Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 5934
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Testo completo
N. R.G. 3729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Costanzo Elisa e dell'avv. Coppo Stefano, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Petrini Marta, in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate il 13.11.2024 e 8.11.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 12/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 52, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3
Dalla loro relazione, prima del matrimonio, nasceva un figlio, nato a [...], il Per_1
29.08.2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
18.11.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 18.11.2022.
Con ricorso depositato il 29.2.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...] non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo a sua volta CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Costanzo Elisa e dell'avv. Coppo Stefano, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Petrini Marta, in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate il 13.11.2024 e 8.11.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 12/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 52, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3
Dalla loro relazione, prima del matrimonio, nasceva un figlio, nato a [...], il Per_1
29.08.2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
18.11.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 18.11.2022.
Con ricorso depositato il 29.2.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...] non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo a sua volta CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
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