Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9660
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9660
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. 43253/2023 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A C Presidente
Dott. F D L Giudice
Dott. V M Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE

nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SOMMARUGA ELISA con studio in VIA CIOVASSO, 8 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di

(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
B NICCOLO' GIANBATTISTA con studio in VIA DELLA SPIGA N. 15 presso il quale ha eletto domicilio telematico
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;

OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con concordatario D in data 14.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2008 -N. 198-P.

2-S.B)
dall'unione coniugale sono nati in data 3.09.2009 e in data 15.12.2014 ,;
Per_1 Per_2
con ricorso iscritto a ruolo in data 11.12.2023 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento, come dettagliate nel ricorso introduttivo;

parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di separazione e ha formulato le proprie richieste in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento die minori;

all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;

all'esito, il giudice delegato dato atto della disponibilità manifestata dalle parti ad iniziare una presa in carico dell'intero nucleo famigliare presso un centro privato/convenzionato nonché a coltivare ipotesi transattive in punto economico, quantomeno finalizzate all'adozione di un provvedimento di natura temporanea in attesa
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