Trib. Viterbo, sentenza 06/12/2024, n. 662
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 813 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario, 8, presso lo studio dell'Avv. Désirée Capobianchi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Caldaroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , CP_1 C.F._2 in proprio e quale titolare della ditta individuale Ristorante - Pizzeria La NA di SP RA (P.IVA. ), con sede in Viterbo, Strada P.IVA_1
Tobia, 24. CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori della parte ricorrente hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire il trattamento salariale previsto, per il 6° livello professionale, dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, applicato dal resistente e, - per l'effetto, condannare il sig. CP_1 nato a Viterbo, l'[...], in [...] e quale titolare della ditta
[...] individuale Ristorante Pizzeria La NA di SP RA (C.F. P.IVA. al pagamento, in favore della C.F._2 P.IVA_1 ricorrente della somma netta complessiva di €29.552,34, a titolo di differenze retributive, indennità contrattuali e competenze di fine rapporto, come da conteggio analitico prodotto e sviluppato in base alle tabelle retributive allegate al CCNL di categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda sino al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia;
- sempre per l'effetto, condannare il resistente all'adeguamento dei contributi assicurativo- previdenziali in considerazione del ricalcolo del minimale contrattuale. - Con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge”. La ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso il Ristorante - Pizzeria “La NA”, sito CP_1 in Viterbo, Strada Tobia, 24, dall'1.8.2017 al 12.9.2023;
che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time a decorrere dall'1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio;
di aver percepito un compenso di € 50,00 al giorno, inizialmente corrisposto in contanti e, a decorrere dall'anno 2021, tramite accredito su carta prepagata intestata alla medesima;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, a seguito delle rimostranze della ricorrente per ottenere un compenso adeguato alla propria prestazione lavorativa, il rapporto
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 813 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario, 8, presso lo studio dell'Avv. Désirée Capobianchi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Caldaroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , CP_1 C.F._2 in proprio e quale titolare della ditta individuale Ristorante - Pizzeria La NA di SP RA (P.IVA. ), con sede in Viterbo, Strada P.IVA_1
Tobia, 24. CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori della parte ricorrente hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire il trattamento salariale previsto, per il 6° livello professionale, dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, applicato dal resistente e, - per l'effetto, condannare il sig. CP_1 nato a Viterbo, l'[...], in [...] e quale titolare della ditta
[...] individuale Ristorante Pizzeria La NA di SP RA (C.F. P.IVA. al pagamento, in favore della C.F._2 P.IVA_1 ricorrente della somma netta complessiva di €29.552,34, a titolo di differenze retributive, indennità contrattuali e competenze di fine rapporto, come da conteggio analitico prodotto e sviluppato in base alle tabelle retributive allegate al CCNL di categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda sino al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia;
- sempre per l'effetto, condannare il resistente all'adeguamento dei contributi assicurativo- previdenziali in considerazione del ricalcolo del minimale contrattuale. - Con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge”. La ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso il Ristorante - Pizzeria “La NA”, sito CP_1 in Viterbo, Strada Tobia, 24, dall'1.8.2017 al 12.9.2023;
che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time a decorrere dall'1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio;
di aver percepito un compenso di € 50,00 al giorno, inizialmente corrisposto in contanti e, a decorrere dall'anno 2021, tramite accredito su carta prepagata intestata alla medesima;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, a seguito delle rimostranze della ricorrente per ottenere un compenso adeguato alla propria prestazione lavorativa, il rapporto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi