Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3722

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3722
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3722
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10312/2023 R.G. promossa da:
VE CO, rappresentato e difeso dall'avv.CAMMARINO MARIA
MICHELA e Raffaele Lçucia giusta procura in atti
RICORRENTE

contro

:
LI S.P.A rappresentato e difeso dall'avv RONCONI GIOVANNI giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere assunto a tempo indeterminato presso TA s.p.a. con la qualifica di operatore di esercizio dal 29.9.2006, affermava che prima dell'assunzione a tempo indeterminato aveva prestato servizio con contratto di apprendistato professionalizzante.
Lamentava il ricorrente che, in seguito all'assunzione a tempo indeterminato, non aveva ottenuto il riconoscimento dell'anzianità pregressa e i relativi scatti retributivi.
Deduceva la natura inderogabile dell'art. 19, L. n. 25 del 1955 e chiedeva di disapplicare le norme collettive che prevedevano il riconoscimento parziale dell'anzianità.


Sosteneva l'illegittimità di tale decisione e concludeva, pertanto, affermando il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità in relazione agli anni di servizio prestati con contratto di apprendistato e non computati dalla società convenuta con conseguente riconoscimento del trattamento economico, gli scatti periodici di anzianità e le differenze retributive maturate.
Si costituiva TA che sosteneva la legittimità della propria decisione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell'art. 18 del
CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, è stata affrontata dalla Corte di cassazione con argomentazioni favorevoli alla tesi del ricorernte (cfr. Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 3890/21;
Cass. nn. 40410,
40411, 40412, 40413/21 con riguardo proprio a TA;
Cass. n.
30935/22 ).
Si è affermato che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. n. 2365/20, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass. n. 20103/17;
n. 18309/16);
tale modulazione bifasica è stata ritenuta
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