Trib. Frosinone, sentenza 10/01/2024, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2567 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2021, trattenuta in decisione in data 04.07.2023, e pendente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nives Arduini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Ferentino alla via Stella Ponta S. Antonio n. 104 giusta delega allegata al ricorso introduttivo
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Testa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Alatri alla via Circonvallazione n. 41, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con reciproca domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.07.2023 le parti hanno concluso come processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem).
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato in data 15.12.2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 15/07/1995 in Alatri (trascritto negli atti del Controparte_1 medesimo Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 1995) dal quale sono nati due figli, (nato a Per_1
Frosinone il 08.04.1997, 26 anni ½ ) e (nata a [...] il [...], quasi anni 20) ha adito Persona_2 il Tribunale per ottenere pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie, esponendo che da diverso tempo la convivenza è divenuta intollerabile a cagione del contegno disinteressato della coniuge verso il marito, estrinsecatosi in particolare nel rifiuto di predisporre pasti, di lavare e stirare gli indumenti personali del marito
e disinteresse verso ogni suo bisogno;
che ella ha tenuto in suo danno condotte irriguardose ed offensive, sfociate in apprezzamenti negativi sulla sua capacità gestionale del menage familiare, nell'emarginazione dai processi decisionali familiari, nello svilimento del ruolo genitoriale agli occhi dei figli, nella costante denigrazione della personalità mediante insulti e rifiuti di qualsivoglia apprezzamento ed insistenti pressioni ad allontanarsi dalla casa familiare;
che tali comportamenti sono culminati in un episodio di violenza fisica ai suoi danni in data 01/07/2021, quando, dopo essere stato visitato presso il nosocomio di Alatri, gli sono state diagnosticate “ecchimosi, escoriazioni arti superiori e porzione superiore del torace” con prognosi di giorni 5,
s. c., prolungata di ulteriori giorni 5;
che tale evento ha ingenerato nel ricorrente timore per la propria incolumità, tanto da indurlo a concertare con la moglie il suo allontanamento dalla casa coniugale, per trasferirsi in altro immobile in Alatri e ad avviare il procedimento per la separazione. Egli ha dunque rappresentato che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis è da imputarsi in via esclusiva alle gravi condotte della moglie. Il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze della con Controparte_2 mansioni di “operatore esercizio” e percepisce mensilmente una retribuzione di importo netto pari ad €
1.500,00 circa, reddito gravato da obbligazioni fisse per complessivi € 421,40, per finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia;
che la e il figlio maggiore sono autonomi economicamente perché CP_1 Per_1 la prima svolge, dal lunedì al sabato, servizi di pulizia domestica presso diverse abitazioni mentre il secondo svolge attività lavorativa alle dipendenze di un dottore commercialista, percependo una retribuzione pari ad €
500,00 mensili circa;
il figlio è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio dell'
[...]
e provvede autonomamente al pagamento delle tasse universitarie;
egli Organizzazione_1 peraltro partecipa di un gruppo musicale e percepisce regolarmente compensi derivanti dalla partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate, è intestatario di un libretto di risparmio postale, avente, all'epoca della consegna da parte dei genitori (febbraio 2016), un saldo pari ad € 10.486,78, nonché del buono fruttifero postale n. 76684614 del valore di € 2.000,00 e il suo reddito in generale gli consente di sostenere interamente le spese di manutenzione e di assicurazione del veicolo Fiat Punto, targato EH695PW, di proprietà del sig.
ma da tempo utilizzato esclusivamente dal figlio. Diversamente, la figlia in quanto Parte_1 CP_1 affetta da celiachia, percepisce un'indennità di frequenza di € 297,00 mensili e un ulteriore contributo di €
100 da parte del SSN per l'acquisto di prodotti alimentari. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: a) addebito della separazione alla moglie;
b) assegnare alla sig.ra in quanto genitore prevalentemente collocatario della figlia Controparte_1 minore la casa familiare sita in Alatri (FR), via delle Cooperative n. 66, di proprietà esclusiva del Persona_2 sig. c) disporre, a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione della casa familiare, la Parte_1 voltura, a nome della sig.ra delle utenze tutte relative all'immobile assegnatole (acqua, Controparte_1 energia elettrica, gas, linea telefonica (ADSL) e servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);
d) disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la Persona_2 madre nella casa familiare sita in Alatri (FR), via delle Cooperative n. 66;
e) disporre la regolamentazione dei tempi di frequentazione e di prelievo della minore da parte del sig. secondo le modalità Persona_2 Pt_1 ritenute più opportune nell'interesse della minore, anche in considerazione dell'approssimarsi per quest'ultima della maggiore età (19/02/2022);
f) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 1, c. c., che alcun contributo al mantenimento è da corrispondersi, da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 [...]
in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte CP_1 della sig.ra e per l'effetto, dichiarare che nessun assegno di mantenimento è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore da parte del sig. g) accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi Parte_1 economici adeguati da parte del sig. e per l'effetto, dichiarare che nessun assegno di Parte_2 mantenimento è da corrispondersi in suo favore da parte del sig. h) disporre, a carico del sig. Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia il versamento, a favore della sig.ra Parte_1 Persona_2
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della predetta figlia, della Controparte_1 somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da corrispondersi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
i) porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia secondo le modalità previste dal Protocollo sulle spese per Persona_2 il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone e sottoscritto il 15/12/2017 e per quanto non ivi previsto, dalle linee guida elaborate dal
Consiglio Nazionale Forense il 14/07/2017;
l) disporre che le detrazioni fiscali relative alla figlia Per_2 siano richieste dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
m) disporre che l'assegno per il nucleo
[...] familiare o l'assegno unico per la figlia sia percepito dalla sig.ra il tutto con Persona_2 Controparte_1 vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la veridicità delle allegazioni Controparte_1 attoree, sostenendo al contrario che dopo anni di litigi continui, l'unione coniugale si è disgregata a cagione della condotta prevaricatrice e aggressiva del marito ai danni della moglie, spesso sfociati in manifestazioni di aggressione fisica oltre che verbale, peggiorata dopo che, circa due anni prima dell'introduzione del giudizio, la aveva manifestato al marito l'intendimento di separarsi;
che tale atteggiamento ha indotto la resistente CP_1
a temere per la propria incolumità e a determinarla a dormire in stanze separate e chiusa a chiave per timore di
subire aggressioni notturne;
che le aggressioni verbali, sempre avvenute in costanza di matrimonio, sono peggiorate negli ultimi anni e manifestatesi anche alla presenza dei figli rendendo non soltanto non ulteriormente proseguibile la convivenza ma ascrivendone la responsabilità esclusiva in capo al Sotto il Pt_1 profilo economico, ella ha rappresentato che, difformemente da quanto rappresentato ex adverso, ella non ha mai lavorato per occuparsi della casa e dei figli;
che le prestazioni di collaborazione domestica pur svolte hanno avuto carattere occasionale e sono servite soltanto a sostenere le esigenze della prole, dal momento che il menage familiare veniva gestito in maniera autoritaria e arbitraria dal che non consentiva alla moglie di Pt_1 conoscere le reali capacità economiche della famiglia e metteva a disposizione le somme di denaro che egli unilateralmente riteneva di concedere, tanto che la doveva spesso ricorrere all'aiuto economico della CP_1 propria madre. Ha negato l'indipendenza economica del figlio maggiore studente universitario, e ha Per_1 argomentato circa l'insufficienza delle somme offerte per il mantenimento della figlia Ella ha Persona_2 pertanto aderito alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendone l'addebito a carico del marito e alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Alatri (FR), via delle Cooperative 66, resterà in godimento alla Sig.ra ed ai figli, CP_1 avendo il Sig. già trasferito la dimora e residenza in altra abitazione;
c) il Sig.