Trib. Bologna, sentenza 10/05/2024, n. 1394

TRIB Bologna
Sentenza
10 maggio 2024
0
0
05:06:40
TRIB Bologna
Sentenza
10 maggio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 10/05/2024, n. 1394
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1394
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 4976/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli Presidente Relatore
-dott. Marco D'Orazi Giudice
-dott. Vittorio Serra Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4976/2020 promossa da:
MA MO (C.F. [...]) e CA NT (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. Stefano Giovannini, elettivamente domiciliati in
Imola, via Emilia n.31, presso il difensore
ATTORI
contro
ER RU S.R.L. (P.IVA 03536730165) e ER TECHNOLOGY ENGINEERING
S.R.L.U. (P.IVA 09728870966), con il patrocinio dell'avv. Marco Reali e dell'avv. Matteo Mussi, elettivamente domiciliate in Milano, via Chiossetto n. 8, presso il difensore avv. Reali
CONVENUTE
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Pagina 1 di 11
Le parti hanno precisato le conclusioni come da separati fogli a far parte del verbale d'udienza del
21 dicembre 2023.

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione ritualmente notificato MA MO e CA NT convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ER RU S.R.L. (infra anche solo
ER) e ER TECHNOLOGY ENGINEERING S.R.L.U. (infra anche solo TE) domandando, nel merito, previa declaratoria della natura fittizia della cessione di ramo di azienda intercorsa tra le società convenute, accertarsi l'intervenuta risoluzione – di diritto o, in subordine, per inadempimento - del contratto di licenza di brevetto del dispositivo “Easysteer” in essere tra le parti, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Inoltre, MO e NT addebitavano a ER una responsabilità di natura extracontrattuale a norma degli artt. 2043, 2497 e 2560 c.c.
1.1 A sostegno della domanda gli attori esponevano di avere ideato e brevettato, tra il 2013 e il 2014, un dispositivo medico-ospedaliero, in origine denominato “SVA” e successivamente ribattezzato
“Easysteer”, per la movimentazione ed il trasporto manuale di letti e barelle in ambito ospedaliero, poi concesso in licenza alla società ER con contratto sottoscritto in data 22 luglio 2015.
Il contratto di licenza, tra le altre previsioni, stabiliva: i) una durata di 20 anni dalla data di stipula, ii) un concorso alle spese forfettario di €30.000,00 da versare ai licenzianti ad inizio contratto, il riconoscimento in loro favore del 10% sul fatturato annuo e, a decorrere dal terzo anno di contratto, di un importo minimo annuo garantito di € 40.000.00, iii) l'accollo alla licenziataria di ogni onere e costo relativi e derivanti dalla domanda di brevetto internazionale e dalle sue estensioni, inclusi quelli inerenti al deposito della domanda di brevetto europeo e quelli di mantenimento in vita delle privative.
In ragione di ciò, parte attrice addebitava a ER di aver agito in violazione del canone della buona fede rendendosi conseguentemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, anche per il tramite dell'asserita fittizia cessione del ramo di azienda cui accedeva il contratto di licenza alla sua controllata TE.
In via provvisoria e d'urgenza, poi, parte attrice domandava l'emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. a carico di ER per il pagamento dell'importo di €6.666,67 nonché la restituzione, ad opera di controparte, del prototipo del dispositivo denominato SVA.
Pagina 2 di 11 1.2 Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 15 ottobre 2020 si costituivano in giudizio ER e TE, le quali contestavano in fatto e in diritto ogni allegazione e deduzione avversaria ed instavano per il rigetto delle pretese avanzate da controparte, ivi compresa la domanda di ordinanza-ingiunzione.
In via riconvenzionale, le convenute domandavano accertarsi la risoluzione del contratto per fatto e colpa degli attori con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni subiti. Inoltre, sempre in via riconvenzionale, chiedevano che, in ragione del ridimensionamento subito dal brevetto in fase di concessione europea, venisse disposta in via retroattiva la rideterminazione in minus delle royalty e dei minimi contrattuali dovuti.
Da ultimo, previa estensione del contraddittorio a AV PA e BE LA, domandavano accertarsi il proprio diritto a ritenere e fare uso esclusivo del codice sorgente del Software Easysteer, del Software Easysteer stesso e degli schemi elettrici meglio descritti in atti e, conseguentemente, ordinare la restituzione, l'eventuale cancellazione/distruzione di quelli ancora in uso e l'inibitoria all'uso a controparte.
1.3 Con provvedimento fuori udienza del 29 ottobre 2020 il Giudice respingeva l'istanza di chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c. proposta da parte convenuta e, successivamente, le parti comparivano dinnanzi al Giudice in data 5 novembre 2020.
Con ordinanza del 4 dicembre 2020, il Giudice respingeva l'istanza attorea di ordinanza-ingiunzione, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 186 ter c.p.c., e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In sede di prima memoria le convenute davano atto di aver provveduto, in data 02/02/21, alla restituzione del prototipo del dispositivo denominato SVA in favore di ER, così come domandato, sempre in via d'urgenza, da parte attrice.
Con ordinanza istruttoria del 02/09/2021 il Giudice disponeva che la causa venisse istruita mediante prova orale per testi e l'ausilio di CTU, nominando a tal fine il dott. Eros Stivani.
Per il tramite del medesimo provvedimento il Giudice ordinava altresì a ER l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del documento denominato “Relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal
Dott. Curti Marco, Allegato "A" a far parte integrante dell'atto di Conferimento di ramo d'azienda del 28.12.2016, a rogito Notaio Dott. Pasquale Matarrese, Rep. 135742 - Racc. 32747”.
Medio tempore, in data 31/08/21, gli attori depositavano in corso di causa ricorso ex artt. 669-quater c.p.c., 700 c.p.c. e 131 c.p.i. con cui, in particolare, domandavano al Giudice di inibire alle convenute ogni produzione, commercializzazione e vendita del dispositivo “Easysteer”, nonché di disporre il
Pagina 3 di 11
ritiro dal commercio dei dispositivi eventualmente già inseriti nella catena distributiva, il tutto assistito da penale per ogni violazione e inosservanza delle misure richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta, dell'11/11/21, si costituivano nel giudizio cautelare le convenute chiedendo il rigetto delle istanze avversarie per insussistenza e/o cessazione della materia del contendere cautelare, ed in ogni caso per difetto dei presupposti in fatto e in diritto dell'istanza.
Con ordinanza del 01/02/22, il Giudice rigettava integralmente le istanze cautelari degli attori per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
All'udienza del 14/07/22, chiamata per l'esame delle risultanze della CTU, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza del 21/12/23 per la precisazione delle conclusioni (con modalità cartolare).
Infine, con provvedimento del 22/12/23, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate da parte attrice siano, quantomeno in parte, meritevoli di accoglimento.



2.1 Sulla risoluzione del contratto

Parte attrice ha agito in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi