Trib. Bari, sentenza 18/01/2024, n. 195
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Testo completo
N.R.G. 14712/2019
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa A V, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno 18.01.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 14712/2019 tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Daprile Antonello Vito e T V
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante rappr. e dif. dall'Avv. P R
CONVENUTA
CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'Avv. A P
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18.12.2019 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Si costitutiva anche l' , il Controparte_3
quale chiedeva in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, in relazione al periodo successivo al mese di agosto 2015.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della (specificatamente presso il ristorante/ Controparte_1 Org_1
“ ” di Locorotondo) dal 13.03.2015 al 29.02.2016,
[...] Org_2
svolgendo mansioni di cameriere. Nello specifico sostiene di aver lavorato in assenza di regolare assunzione nei periodi: 13.03.2015 -
30.06.2015 e 01.09.2015 – 29.02.2016. Mentre asserisce di aver
2
lavorato in forza di regolare contratto a tempo determinato, part time (60%)dal 01.07.2015 al 31.08.2015;
asserisce altresì che nel periodo ricompreso tra il 13.03.2015 al 12.04.2015 di aver svolto mansioni di cameriere per tre giorni settimanali (inclusi i festivi), osservando il seguente orario dalle ore 18.00 alle ore 03,00 (per un complessivo di 27 ore settimanali) e percependo una retribuzione pari ad € 40,00 giornaliere, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale;
nel periodo 13.04.2015 – 30.06.2015 soggiunge di aver svolto le mansioni di cameriere per sei giorni settimanali
(compresi i festivi), osservando il seguente orario dalle ore 18.00 alle
03.00 (per complessive 54 ore settimanali), percependo una retribuzione settimanale di € 240,00, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale;
nel periodo 01.08.2015 al 31.08.2015 di aver prestato l'attività lavorativa seguendo un orario lavorativo per sei giorni lavorativi festivi inclusi, dalle ore 18,00 alle ore 3.00
(per circa 54 ore settimanali a fronte delle 24 contrattualizzate), percependo una retribuzione settimanale di € 240,00;
premette altresì di essere stato impegnato durante la manifestazione Org_3
2015 di Locorotondo (dal 24.07.2015 al 10.08.2015, dalle ore 18,00 alle ore 06,00, con retribuzione di € 240,00);
di aver espletato nel periodo settembre 2015 a febbraio 2016 la propria attività lavorativa alle dipendenze della “solitamente” tre giorni a Controparte_4 settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.00 alle ore 3.00, per complessive 36 ore settimanali, percependo una
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa A V, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno 18.01.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 14712/2019 tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Daprile Antonello Vito e T V
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante rappr. e dif. dall'Avv. P R
CONVENUTA
CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'Avv. A P
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18.12.2019 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Si costitutiva anche l' , il Controparte_3
quale chiedeva in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, in relazione al periodo successivo al mese di agosto 2015.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della (specificatamente presso il ristorante/ Controparte_1 Org_1
“ ” di Locorotondo) dal 13.03.2015 al 29.02.2016,
[...] Org_2
svolgendo mansioni di cameriere. Nello specifico sostiene di aver lavorato in assenza di regolare assunzione nei periodi: 13.03.2015 -
30.06.2015 e 01.09.2015 – 29.02.2016. Mentre asserisce di aver
2
lavorato in forza di regolare contratto a tempo determinato, part time (60%)dal 01.07.2015 al 31.08.2015;
asserisce altresì che nel periodo ricompreso tra il 13.03.2015 al 12.04.2015 di aver svolto mansioni di cameriere per tre giorni settimanali (inclusi i festivi), osservando il seguente orario dalle ore 18.00 alle ore 03,00 (per un complessivo di 27 ore settimanali) e percependo una retribuzione pari ad € 40,00 giornaliere, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale;
nel periodo 13.04.2015 – 30.06.2015 soggiunge di aver svolto le mansioni di cameriere per sei giorni settimanali
(compresi i festivi), osservando il seguente orario dalle ore 18.00 alle
03.00 (per complessive 54 ore settimanali), percependo una retribuzione settimanale di € 240,00, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale;
nel periodo 01.08.2015 al 31.08.2015 di aver prestato l'attività lavorativa seguendo un orario lavorativo per sei giorni lavorativi festivi inclusi, dalle ore 18,00 alle ore 3.00
(per circa 54 ore settimanali a fronte delle 24 contrattualizzate), percependo una retribuzione settimanale di € 240,00;
premette altresì di essere stato impegnato durante la manifestazione Org_3
2015 di Locorotondo (dal 24.07.2015 al 10.08.2015, dalle ore 18,00 alle ore 06,00, con retribuzione di € 240,00);
di aver espletato nel periodo settembre 2015 a febbraio 2016 la propria attività lavorativa alle dipendenze della “solitamente” tre giorni a Controparte_4 settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.00 alle ore 3.00, per complessive 36 ore settimanali, percependo una
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