Trib. Campobasso, sentenza 18/03/2024, n. 70
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della dott.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza
a trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12/3/2024, ha emesso
nella causa n.1741/23 la seguente
SENTENZA
avente per oggetto “sanzione disciplinare conservativa” promossa
DA
NN HE difeso dagli avv.ti G. Baranello e E. De Iasio
ricorrente
CONTRO
A.T.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
difesa dall' avv. A. Fiore
resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato la sanzione della sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni irrogatagli dalla
datrice di lavoro eccependo la nullità della sanzione per mancata
affissione del codice disciplinare e, comunque, l'infondatezza della
pagina 1 di 10
sanzione in quanto il comportamento addebitatogli non rivestiva
rilevanza sotto il profilo disciplinare non integrando le fattispecie
previste dall'art. 42 del R.D. n. 148/1931.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
-di essere dipendente della Società ATM Spa con la qualifica di
operatore di esercizio – autista;
-di aver ricevuto, in data 14 giugno 2022, missiva contenente la
seguente contestazione di addebito disciplinare:
maggio 2022, alle ore 22,08, comandato sulla linea Termoli- Atessa
Z.I.- alla guida dell'autobus della scrivente tg DB462KC non
effettuava la fermata presso lo stabilimento Isringhausen-FCA
prevista dal PEA del servizio circolare allegato alla determina
Regionale n. 2095 del 12 aprile 2022, creando, dunque, notevoli
disagi all'utenza e causando di fatto un'interruzione di pubblico
servizio>>;
-che la Regione Abruzzo, su richiesta della resistente, con determina
n. 89/DPE005 del 13/9/2019 rilasciava autorizzazione provvisoria,
valida fino al 31/12/2019, all'effettuazione, fra le altre fermate
afferenti l'Area Industriale Val di Sangro, anche di quella dinanzi
allo stabilimento FCA della Z.I. di Atessa;
-che entro la data del 31/12/2019, l'Ente proprietario della strada
(A.R.A.P.), ai fini del rilascio in via definitiva
dell'autorizzazione, avrebbe dovuto rispettare una serie di
prescrizioni (predisposizione di piazzole di salita e discesa,
apposizione di segnaletica verticale e orizzontale e di eventuali
pagina 2 di 10
pensiline di riparo) ed ottenerne la verifica mediante richiesta di
successivo sopralluogo;
-che la copia della predetta determina veniva trasmessa alla Società
resistente;
-che non risulta(va)no successivi atti che dimostrassero l'esecuzione
delle opere imposte, né, tantomeno, l'effettuazione dell'ulteriore
sopralluogo con la conseguenza che l'autorizzazione provvisoriamente
concessa doveva ritenersi decaduta;
-che i successivi interventi, sia della Regione Molise (determina n.
2095 del 12 aprile 2022) che della società resistente, erano stati
posti in essere in contrasto con quanto prescritto dalla Regione
Abruzzo e, pertanto, oltre che essere viziati da incompetenza
territoriale, violavano le norme poste a presidio della sicurezza
stradale e della responsabilità degli autisti, come denunziato dalla
O.S. Faisa CISAL Abruzzo e Molise nella nota del 17/5/2022
indirizzata alle Regioni Abruzzo e Molise, nonchè alla società
resistente e, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di
Campobasso;
-che la fermata de qua, proprio perchè non autorizzata in via
definitiva per mancata esecuzione delle opere prescritte, non veniva
effettuata neppure dai suoi colleghi;
-di aver provveduto, nei prescritti termini, a rendere le proprie
giustificazioni alla parte datoriale deducendo che
turno comporta solo una regolare fermata, che ho eseguito all'andata,
in corrispondenza della FCA, al ritorno non c'è alcuna pensilina,
pagina 3 di 10 tantomeno una segnalazione di fermata (come previsto dal codice della
strada) presso lo stesso stabilimento;
quindi, non mi si può
contestare di non aver effettuato una fermata se questa non esiste>>.
