Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. 6518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 r.g. promossa da:
SOCCORSA DEL CONTE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
NARDONE DARIO, elettivamente domiciliata come in atti, HE SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. NARDONE
DARIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
TH SP SR (C.F./P.I. 05048650260)
PARTE CONVENUTA Contumace
e contro
GESTINV NPL S.R.L. (C.F./P.I 10772730965), rappresentata e difesa dall'avv. CICCONETTI
GIANLUCA, elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per SOCCORSA DEL CONTE e Per HE SI
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni: NEL MERITO
pagina 1 di 9 1) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, previamente accertata a mezzo CTU tecnico contabile l'illegittima applicazione nel contratto finanziamento de quo del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della DEibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento allegato al contratto de quo secondo quanto dedotto in narrativa, determinando, all'esito, l'effettivo dare avere tra le parti litiganti;
2) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, per una o tutte le eccezioni sollevate in violazione delle norme di cui alla precedente conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine invocate dal mutuante alla data del
28.11.2013;
3) In ogni caso, ai danni dell'opposta dichiarare libera l'opponente DE CO OR da qualsiasi obbligo contrattuale e/o di garanzia verso l'opposta per quanto dedotto in narrativa sub par. 8);
4) in ogni caso, per uno o tutte le conclusioni sopra rassegnate, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA CAUTELARE
6) attesa la evincibilità ex actis ed ictu oculi delle eccezioni sollevate e provate per tabulas, che senz'altro integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c., considerati fumus e periculum dedotti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, in contraddittorio previa fissazione di apposita udienza cautelare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
7) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario e distrattario. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare l'effettivo dare avere tra le parti litiganti sulla scorta delle eccezioni di cui in narrativa. Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge. Si deposita tutta la documentazione di cui in narrativa ed a separato indice. Si dichiara che il valore di causa è pari ad € 50.173,45 e che il contributo unificato ammonta ad € 259,00.
PER GESTINV NPL S.R.L.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile;
in via principale: rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via subordinata: pagina 2 di 9 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggi vantato da TI PL RL, quale cessionaria di TH Spv RL, nei confronti degli opponenti, e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale come in decreto, ovvero al tasso legale a decorrere dalla data del contratto di finanziamento o della sua risoluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
CH LI e OR DE CO hanno svolto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2636 del 20.10.2020 emesso dall'intestato Tribunale, a seguito dell'ordinanza resa in data
12.7.2023 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.I, n. 764/2021, in forza della nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 9479/2023 (doc. 2). A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della DEibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE;
2) l'ulteriore violazione della normativa consumeristica: artt. 21 e 22 del Codice del Consumo;
3) la discrasia tra TAEG letteralmente indicato in contratto e TAEG reale;
4) l'abnormità della somma ingiunta in ragione della eccepita indeterminatezza e usurarietà degli interessi corrispettivi cagionati dalla subdola applicazione del regime composto;
5) l'inesistenza di morosità alla data della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine;
6) per la sola ingiunta opponente DE CO OR, l'inesistenza dell'istituto delle “coobbligazione”
e l'inesistenza di obblighi giuridici verso l'odierna opposta - neanche quale fideiussore per la vana decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. In forza di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione del titolo ex art. 649 c.p.c. e della procedura esecutiva in corso.
TI PL s.r.l., nel costituirsi in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., quindi in sostituzione della cedente TH Spv RL e della sua sub procuratrice con rappresentanza Hoist
Italia RL, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. da LI CH e DE CO OR avverso il decreto n. 2636/2020 con cui era stato loro ingiunto di pagare in favore di TH Spv RL, e per essa la sub procuratrice con rappresentanza Hoist Italia
RL, la somma di Euro 50.173,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di prestito flessibile n. 17392681 concesso da Agos Ducato Spa in data 24.03.2010 per l'importo di Euro 50.000,00. Nel merito, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la definitiva conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti degli opponenti.
