Trib. Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 3241
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Testo completo
N.R.G. 15956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 13.03.2024;
la parte convenuta non si costituiva in giudizio
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.12.2023 nell'interesse del ricorrente OR
, cittadino del Marocco, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 7.11.2023, notificatogli il giorno 8.11.23, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 17.02.2023, il ricorrente chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 1.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia in data 25.3.2020, di vivere in autonomia, di avere completato il primo ciclo di istruzione, di avere in Italia una cugina, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 2.1.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte attrice, che insisteva nel ricorso, riportandosi alla documentazione già prodotta.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il Procuratore del ricorrente dichiarava che: “il ricorrente vive in Italia ormai da quattro anni, vive in autonomia in ospitalità;
ha sempre lavorato e lavora tuttora sempre presso lo stesso datore di lavoro RI SR (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato dal 17.6.2023, poi prorogato con scadenza per il 16 giugno 2025 (come si evince dalle ultime buste paga in atti), con buoni guadagni pari a circa euro 1.500,00 netti di media in busta;
parla la lingua italiana e ha conseguito nel 2023 il diploma del primo ciclo di istruzione;
è incensurato, come risulta dai certificati penali aggiornati in atti;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in
Patria;
parte della sua famiglia d'origine risiede già in Italia da tempo” e verificava con la Giudice che “la CT riportava una condanna a sei mesi per fatti del 4.2.2022 per ricettazione, condanna intervenuta a seguito di patteggiamento, che non compare nel casellario poiché probabilmente veniva concessa la non menzione”, riservandosi “di verificare se il ricorrente sia stato effettivamente condannato per tale reato”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
La Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava nuova udienza collegiale per il giorno 6.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per il deposito di note conclusionali, riservando ogni verifica sulla condanna sopra indicata a seguito del deposito del provvedimento di condanna, udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
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Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 13.03.2024;
la parte convenuta non si costituiva in giudizio
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.12.2023 nell'interesse del ricorrente OR
, cittadino del Marocco, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 7.11.2023, notificatogli il giorno 8.11.23, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 17.02.2023, il ricorrente chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 1.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia in data 25.3.2020, di vivere in autonomia, di avere completato il primo ciclo di istruzione, di avere in Italia una cugina, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 2.1.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte attrice, che insisteva nel ricorso, riportandosi alla documentazione già prodotta.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il Procuratore del ricorrente dichiarava che: “il ricorrente vive in Italia ormai da quattro anni, vive in autonomia in ospitalità;
ha sempre lavorato e lavora tuttora sempre presso lo stesso datore di lavoro RI SR (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato dal 17.6.2023, poi prorogato con scadenza per il 16 giugno 2025 (come si evince dalle ultime buste paga in atti), con buoni guadagni pari a circa euro 1.500,00 netti di media in busta;
parla la lingua italiana e ha conseguito nel 2023 il diploma del primo ciclo di istruzione;
è incensurato, come risulta dai certificati penali aggiornati in atti;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in
Patria;
parte della sua famiglia d'origine risiede già in Italia da tempo” e verificava con la Giudice che “la CT riportava una condanna a sei mesi per fatti del 4.2.2022 per ricettazione, condanna intervenuta a seguito di patteggiamento, che non compare nel casellario poiché probabilmente veniva concessa la non menzione”, riservandosi “di verificare se il ricorrente sia stato effettivamente condannato per tale reato”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
La Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava nuova udienza collegiale per il giorno 6.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per il deposito di note conclusionali, riservando ogni verifica sulla condanna sopra indicata a seguito del deposito del provvedimento di condanna, udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno
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