Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

n. 1661/2021 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;

Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;

Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661/2021 Rg su ricorso depositato in data 16.08.2021, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nata ad Ariana in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Fagioli ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Danti n.7 presso il Difensore;



- RICORRENTE -


E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Suriano ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Italia n. 4, presso il Difensore;

- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;

pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza dell'11.09.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Cartagine in Tunisia il Parte_1 Controparte_1
7/07/2010, trascritto al n. 9, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010 nel registro dello stato civile del
Comune di Bevagna;
dalla loro unione era già nata a [...] la figlia in data 16.12.2013;
Per_1
con ricorso depositato in data 16.08.2021, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare sita in Bevagna, Corso Amendola n. 38, da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore
e quale contributo per il pagamento di imposte, utenze e tasse dell'immobile sopra indicato, oltre al
100% delle spese straordinarie, che fosse previsto a carico del altresì l'onere di corrispondere CP_1
alla moglie la somma di euro 1000,00 per il suo mantenimento essendo casalinga e quindi priva di occupazione.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di essere economicamente totalmente dipendente dal marito, di professione giornalista e persona particolarmente facoltosa, proprietario di diverse unità immobiliari nonché titolare di conti e strumenti finanziari;
il matrimonio sarebbe infatti entrato in crisi proprio a causa dei comportamenti eccessivamente autoritari del CP_1
che avrebbe sempre costretto moglie e figlia a vivere sotto il suo stretto controllo, anche economico;

Con decreto del 15.09.2021, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé all'8.11.2021.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 24.09.2021);

Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.21, si è costituito in giudizio il Controparte_1
quale ha contestato le avverse deduzioni, evidenziando come la moglie, nonostante la giovane età, si
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sarebbe sempre rifiutata di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, oltre che provvedere ai bisogni della famiglia.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via urgente provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 708 c.p.c., 3°comma:
-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1

-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;

-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1

-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2 siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà un'occupazione Controparte_1
lavorativa;

-disporre il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e un Per_1
fine settimana alternato;
con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;

-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ;
Parte_1

- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della minore;

In via principale:
-emettere sentenza non definitiva di separazione e disporre in ordine alle altre richieste di seguito formulate, ovvero riservandosi di pronunciarsi successivamente in merito ove ne sia ritenuta necessaria ulteriore istruzione;

In via ulteriormente principale:
-disporre la separazione con addebito in capo a ;
CP_2

-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1

-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;

pagina 3 di 12 -lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1

-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2
siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;

-disporre che il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e Per_1
un fine settimana alternato, con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;

-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ;
Parte_1

- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore;

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste principali:
-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1

-disporre la collocazione di presso entrambi i genitori, per 3 giorni continuativi Persona_2
ciascuno, presso le rispettive abitazioni in modo alternato, ed un fine settimana alternato ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e di allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di

Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;

- stabilire un contributo di mantenimento omnia nella misura massima di euro 400,00 mensili condizionati alla permanenza della controparte in Bevagna, e sino a quando la ricorrente non troverà una occupazione lavorativa;

-disporre che le spese per il mantenimento straordinario della figlia siano Persona_2
interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;

- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”;
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All'udienza presidenziale dell'8.10.2021, comparse le parti personalmente, il Presidente del
Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (la moglie sarebbe rimasta nell'immobile di Corso Amendola n.
38 unitamente alla figlia minore, mentre il marito si sarebbe trasferito in quello di Via della Cima n.5) ed ha
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