Respinta in prima udienza l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti, la causa, senza bisogno di attività
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 r.g. promossa da:
SOCCORSA DEL CONTE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
NARDONE DARIO, elettivamente domiciliata come in atti, HE SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. NARDONE
DARIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
TH SP SR (C.F./P.I. 05048650260)
PARTE CONVENUTA Contumace
e contro
GESTINV NPL S.R.L. (C.F./P.I 10772730965), rappresentata e difesa dall'avv. CICCONETTI
GIANLUCA, elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per SOCCORSA DEL CONTE e Per HE SI
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni: NEL MERITO
pagina 1 di 9 1) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, previamente accertata a mezzo CTU tecnico contabile l'illegittima applicazione nel contratto finanziamento de quo del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della DEibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento allegato al contratto de quo secondo quanto dedotto in narrativa, determinando, all'esito, l'effettivo dare avere tra le parti litiganti;
2) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, per una o tutte le eccezioni sollevate in violazione delle norme di cui alla precedente conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine invocate dal mutuante alla data del
28.11.2013;
3) In ogni caso, ai danni dell'opposta dichiarare libera l'opponente DE CO OR da qualsiasi obbligo contrattuale e/o di garanzia verso l'opposta per quanto dedotto in narrativa sub par. 8);
4) in ogni caso, per uno o tutte le conclusioni sopra rassegnate, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA CAUTELARE
6) attesa la evincibilità ex actis ed ictu oculi delle eccezioni sollevate e provate per tabulas, che senz'altro integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c., considerati fumus e periculum dedotti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, in contraddittorio previa fissazione di apposita udienza cautelare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
7) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario e distrattario. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare l'effettivo dare avere tra le parti litiganti sulla scorta delle eccezioni di cui in narrativa. Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge. Si deposita tutta la documentazione di cui in narrativa ed a separato indice. Si dichiara che il valore di causa è pari ad € 50.173,45 e che il contributo unificato ammonta ad € 259,00.
PER GESTINV NPL S.R.L.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile;
in via principale: rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via subordinata: pagina 2 di 9 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggi vantato da TI PL RL, quale cessionaria di TH Spv RL, nei confronti degli opponenti, e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale come in decreto, ovvero al tasso legale a decorrere dalla data del contratto di finanziamento o della sua risoluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
CH LI e OR DE CO hanno svolto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2636 del 20.10.2020 emesso dall'intestato Tribunale, a seguito dell'ordinanza resa in data
12.7.2023 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.I, n. 764/2021, in forza della nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 9479/2023 (doc. 2). A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della DEibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE;
2) l'ulteriore violazione della normativa consumeristica: artt. 21 e 22 del Codice del Consumo;
3) la discrasia tra TAEG letteralmente indicato in contratto e TAEG reale;
4) l'abnormità della somma ingiunta in ragione della eccepita indeterminatezza e usurarietà degli interessi corrispettivi cagionati dalla subdola applicazione del regime composto;
5) l'inesistenza di morosità alla data della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine;
6) per la sola ingiunta opponente DE CO OR, l'inesistenza dell'istituto delle “coobbligazione”
e l'inesistenza di obblighi giuridici verso l'odierna opposta - neanche quale fideiussore per la vana decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. In forza di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione del titolo ex art. 649 c.p.c. e della procedura esecutiva in corso.
TI PL s.r.l., nel costituirsi in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., quindi in sostituzione della cedente TH Spv RL e della sua sub procuratrice con rappresentanza Hoist
Italia RL, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. da LI CH e DE CO OR avverso il decreto n. 2636/2020 con cui era stato loro ingiunto di pagare in favore di TH Spv RL, e per essa la sub procuratrice con rappresentanza Hoist Italia
RL, la somma di Euro 50.173,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di prestito flessibile n. 17392681 concesso da Agos Ducato Spa in data 24.03.2010 per l'importo di Euro 50.000,00. Nel merito, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la definitiva conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti degli opponenti.
Respinta in prima udienza l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti, la causa, senza bisogno di attività
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