Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 7
TRIB Verbania
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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TRIB Verbania
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8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 254/2024 ( + 255/2024 e 294/2024) R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 8.1.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI
LIDIA;
nessuno per parte convenuta.
Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente il fascicolo iscritto la n. 417/2024
RG.
L'avv. DANIZIO si riporta agli atti e alle domande svolte con i singoli ricorsi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. DANIZIO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 254/2024 (+ 255/2024, 294/2024 e 417/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 254/2024, 255/2024, 294/2024 e 417/2024 R.G. Lav. promosse da: (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il 3 luglio Parte_3 C.F._3
1972 ed ivi residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] il 19 Parte_4 C.F._4
gennaio 1997 e residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] il 13 Controparte_1 C.F._5
febbraio 1992 ed ivi residente in [...],
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 residente in [...], via Pagliare,
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_5 C.F._7
e residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e Parte_6 C.F._8
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del OP P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_4 [...]
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con sede in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“come da singoli ricorsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 30.5.2024 e il 2.10.2024, le parti ricorrenti esponevano di avere tutti prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
- per l'anno scolastico 2021/2022 Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_4
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 Controparte_1
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Controparte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
2023/2024 e 2024/2025
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024 e 2024/2025
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_3
convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto essere OP
considerato contumace.
I diversi ricorsi vertenti su analoghe questioni di fatto e di diritto sono stati riuniti tra l'udienza del 20.11.2024 e l'odierna udienza;
le cause, istruite su base documentale, sono
state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_3 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_3
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_3 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 8.1.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI
LIDIA;
nessuno per parte convenuta.
Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente il fascicolo iscritto la n. 417/2024
RG.
L'avv. DANIZIO si riporta agli atti e alle domande svolte con i singoli ricorsi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. DANIZIO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 254/2024 (+ 255/2024, 294/2024 e 417/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 254/2024, 255/2024, 294/2024 e 417/2024 R.G. Lav. promosse da: (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il 3 luglio Parte_3 C.F._3
1972 ed ivi residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] il 19 Parte_4 C.F._4
gennaio 1997 e residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] il 13 Controparte_1 C.F._5
febbraio 1992 ed ivi residente in [...],
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 residente in [...], via Pagliare,
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_5 C.F._7
e residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e Parte_6 C.F._8
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del OP P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_4 [...]
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con sede in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“come da singoli ricorsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 30.5.2024 e il 2.10.2024, le parti ricorrenti esponevano di avere tutti prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
- per l'anno scolastico 2021/2022 Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_4
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 Controparte_1
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Controparte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
2023/2024 e 2024/2025
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024 e 2024/2025
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_3
convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto essere OP
considerato contumace.
I diversi ricorsi vertenti su analoghe questioni di fatto e di diritto sono stati riuniti tra l'udienza del 20.11.2024 e l'odierna udienza;
le cause, istruite su base documentale, sono
state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_3 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_3
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_3 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
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