Trib. Chieti, sentenza 04/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 04/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 6
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1067 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 12 giugno 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
RC DI LV (C.F. [...]), RG TI (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Salce e Lucio Salce, in virtù di
delega posta in calce all'atto di citazione, attori;
e
MARINO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA e C.F. 02104330697), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Picciani, in virtù di
delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;

Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
12 giugno 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione CO Di VI e TA RI hanno rappresentato, tra
l'altro, che: con contratto preliminare del 12 giugno 2017 hanno promesso di acquistare dalla
società Marino Costruzioni S.r.l. il fabbricato a uso abitativo sito in Bucchianico, poi distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 9, part. 4327, cat. A/7, classe 1, in corso di
realizzazione da parte della promittente venditrice;
al fabbricato è pertinenziale una corte circostante di circa 300 mq. in pendenza;
in sede di preliminare, le parti non soltanto hanno
pattuito l'impegno a compravendere l'immobile sopra descritto ma hanno altresì espressamente pattuito anche che “la parte promittente venditrice, a sua cura e spese, si obbliga, nelle more della stipula dell'atto pubblico definitivo, di realizzare un muro di
sostegno al confine con la proprietà del signor CI AN, dell'altezza necessaria per tenere il terrapieno alla quota del piano seminterrato del fabbricato” (art. 2);
mentre l'obbligo di stipula del contratto definitivo di compravendita è stato adempiuto, avendo le parti stipulato il definitivo in data 27 dicembre 2018 (rep. 40461), l'obbligo di realizzare il muro di sostegno
al confine con la proprietà di CI AN è rimasto inadempiuto;
al contratto preliminare la promittente venditrice ha allegato, oltre alla copia dell'incarico della
progettazione dell'edificio, anche una planimetria del modo in cui sarebbe stata realizzata l'area
esterna;
inoltre, nella relazione tecnica illustrativa allegata al permesso di costruire, in merito ai muri di sostegno si precisa che “a valle del fabbricato e al lato dello stesso (lato montagna) verranno realizzati i muri di sostegno in c.a. necessari a tenere il terreno sistemato a livello del pavimento del piano seminterrato. I muri in oggetto avranno una altezza variabile fino a
un massimo di 4.50 mt verso valle, e di
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