Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 6528
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. C R, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 31986/2022 R.G. controversie lavoro promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. F F Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. S P per mandato in calce alla memoria di costituzione, e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. P S, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistenti -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive e contributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 4 giugno 2024. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2022 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la e l' in persona dei rispettivi legali CP_1 CP_2 rappresentanti pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dall'1 aprile 2017 all'8 aprile 2022, data delle dimissioni per giusta causa;
- di essere stato inquadrato nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, con la qualifica di commis di sala;
- di avere, per contro, svolto fin dall'inizio mansioni di cameriere, con diritto all'inquadramento nel 4° livello della contrattazione collettiva applicata al rapporto;
- di avere reso la prestazione lavorativa presso il ristorante “
[...]
”, gestito dalla resistente e ubicato in Roma, largo dei Lombardi n. Org_1
8;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, ma di avere osservato costantemente un orario lavorativo superiore a quello ordinario, specificamente articolato dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 18:30 alle 24:00 per sei giorni a settimana;
- di avere percepito esclusivamente il trattamento retributivo indicato in busta paga, inferiore a quanto a lui spettante in ragione della qualità e della quantità delle mansioni disimpegnate;
- di avere diritto al ricalcolo delle retribuzioni percepite in ragione del livello di inquadramento a lui spettante, nonché all'indennità per il lavoro straordinario espletato:
- di avere subito a partire da dicembre 2021 una decurtazione del trattamento economico percepito, sull'inveritiero presupposto, emergente dalle buste paga, secondo cui egli avrebbe osservato un orario lavorativo inferiore rispetto a quello prestato in precedenza;
- di essersi dimesso per giusta causa, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e al risarcimento del danno, dovendosi equiparare le dimissioni per giusta causa al licenziamento senza giusta causa;
- di non avere percepito il t.f.r., nemmeno per l'importo, riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, di € 5.955,46;
- di avere maturato un credito, per i titoli retributivi meglio indicati nel conteggio predisposto in seno al ricorso, di importo pari a € 70.050,81, al cui pagamento ha chiesto la condanna del datore di lavoro. Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) in via preliminare, in relazione al TFR come risultante dalle buste paga in atti, emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. di ingiunzione del credito non contestato pari ad € 5.955,46;
2 B) nel merito: accertare e dichiarare che a decorrere dal 01/04/2017 al 08/04/2022 o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, tra il ricorrente ed la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato (quantomeno) nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da pubblici esercizi o in quel diverso livello accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione, e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
C) conseguentemente e comunque condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli risultanti da conteggio allegato, della somma di € 70.050,81 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
D) condannare la società convenuta a regolarizzare presso l
[...]
, la posizione contributiva del Controparte_3 ricorrente per i periodi di irregolare contribuzione, oltre sanzioni ed interessi come per legge o, in subordine, condannare la convenuta in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per mancata contribuzione previdenziale, ad un importo pari all'omessa contribuzione, se del caso anche in via equitativa, ex art. 432 c.p.c., o tramite CTU contabile;
SULLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA:
E) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni del lavoratore e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del relativo danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
F) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 11.360,98, a titolo di trattamento di fine rapporto di cui € 9.552,55 a titolo di T.F.R. e € 1.808,43 a titolo di indennità di mancato preavviso, come risultante dal conteggio in calce o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
G) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando spettava, ex art. 429 c.p.c.. H) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali
(15%), CPA, IVA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Si è altresì costituito l' , rappresentando la propria Controparte_4 estraneità ai fatti di causa e chiedendo, qualora dall'istruttoria emergano elementi tali da configurare la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, di dichiarare e accertare che il datore di lavoro è tenuto a versargli la contribuzione che dovesse risultare per dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori, come per legge. All'udienza del 30 marzo 2023 è stata disposta nei confronti della
in via provvisoria, ordinanza di pagamento, ex art. 423 c.p.c., per CP_1
l'importo di 5.955,46, dovuto a titolo di t.f.r. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Indi, assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi e al verbale di udienza del 4 giugno 2024, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Non sussiste contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, né l'applicazione del C.C.N.L. Pubblici esercizi, sulla base delle cui previsioni – come peraltro risulta anche dalle buste paga – è stata attribuita al lavoratore la qualifica di commis di sala e il 6° livello di inquadramento. L'oggetto del contendere, invero, concerne la tipologia di mansioni effettivamente espletate dal lavoratore, che secondo quanto prospettato in ricorso sarebbero state di cameriere di ristorante, con conseguente diritto al riconoscimento del superiore 4° livello, nonché l'orario di lavoro espletato, avendo la parte datoriale fermamente contestato quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso, il superamento dei limiti ordinari della prestazione lavorativa resa.
3. Con riferimento a quest'ultimo profilo, il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare
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