Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 33
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Testo completo
N. 459 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
US AN, C.F. [...], parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Debora Ciaramitaro e CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, C.F. 80027390584, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249004702341000, notificata il 30.01.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 8 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione delle cartelle presupposte, nonché della prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Si è costituita in giudizio la CNF la quale chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, “l'accertamento del credito della Cassa e la condanna della ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo”, che quantifica in € 56.978,04. Ha altresì domandato, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione articolata in opposizione, la condanna dell'ADER al risarcimento del danno.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dal termine di 20 gg. di cui all'art. 617 cpc. e chiedendo il rigetto del ricorso.
1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Va premesso che sono infondate le eccezioni preliminari articolate dall'ADER. Per quanto concerne la decadenza dal termine di cui all'art. 617 cpc., va detto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente impone di inquadrare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto viene contestata la permanenza in vita dei crediti (e, quindi, il diritto di agire in via esecutiva), non la mera regolarità formale di singoli atti della procedura esecutiva. Quindi, non trova applicazione il termine di 20 gg. di cui all'art 617 cpc.
Va poi respinta l'argomentazione spesa dall'ADER per dolersi della inammissibilità dell'opposizione, secondo la quale “l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
US AN, C.F. [...], parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Debora Ciaramitaro e CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, C.F. 80027390584, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249004702341000, notificata il 30.01.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 8 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione delle cartelle presupposte, nonché della prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Si è costituita in giudizio la CNF la quale chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, “l'accertamento del credito della Cassa e la condanna della ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo”, che quantifica in € 56.978,04. Ha altresì domandato, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione articolata in opposizione, la condanna dell'ADER al risarcimento del danno.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dal termine di 20 gg. di cui all'art. 617 cpc. e chiedendo il rigetto del ricorso.
1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Va premesso che sono infondate le eccezioni preliminari articolate dall'ADER. Per quanto concerne la decadenza dal termine di cui all'art. 617 cpc., va detto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente impone di inquadrare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto viene contestata la permanenza in vita dei crediti (e, quindi, il diritto di agire in via esecutiva), non la mera regolarità formale di singoli atti della procedura esecutiva. Quindi, non trova applicazione il termine di 20 gg. di cui all'art 617 cpc.
Va poi respinta l'argomentazione spesa dall'ADER per dolersi della inammissibilità dell'opposizione, secondo la quale “l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo
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