Trib. Sassari, sentenza 17/02/2024, n. 78
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Testo completo
RG 504/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. E Parte_1 C.F._1
Udassi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Zanfarino
n. 21/D;
RICORRENTE contro
, quale titolare della (C.F. CP_1 Organizzazione_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. A P S, ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Sassari, Via Bellieni n. 5;
CONVENUTO
(P. IVA ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
S M e V P, ed elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Adua n. 4;
CONVENUTA
OGGETTO: nullità contratto collaborazione a progetto – costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n.
22/2021 del 10 febbraio 2021, veniva dichiarata la nullità della sentenza n. 594/2017 di questa Sezione, per la mancata regolare istaurazione del contraddittorio ed essersi proceduto in contumacia degli odierni convenuti, con rimessione della causa al primo giudice.
2. Con ricorso in riassunzione del 30.4.2021, ha convenuto in giudizio i Parte_1
soggetti indicati in epigrafe, al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
3. La ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa quale addetta alla vigilanza antitaccheggio dal 7 marzo 2004 al 5 agosto 2009, venendo irregolarmente inquadrata nel periodo in discorso quale collaboratrice a progetto, per il tramite di una reiterazione di contratti annuali.
4. Nello specifico, la sig.ra a allegato di aver svolto attività di vigilanza all'interno Pt_1 di diversi esercizi della grande distribuzione commerciale, nell'ambito degli appalti conclusi tra la e i vari committenti. Tale attività Organizzazione_1 CP_1
sarebbe stata svolta sotto il controllo e la direzione delle società committenti, con un orario di lavoro di otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana.
5. Parte attrice ha lamentato che per tutto tale periodo veniva illegittimamente inquadrata quale collaboratrice a progetto mediante una successione di rapporti annuali e che, dopo aver consegnato alla pretesa collaboratrice i documenti contrattuali relativi alle prime due collaborazioni, a partire dal marzo 2006 nessun contratto le sarebbe stato consegnato. Così allo stesso modo, la sig.ra ha evidenziato che il datore le aveva consegnato le Pt_1
buste paga quale collaboratore solo fino al maggio 2007, con una retribuzione lorda mensile di € 1.300,00.
6. Sulla sussistenza del rapporto di collaborazione, la ricorrente ha altresì dedotto che il
Org_ datore aveva trasmesso all' le denunce mensili fino al 30 giugno 2009, e che peraltro aveva consegnato alla lavoratrice il modello CUD 2009 afferente ai redditi prodotti dalla collaborazione nel 2008.
7. La sig.ra ha poi lamentato che nonostante quanto indicato nelle buste paga e nel Pt_1
CUD, in realtà avrebbe percepito delle somme inferiori, pari a un netto mensile di €
850,00 negli anni 2004 e 2005, € 950,00 nel 2006 e di € 1.000,00 dal gennaio al maggio
2009.
8. Pertanto, nonostante il formale inquadramento quale collaboratore a progetto, la ricorrente ha rivendicato la costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della di , atteso che il progetto sarebbe Organizzazione_1 CP_1
stato meramente fittizio e del tutto generico, volto a simulare un rapporto di natura subordinata, ricorrendone tutti i presupposti.
2
9. La ricorrente avrebbe pertanto avuto diritto ad essere inquadrata fin dall'inizio al 4° livello del CCNL Vigilanza Privata con qualifica di 'vigile privato', e di vantare il complessivo credito di € 65.523,00, di cui € 57.721,00, a titolo di tredicesime e quattordicesime mensilità, indennità sostitutive delle ferie non godute dal 2004 al 2009 (15 giorni per anno, a fronte di 10 giorni di riposo goduti), scatti biennali di anzianità, retribuzioni non corrisposte da maggio ad agosto 2009, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre a € 7.802,00 a titolo di interessi e rivalutazione.
10. In via subordinata parte ricorrente ha poi richiesto la determinazione dell'equa retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost.
11. a altresì allegato che in data 21.3.2013, ha ottenuto Parte_1 CP_1 la cancellazione della Ditta Polinvestigativa di con effetto dall'11.3.2013, e CP_1
che pochi giorni prima aveva costituito la società in Controparte_2
relazione a tale fenomeno, avendo la il medesimo sig. Controparte_2
quale amministratore unico, sede nello stesso luogo in cui veniva svolta l'attività CP_1 della precedente impresa individuale e continuità dell'attività economica svolta, la ricorrente ha allegato che sarebbe avvenuto un trasferimento di azienda. Sicché, ha chiesto la responsabilità solidale della unitamente a quella di Controparte_2
per il pagamento del credito vantato, ai sensi degli artt. 2112 e 2560 CP_1
c.c.
