Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9580

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9580
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9580
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. 14979/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 da
1) TE
Nato il 9/3/1980 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici via Antonello da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 Parte_2
Nata il 31/03/1983 a SAtiago De Compostela (Spagna) cittadina: spagnola e italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pier Angelo Mazzocchi via L. Muratori n. 30 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES SA OV (Mi) il 13/05/2012
(anno 2012, atto n. 12, parte 2, serie A)
In comunione legale dei beni.


con i seguenti figli:
nata il [...] in [...], cittadina italiana Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024, la Sig.ra ha Parte_3 chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione personale dal marito, Sig. TE
di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
di disporre a carico del
[...] marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Con atto depositato in data 19.07.2024, si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione e di affido condiviso, opponendosi alla domanda di mantenimento dei figli.
All'udienza del 19.09.2024, davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art.473-bis.51 c.p.c. Con provvedimento del 24.09.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art 473 bis 51 cpc assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte.
I coniugi, con note depositate nel termine assegnato, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 Persona_2
e collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Milano via U. Tognazzi 11. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei minori stessi. Gli oneri e le spese conseguenti alle decisioni assunte disgiuntamente resteranno a carico del genitore che le ha assunte, esclusa ogni possibilità di ripetizione dell'esborso nei confronti dell'altro genitore.
1) I figli trascorreranno con ciascun genitore
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