Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 5545

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 5545
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5545
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5959/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Rinaldi;

-ricorrente- contro
con sede in Milano, viale Gran Sasso 11, C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe
Ferraro e dall'avvocato Fabrizio Calvo;

-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Direttore generale pro Controparte_2
tempore, con sede in Catania, via Messina 829, c.f. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avvocato Nicola Seminara;

-resistente-
e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_3 generale alle liti in notar in Roma in data 23.7.2015, dall'avvocato Antonio Cimmino;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, il procuratore della resistente e il procuratore della resistente CP_1 [...]
[...
[...]


concludevano come da note scritte depositate nel Controparte_4 termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre l' non depositava note. CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato telematicamente in data 11 luglio 2022 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato sin dal 2010 alle dipendenze delle varie ditte aggiudicatarie dell'appalto del servizio di assistenza socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro, da ultimo transitando, a seguito dell'aggiudicazione del servizio a far data dal 17 luglio 2013 da parte di costituite in alle dipendenze della società la quale Controparte_5 CP_6 CP_1
l'aveva inquadrata nel II livello del CCNL Operatori delle Pulizie, con mansioni di ausiliario di supporto all'area sanitaria, per 36 ore settimanali (e, dunque, a tempo parziale al 94,730%).
Riferiva che, a seguito di vertenze sindacali (per le quali rimandava alla documentazione prodotta, ovvero il Verbale Commissione Tecnica, l'accordo sindacale di Prefettura del 6.8.2013 e di DTL del 14.7.2014) e giudiziarie, le era stato applicato il CCNL UNEBA, con attribuzione della qualifica di Operatore Socio Sanitario Specializzato ed inquadramento nel livello inferiore 5S, in ragione della sua originaria assunzione con mansioni di operatore generico (“ausiliario socio sanitario”) alle dipendenze della , precedente aggiudicatrice dell'appalto. Parte_2
Affermava che in base alle disposizioni contenute nell'art. 74 del CCNL UNEBA, espressamente richiamato dalle buste paga, a cui rinviava l'avviso di gara ed il capitolato di appalto, le maestranze avevano diritto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi in godimento, compresa
l'anzianità pregressa ai fini degli scatti di anzianità.
Precisava che nel 2010 l'appalto era stato aggiudicato alla che, oltre a Parte_2 richiedere ai lavoratori l'adesione a socio quale condizione di assunzione, aveva applicato il CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo la pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità, la 14^ mensilità oltre ad un premio aziendale.
Lamentava che l' subentrata nell'appalto non aveva rispettato i superiori diritti, né corrisposto CP_6
la retribuzione contrattuale, non avendo riconosciuto lo scatto biennale già riconosciuto dalla
in applicazione del CCNL applicato al rapporto. Parte_2
Deduceva, inoltre, che la 14^ era stata pagata solo in misura irrisoria come se si trattasse di nuova assunzione e che tutte le indennità accessorie (quali ferie, permessi, lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale, 13^ e 14^ mensilità) erano state pagate sulla base di una retribuzione base decurtata.
Richiamato l'art. 9 del Capitolato d'appalto, nonché il successivo art. 10, contenente espressamente, in osservanza dell'art. 36 della l. 300/1970 e del Codice degli Appalti, la clausola sociale che
2
onerava l'azienda aggiudicataria di applicare il CCNL per i servizi socio sanitari, sosteneva che in virtù della corretta applicazione del CCNL UNEBA, già riconosciuta dal Tribunale di Catania in controversie analoghe proposte dai propri colleghi, ella avesse diritto, sia pure avendosi riguardo al livello di inquadramento 5S riconosciuto, nonostante le mansioni di Operatore Socio Sanitario
svolte, alle differenze retributive dall'1 luglio 2017 al 30 aprile 2022, ammontanti ad Parte_3
€ 2.803,94, oltre ad € 214,37 di integrazione dell'accantonamento del FR , al cui pagamento erano tenuti in solido la società e l'ente appaltante, oltre che alla relativa regolarizzazione CP_1
contributiva.
Deduceva, inoltre, l'errata decorrenza degli scatti triennali, evidenziando come la società CP_1
avesse fatto maturare tali scatti con un anno di ritardo, come risultante dalle buste paga nelle quali il terzo scatto era indicato come maturando l'1.6.2023, mentre, invero, esso era maturato l'1.7.2022
(secondo la seguente scansione temporale: assunzione luglio 2013, 1° scatto luglio 2016, 2° scatto luglio 2019, 3° scatto luglio 2022).
Lamentava, infine, di aver subito un danno fiscale, conseguente all'esborso di somme per il pagamento di sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per € 105,71 da ritardato pagamento, imputabile al datore di lavoro, delegato all'adempimento, che ella aveva pagato con F24 del
18.5.2022, a nulla essendo valsa la richiesta di rimborso.
In ragione di quanto esposto, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. riconosca il diritto della ricorrente al pagamento della differenz[e] retributive dovute in base all'inquadramento contrattuale VS del CCNL UNEBA riconosciuto, per paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale, condannando la PFE SPA in solido con l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento dell'importo di € 2.803,94, ed all'integrazione del FR accantonato per €
214,37 o dei maggiori importi accertati come dovuti, ed al versamento del correlati contributi previdenziali in favore dell' per il periodo luglio 2017 aprile 2022;
il tutto con interessi legali CP_3

