Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4756/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

NEW HOUSE S.R.L (C.F./P. Iva 0385160134), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Coletta;

-attrice-
CONTRO
GIULIA S.R.L. (C.F./ P.Iva 00769120130), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Matteri;

-convenuta-

Conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione respinta così provvedere:
NEL MERITO
1) Accertare la cessazione della servitù di passo sul mapp. 9861 sub. 8, dall'entrata principale proprietà EW
House individuata in Como alla via Pio XI n. 114 fino al confine interno con la proprietà UL RL, contratta con scrittura privata del 1-4-2019, in favore della società UL RL;
nonché accertare in ogni caso, la cessazione del passaggio sul mapp. 9861 sub.8, dall'entrata principale proprietà EW House individuata in

Como alla via Pio XI n. 114, fino al confine interno con la proprietà UL RL, in quanto cessato di essere necessario da parte della UL RL, poiché il fondo dominante UL RL ha cessato di essere intercluso, essendovi altro passaggio più agevole per raggiungere il fondo dominante di proprietà UL RL, autorizzato nel 2014 e, individuato ai mapp. 8037/8040, alla via Pio XI in Como tra il civico 112 e 114;

1

2) Solo in via subordinata, fissare un termine di non oltre 30 giorni per consentire alla convenuta eventuali ulteriori attività e opere per consentire un accesso senza alcuna limitazione, e individuata ai mappali
8037/8040, in Como alla via Pio XI, civico 112 a civico114. Ed esistente già dal 2014;

3) Condannare la UL RL a rimborsare tutte le spese e risarcire i danni, per la gestione della parte comune
( pulizie aree, corrente, cancello, luci, ecc.) dal luglio 2019, e relative al passaggio sul mapp. 9861 sub. 8, dall'entrata principale proprietà EW House individuata in Como alla via Pio XI n. 114, fino al confine interno con la proprietà UL RL, e che ci si riserva di quantificare, o in via subordinata, secondo equità
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nelle istanze istruttorie, già formulate con memoria ex art. 183 comma 2 del 15 luglio 2022 che si ripropongono integralmente chiedendo la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “ Vero che esistono all'interno dell'area di proprietà EW House RL i contatori del gas che servono entrambe le società”
2) “Vero che i predetti contatori sono posizionati tutti dietro una casa di proprietà EW House RL che risulta essere vicina al cancello interno “
3) “ Vero che entrando dal cancello principale della EW House i contatori risultano più distanti rispetto al cancello interno della UL RL”
4) “Vero che la EW House ha completamente diviso le proprie forniture d'acqua, gas e luce per i locali garage
e magazzino dalla UL RL”
5) “ Vero che tutte le abitazioni della EW House hanno forniture autonome con un proprio contatore”
6) “ Vero che la UL RL e la EW House RL hanno due accessi indipendenti dall'esterno”
Si indica a teste TT CH della Termoidraulica Emmepi di TT CH con sede in RI
(CO) Via Vittorio Veneto 77
*******************
Ci si oppone all'ammissione di prove ex adverso dedotte per le ragioni rappresentate nella memoria ex art.
183 sesto comma n. 3 cpc, insistendo per prova contraria per testi, sui capitoli di prova formulati dalla UL RL , nei confronti di colui /coloro chiamati a rispondere sul seguente capo:
A) CAP. PROVA 1 e 3 “ Vero che con pec del 06.12.2019 della EW House RL che le viene mostrata (doc. n.
30) l'attrice dissentiva al mantenimento del cancello carraio e pedonale “
B) CAP. PROVA 7 : “ Vero che con pec del 19.03.2021 e 02.04.2021 che le vengono mostrate ( doc. 26 e 27) la EW House RL chiedeva alla UL RL la consegna di tutte le chiavi e dei telecomandi nonché la rimozione della cassetta postale intestata alla convenuta che insiste nella proprietà della società attrice come risulta da foto che le viene mostrata ( doc. 25)”
“Vero che con pec del 19.03.2021 e 02.04.2021 che le vengono mostrate ( doc. 26 e 27) ,la UL RL rifiutava la restituzione delle chiavi e la rimozione della cassetta postale a lei intestata che insiste nella proprietà della società attrice, come da foto che le viene mostrata ( doc. 25) , rimandando ogni questione alle decisioni del
Tribunale “
2 C) CAP. PROVA 8 :” Vero che le serrature dei cancelli erano molto vecchie e risultano fuori produzione come da foto che le viene mostrata ( doc. 28)
D) CAP. PROVA 9-10-11:” Vero che la UL RL a seguito della scrittura privata del
01.04.2019 che le viene mostrata ( doc.1) , della consegna delle chiavi da parte dell'avv.
Paglia ( come da verbale che le viene esibito, doc. 23) e in base allo stato dei luoghi così come risulta dalle fotografie che le vengono mostrate ( doc. 14,15 e 16), ha accesso diretto alla sua proprietà dalla strada pubblica “ .
Sempre in prova contraria si deduce, altresì, interrogatorio formale dele legale rappresentante p.t. della UL RL su tutti i capitoli di prova dedotti da controparte che verranno denegatamente ammessi.
Si richiama la nullità della prova testimoniale dedotta da controparte per manifesta violazione dell'art. 244 cpc.”
***
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e prive di prova.
Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della società EW House S.r.l. e prova per testi sui seguenti capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione:
1) Vero che, dopo la scissione della società UL S.r.l., avvenuta in data 12/07/2019, nel locale magazzino, assegnato in proprietà alla EW House S.r.l. ed identificato con il mappale 9861 sub. 703, l'acqua calda ed il riscaldamento erano presenti;

2) Vero che, dopo la scissione della società UL S.r.l., avvenuta in data
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