata in data 06.09.22, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2
T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
31.01.2023, la quale aveva sostenuto, che “alla luce della documentazione prodotta, secondo le valutazioni della Commissione Territoriale, la richiedente dichiara di risiedere in Italia da sette anni, che possiede una scarsa padronanza della lingua italiana e di essere impegnata in una relazione stabile sul territorio italiano. Tuttavia, dalla documentazione allegata, non si evince quale sia la posizione lavorativa e familiare della straniera, infatti produce due comunicazioni Unilav per rapporti di lavoro di brevissima durata e non fornisce alcun dettaglio sulle relazioni interpersonali intrattenute sul territorio italiano Da ciò emerge che un eventuale rimpatrio non contrasterebbe con la violazione del diritto al
Pag. 2 di 10 rispetto della propria vita privata familiare cosi come previsto al comma
1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU, che garantisce, secondo la costante giurisprudenza delle Corti Europee, il diritto all'integrità fisica, psicologica o morale.”
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata
l'istanza presentata dalla ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento della ricorrente potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto ella ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che ella non avrebbe legami familiari in Italia.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito,
l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierna ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni e che, durante il lungo periodo trascorso sul territorio italiano, avesse dimostrato una spiccata propensione all'integrazione nel contesto socioculturale italiano, lavorando, da ultimo, con contratto a tempo determinato, oltre ad essere conduttrice di un immobile sito in Messina. Aveva altresì evidenziato come, nel lungo periodo trascorso in Italia, avesse perso ogni contatto con il proprio Paese e come in tale situazione, se tornasse nel suo Paese, viste le
Pag. 3 di 10
condizioni di partenza, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Con decreto collegiale del 19.12.23, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, con decreto separato, il Giudice delegato per la trattazione e decisione del procedimento provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé.
Con comparsa di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi