Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1334/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario. Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 31.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1334/2023 r.g.l., vertente
TRA

CO ZA, con l'avv. FATICONI MAURIZIO
RICORRENTE E

INPS, con l'avv. CASCIO ESTER
RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 21.06.2023 e ritualmente notificato, UC FI ha convenuto in giudizio l'INPS dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dell'assegno (art
13 L. 118/71
) dalla data della domanda o da diversa data accertata dal CTU,
con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda amministrativa respinta dall'Ente;
di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto anche in sede di A.T.P. (dott.ssa Petrillo – r.g.
1299/2022) un' esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alla C.T.U. e nel merito ha dedotto
l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio richiesto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU, mediante nomina
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