Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 55

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 55
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 55
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore designato, dott.ssa Ivana Acacia, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4705/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” promossa da
F.C. ME RO s.r.l., società sportiva dilettantistica in liquidazione (p. iva 01866810839), in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Aristide Police e dall'Avv. Carmelo Briguglio, presso il cui studio in
ME, via S. Maria Alemanna 5 ha eletto domicilio
attrice in prosecuzione
contro
Lega Nazionale Professionisti Serie A (p. iva 06637550960), in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv. Mario Mancuso, presso il cui studio in ME, via Francesco Todaro 5 ha eletto domicilio
convenuta
Lega Nazionale Professionisti Serie B (p. iva 0712250969), in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nicolella, presso il cui studio in Milano, Via I. Rosellini 4 ha eletto domicilio
convenuta
Lega Nazionale Professionisti in liquidazione (p. iva 09069010156), in persona dei liquidatori e rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv.
Mario Mancuso, presso il cui studio in ME, via Francesco Todaro 5 ha eletto domicilio
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
16.05.2024 riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e con comparse conclusionali depositate in data 23.07.2024 dalla attrice F.C.
ME RO s.r.l. in liquidazione, in data 26.07.2024 dalle convenute
Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti in liquidazione e in data 27.07.2024 dalla convenuta Lega Professionisti Serie
B, nonché con memorie di replica depositate in data 10.09.2024 dalla F.C.
ME RO s.r.l. in liquidazione e dalla Lega Professionisti Serie B e in data 16.09.2024 dalle convenute Lega Nazionale Professionisti Serie A e
Lega Nazionale Professionisti in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 27.07.2012 la F.C. ME RO s.r.l. e la
MondoME Service s.r.l. (d'ora in avanti solo ME RO e
MondoME per semplicità espositiva) convenivano in giudizio la Lega
Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, esponendo che all'epoca dei fatti la Lega Nazionale Professionisti era
l'associazione a carattere privatistico, con autonomia organizzativa e amministrativa, che si occupava tra le altre cose dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B e delle relative società calcistiche iscritte;
che con delibera del 30.07.2007, la Lega Nazionale Professionisti si riconosceva interlocutrice autorizzata a negoziare i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie B 2007/2008, al quale era iscritta anche la ME RO, impegnandosi a svolgere le trattative con potenziali acquirenti e prevedendo un sistema di cessione “collettiva” e non
“individuale” dei diritti televisivi relativi a tutte le gare del suddetto campionato;
che in data 30.10.2007, la società Conto TV s.r.l. presentava alla
Lega Nazionale Professionisti una proposta di acquisto dei diritti televisivi delle gare “ME-Avellino”, “ME-Ravenna” e “Ravenna-ME” offrendo un corrispettivo di € 80.000,00 e che tale proposta veniva rifiutata in quanto non ritenuta idonea dalla Lega Nazionale Professionisti;
che in data
15.12.2007 la Canto TV s.r.l. presentava alla ME RO una proposta di acquisto dei diritti televisivi della gara “ME-Bologna” offrendo un corrispettivo di € 20.000,00 e che anche a tale proposta si dava esito negativo;
che con lettera del 19.02.2008 il Presidente della Lega Nazionale
Professionisti comunicava che eventuali negoziazioni individuali erano da ritenersi in contrasto con la summenzionata delibera, diffidando ogni società calcistica di Serie B dall'intraprendere iniziative contrarie;
che in data
11.03.2008 la Lega Nazionale Professionisti informava le società calcistiche di Serie B che lo stato avanzato della stagione sportiva 2007/2008 avrebbe impedito la prosecuzione delle trattative per la cessione globale dei diritti, confermando tuttavia il divieto di stipulare accordi individuali;
che solo successivamente, stante l'impossibilità di procedere ad una cessione collettiva dei diritti televisivi, veniva consentito al ME RO e alle altre società calcistiche di agire autonomamente mediante accordi individuali;
che in data 10.04.2008 l'AGCM avviava un'istruttoria per accertare se la Lega
Nazionale Professionisti avesse posto in essere condotte volte a limitare la facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti televisivi delle gare, pregiudicando l'interesse degli operatori ad acquistare gli stessi e limitando la fruizione degli eventi da parte dei consumatori;
che in data 20.05.2008, a campionato ormai quasi concluso, il ME RO cedeva i diritti della gara sportiva “ME-Lecce”, percependo una somma di € 40.000,00 a titolo di corrispettivo;
che in data
16.12.2009 veniva irrogata alla Lega Nazionale Professionisti una sanzione amministrativa di € 102.000,00 per violazione dell'art. 101 TFUE, dal momento che la Lega Nazionale Professionisti aveva ostacolato con le proprie decisioni il tentativo di alcune società sportive di procedere alla
negoziazione autonoma dei diritti televisivi anche quando era ormai chiaro che la vendita collettiva non era in grado di ottenere i risultati sperati;
che il
ME RO aveva conferito alla società MondoME, con verbale di assemblea in Notar Paderni del 30.03.2006, il ramo di azienda relativo alle attività collaterali a quelle sportive. Rappresentavano le attrici che a causa dell'operato della Lega Nazionale Professionisti il ME RO aveva subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificabile in almeno € 800.000,00, somma pari al corrispettivo che la società attrice avrebbe potuto percepire per la vendita autonoma e individuale dei diritti televisivi relativi alle ventuno gare calcistiche del Campionato di calcio Serie
B 2007/2008, giusta proposte avanzate dall'emittente televisiva Conto TV
s.r.l.;
che il comportamento illecito della Lega Nazionale Professionisti aveva portato anche a conseguenze negative sugli introiti pubblicitari degli sponsor, disposti a pagare cifre inferiori in un contesto di visibilità ridotta (in quanto limitata agli utenti dello stadio e non ad un bacino di utenti nazionale), determinando perdite economiche in conseguenza della rinegoziazione dei contratti di sponsorizzazione a condizioni meno favorevoli, quantificabile in
€ 300.000,00 per la MondoME ed € 280.000,00 per il ME RO.
Per tutte queste ragioni chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per i danni sofferti;
per l'effetto, di condannare le convenute al risarcimento dei suddetti danni, nella misura minima di € 1.080.000,00 a favore del ME RO e di € 300.000,00 a favore della MondoME;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparse di risposta del 28.01.2013 si costituivano in giudizio la Lega
Nazionale Professionisti di Serie A e la Lega Nazionale Professionisti di
Serie B le quali, in via preliminare, eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva non essendovi alcun rapporto causale tra la Lega
Nazionale Professionisti,
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