Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 84

TRIB Benevento
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Benevento
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 84
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 84
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2349 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
AN ER, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Guido
Marone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via L. Giordano n. 15,
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 27/05/2024 il ricorrente, premesso di essere un docente precario, in servizio per l'a.s. 2023/24 presso l'Istituto Comprensivo di Sant'Agata de' Goti, e che anche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 aveva lavorato come docente nella scuola statale, in virtù di contratti di supplenza nel corso dei quali non gli era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di fornire strumenti di formazione a tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, adito il giudice del lavoro al fine di sentire provvedere: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107
, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1,
1
co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il
DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
MIUR.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone, da liquidarsi anche facendo applicazione del contenuto di cui all'art. 4 comma 8 del D.M 55/2014”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Ministero non si è costituito;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022
).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019
).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, insegnante non di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”,
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previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Venendo al merito, l'istante rivendica il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n.
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in corrispondenza dei periodi lavorati con contratti a termine. Si duole, in particolare, del fatto che il Ministero abbia escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
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