La società
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della dott.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza
a trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12/3/2024, ha emesso
nella causa n.1741/23 la seguente
SENTENZA
avente per oggetto “sanzione disciplinare conservativa” promossa
DA
NN HE difeso dagli avv.ti G. Baranello e E. De Iasio
ricorrente
CONTRO
A.T.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
difesa dall' avv. A. Fiore
resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato la sanzione della sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni irrogatagli dalla
datrice di lavoro eccependo la nullità della sanzione per mancata
affissione del codice disciplinare e, comunque, l'infondatezza della
pagina 1 di 10
sanzione in quanto il comportamento addebitatogli non rivestiva
rilevanza sotto il profilo disciplinare non integrando le fattispecie
previste dall'art. 42 del R.D. n. 148/1931.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
-di essere dipendente della Società ATM Spa con la qualifica di
operatore di esercizio – autista;
-di aver ricevuto, in data 14 giugno 2022, missiva contenente la
seguente contestazione di addebito disciplinare:
maggio 2022, alle ore 22,08, comandato sulla linea Termoli- Atessa
Z.I.- alla guida dell'autobus della scrivente tg DB462KC non
effettuava la fermata presso lo stabilimento Isringhausen-FCA
prevista dal PEA del servizio circolare allegato alla determina
Regionale n. 2095 del 12 aprile 2022, creando, dunque, notevoli
disagi all'utenza e causando di fatto un'interruzione di pubblico
servizio>>;
-che la Regione Abruzzo, su richiesta della resistente, con determina
n. 89/DPE005 del 13/9/2019 rilasciava autorizzazione provvisoria,
valida fino al 31/12/2019, all'effettuazione, fra le altre fermate
afferenti l'Area Industriale Val di Sangro, anche di quella dinanzi
allo stabilimento FCA della Z.I. di Atessa;
-che entro la data del 31/12/2019, l'Ente proprietario della strada
(A.R.A.P.), ai fini del rilascio in via definitiva
dell'autorizzazione, avrebbe dovuto rispettare una serie di
prescrizioni (predisposizione di piazzole di salita e discesa,
apposizione di segnaletica verticale e orizzontale e di eventuali
pagina 2 di 10
pensiline di riparo) ed ottenerne la verifica mediante richiesta di
successivo sopralluogo;
-che la copia della predetta determina veniva trasmessa alla Società
resistente;
-che non risulta(va)no successivi atti che dimostrassero l'esecuzione
delle opere imposte, né, tantomeno, l'effettuazione dell'ulteriore
sopralluogo con la conseguenza che l'autorizzazione provvisoriamente
concessa doveva ritenersi decaduta;
-che i successivi interventi, sia della Regione Molise (determina n.
2095 del 12 aprile 2022) che della società resistente, erano stati
posti in essere in contrasto con quanto prescritto dalla Regione
Abruzzo e, pertanto, oltre che essere viziati da incompetenza
territoriale, violavano le norme poste a presidio della sicurezza
stradale e della responsabilità degli autisti, come denunziato dalla
O.S. Faisa CISAL Abruzzo e Molise nella nota del 17/5/2022
indirizzata alle Regioni Abruzzo e Molise, nonchè alla società
resistente e, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di
Campobasso;
-che la fermata de qua, proprio perchè non autorizzata in via
definitiva per mancata esecuzione delle opere prescritte, non veniva
effettuata neppure dai suoi colleghi;
-di aver provveduto, nei prescritti termini, a rendere le proprie
giustificazioni alla parte datoriale deducendo che
turno comporta solo una regolare fermata, che ho eseguito all'andata,
in corrispondenza della FCA, al ritorno non c'è alcuna pensilina,
pagina 3 di 10 tantomeno una segnalazione di fermata (come previsto dal codice della
strada) presso lo stesso stabilimento;
quindi, non mi si può
contestare di non aver effettuato una fermata se questa non esiste>>.
La società
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