e rivalutazione monetaria.


2. Dichiari che il terzo scatto di anzianità è maturato il 01.07.2022 condannando la in CP_1 solido con l' , in persona del legale Controparte_7

rappresentante pro tempore alle differenze retributive maturate e maturande, con interessi e rivalutazione monetaria, con riserva per gli ulteriori eventuali danni.


3. Condanni la a risarcire la somma di € 105,75, sborsata dalla ricorrente per il ritardo CP_1 nell'adempimento fiscale imputabile alla CP_1

3

4. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese di contributo unificato, forfettarie e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc.”.


1.1. Con memoria depositata il 21 settembre 2022 si costituiva in giudizio la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, precisando, innanzitutto, che la ricorrente era stata assunta da e che, quindi, non avendo partecipato al cambio di TE appalto dall'impresa cessante (rispetto alla società ) la sua posizione non Pt_2 Controparte_9 poteva essere assimilata a quella dei lavoratori provenienti da quest'ultima, inquadrati, anche a seguito di manifestata volontà di confluire nel CCNL UNEBA, nel livello 4S, al fine di adeguare la retribuzione a quella percepita presso la società cooperativa . CP_8
Deduceva di aver assunto la ricorrente con la qualifica di ausiliario socio sanitario specializzato e che la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica, anche dopo la confluenza nel CCNL UNEBA livello 5S.
Negava che la ricorrente avesse avuto riconosciuta dalla società cooperativa una CP_8
“pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità”, atteso che ella non proveniva dall'impresa cessante, ma era stata assunta dalla stessa in corso di appalto TE
già acquisito. Negava, altresì, che avesse avuto corrisposta dalla stessa società la 14^ mensilità
(neanche con la voce “Trasferta”) e il premio aziendale, atteso che questi emolumenti erano stati riconosciuti dalla società solo in favore dei lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. CP_8
Rilevava, quindi, che a seguito della manifestata volontà della ricorrente (ad aprile 2014) di confluire nel CCNL UNEBA, aveva applicato tale contratto nella sua interezza e nel rispetto, peraltro, della previsione, contenuta all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, a mente della quale “… Il restante personale, invero, dovrà transitare alle dipendenze della nuova impresa aggiudicataria conservando, come condizione minima, le condizioni salariali e di orario di impiego già in precedenza usufruite”, avendo garantito alla lavoratrice, che mai aveva avuto applicato il
CCNL UNEBA, una retribuzione non inferiore, e addirittura superiore, a quella già in godimento presso la società cooperativa comprensiva degli scatti di anzianità (segnatamente una CP_8 retribuzione oraria di € 7,71128 a fronte di quella corrisposta da di € 7,56660, e una Pt_2 retribuzione mensile di € 1.198,02 -ovvero € 1.264,65 ragguagliata al part time di 36 ore settimanali- a fronte di quella corrisposta da di € 1.182,82), sicché di nulla la ricorrente Pt_2
avrebbe potuto dolersi.
Ribadiva come la lavoratrice, contrariamente ad altri dipendenti
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