Trib. Imperia, sentenza 05/11/2024, n. 688
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa RI Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 2028/2023 RG
Promossa da:
IA E' TI, nato in [...] il [...], residente in
Taggia, codice fiscale [...], elettivamente domiciliata nel proprio studio in Sanremo, via Fratti n. 5, rappresentata e difesa in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
RT RI SÈ, con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, premesso di essere stata nominata con verbale dell'18/09/2019, difensore di ufficio nel procedimento penale n. 2953/2019 R.G.N.R. e n. 1789/ 2021 R.G.T., a carico di
MN IM, nato in [...] il [...], risultato irreperibile, con decreto del
P.M. del 24.6.2019 citato a giudizio all'udienza dell'8.2.2022 davanti al Tribunale
Monocratico per reato contravvenzionale, giudizio definito con sentenza ex art. 129
c.p.c. di non doversi procedere per prescrizione n. 1320/2022 del 13.9.2022, e di aver depositato istanza, in conformità al DM n. 55/2014, per la liquidazione del compenso
1
per tale giudizio per un importo complessivo di € 1.560,00 già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., che gli è stato riconosciuto per il minor importo di € 600,00 oltre accessori e oneri di legge, ha contestato la correttezza del Decreto di pagamento in questione, n. 1825/23 SIAMM, emesso il 20.10.2023 e depositato il 23.10.2023, lamentandone la illegittimità per omessa motivazione e per illegittimità del prontuario in uso presso il Tribunale di Imperia, evocando in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al fine di conseguire la rideterminazione del compenso, in via principale, nella somma di €
1.560,00, in subordine nella somma di € 960,00 e in ulteriore subordine di € 780,00, con vittoria di spese
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, deducendo la assenza di vincolatività dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso in perdurante vigenza dell'art. 1 co. 7 del DM 140/2012, sostenendo la congruità del compenso liquidato in considerazione della esiguità dell'attività svolta e in subordine chiedendo la compensazione delle spese.
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che l'attività svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio dell'imputato si è conclusa all'udienza del 13.9.2022 (all'esito della quale il Tribunale monocratico ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) e pertanto vigente il DM 2014 n. 55 (come modificato dal DM n. 37/2018, il cui articolo 3, senza modificare le tabelle già allegate al DM 55/14 relative ai parametri tariffari in materia penale, ha stabilito che i valori medi determinati ai sensi dell'art. 12 del DM 55/14 non possono essere ridotti oltre il 50%). Non trovano, viceversa, applicazione alla fattispecie gli aggiornamenti tariffari introdotti dal DM 147/22, che è entrato in vigore il 23.10.2022
e che, a norma del suo art. 6, si applica alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso va quindi condotta secondo le tabelle allegate al DM 2014
n. 55.
2
E' opportuno osservare che sul tema della derogabilità dei minimi tariffari nel contesto normativo attuale è intervenuta di recente la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, del 19.4.2023 n. 10438, la quale ha ricostruito l'evoluzione normativa intervenuta a proposito dei compensi dell'attività forense, osservando – per quanto qui di interesse - che:
-il DM 2014 n. 55, che ha sostituito integralmente, per gli esercenti la professione forense, sia la parte generale del D.M. 2012 n. 140 che quella loro specificamente dedicata (artt. 2 -14), aveva confermato la possibilità di deroga ai valori minimi, quali scaturenti dalle percentuali di diminuzione massima che il giudice può apportare ai valori medi;
in tal senso era stato interpretato dalla giurisprudenza, valorizzando il fatto che il
D.M. 55/14 aveva utilizzato l'inciso “di regola” per indicare l'entità delle diminuzione, così sottendendo che tali indicazioni non erano vincolanti per il giudice, purchè desse conto in motivazione delle ragioni dello scostamento da esse;
- il quadro normativo ha, tuttavia, subito una variazione a seguito dell'emanazione del
DM n.
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