12. a quindi domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1). previa declaratoria dell'illegittimità, nullità e comunque inefficacia di tutti i contratti di collaborazione a progetto e successivi rinnovi, stipulati dalla ricorrente con l'impresa individuale convenuta, ne dichiari la simulazione e per l'effetto la loro trasformazione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale contratto dissimulato, come dedotto al capo B) del presente ricorso. 2). Previo accertamento e declaratoria della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra la ricorrente e la ditta convenuta, nonché del diritto della stessa ricorrente ad essere inquadrata con la qualifica di "vigile privato" nel 4° livello del
CCNL Settore della Vigilanza Privata, e, per l'effetto, condanni le imprese resistenti, in persona del legale rapp.te pro tempore, con debitrici in solido ex art. 2560 c. c. in combinato con l'art. 2112 c.c., al pagamento in favore della , per i titoli e Parte_1
3 causali esposti negli allegati prospetti, allegati al ricorso che costituiscono parte integrante dello stesso, relativi al periodo dal 7.3.2004 al 5.8.2009, della complessiva somma di € 65.523.00 (leggasi Euro sessantacinquemila/523) così costituita: da €
57.721,00 a titolo di differenze contrattuali e trattamento di fine rapporto, oltre a €
7.802.00, a titolo di interessi e rivalutazione sulle indennità sopraindicate, o di quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, dalle singole scadenze al pagamento effettivo. 3). In subordine, salvo gravame, determinazione dell'equa retribuzione dovuta alla ricorrente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, condanna in solido dei convenuti ut supra, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo così determinato, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. 4). Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari. 5). Con la provvisoria esecuzione del giudicato”.
13. Con due memorie di costituzione in giudizio aventi sostanzialmente medesimo contenuto
e deduzioni, si sono costituiti in giudizio e la CP_1
Controparte_2
14. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la prescrizione tanto quinquennale dei crediti retributivi, quanto quella decennale di tutti i diritti rivendicati.
15. Nel merito, le parti resistenti hanno contestato le tesi sostenute dalla controparte, eccependo che nel caso di specie i contratti a progetto dovessero considerarsi legittimi, essendo il risultato finale specifico, anche in relazione alle mansioni affidate alla ricorrente nell'ambito del raggiungimento dello stesso.
16. Inoltre, e la hanno avversato le CP_1 Controparte_2
deduzioni di con riferimento alla sussistenza di un vincolo di Parte_1
subordinazione, sicché non vi sarebbero stati gli elementi prescritti dall'art. 2094 c.c. per la qualificazione del rapporto quale di natura subordinata.
17. I convenuti hanno altresì eccepito l'insussistenza di alcun meccanismo successorio tra la
di e la non essendo Organizzazione_1 CP_1 Controparte_2 intervenuto un trasferimento di azienda, con susseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.
18. Infine, i resistenti hanno dedotto l'inapplicabilità del CCNL Vigilanza Privata e dei relativi istituti di derivazione pattizia, nella misura in cui il sig. non avrebbe mai CP_1
4
applicato tale contratto collettivo, né avrebbe mai aderito alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso.
19. A seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, la causa viene decisa dal giudice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
20. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
21. Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte dei convenuti, con riferimento ai diritti vantati dalla sig.ra Pt_1
22. Sul punto, quest'ultima, anche da ultimo nelle note di trattazione scritta, ha eccepito la tardività dell'eccezione in parola, siccome non sarebbe stata ritualmente sollevata dai convenuti nel giudizio di appello. Trattandosi il giudizio in riassunzione di una prosecuzione di quello precedente, secondo la ricorrente l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto quindi essere proposta negli atti di appello, non potendo invece i convenuti sollevare nuove deduzioni con le odierne memorie di costituzione.
23. Tale tesi non può tuttavia essere accolta.
24. Non erra la ricorrente nel sostenere che il giudizio in riassunzione a seguito della pronuncia di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c. costituisce mera prosecuzione del giudizio e non una istaurazione ex novo, come affermato nelle citate sentenze della Suprema Corte, nn. 11628 del 2007 e 12719 del 2013.
25. Nondimeno
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. E Parte_1 C.F._1
Udassi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Zanfarino
n. 21/D;
RICORRENTE contro
, quale titolare della (C.F. CP_1 Organizzazione_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. A P S, ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Sassari, Via Bellieni n. 5;
CONVENUTO
(P. IVA ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
S M e V P, ed elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Adua n. 4;
CONVENUTA
OGGETTO: nullità contratto collaborazione a progetto – costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n.
22/2021 del 10 febbraio 2021, veniva dichiarata la nullità della sentenza n. 594/2017 di questa Sezione, per la mancata regolare istaurazione del contraddittorio ed essersi proceduto in contumacia degli odierni convenuti, con rimessione della causa al primo giudice.
2. Con ricorso in riassunzione del 30.4.2021, ha convenuto in giudizio i Parte_1
soggetti indicati in epigrafe, al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
3. La ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa quale addetta alla vigilanza antitaccheggio dal 7 marzo 2004 al 5 agosto 2009, venendo irregolarmente inquadrata nel periodo in discorso quale collaboratrice a progetto, per il tramite di una reiterazione di contratti annuali.
4. Nello specifico, la sig.ra a allegato di aver svolto attività di vigilanza all'interno Pt_1 di diversi esercizi della grande distribuzione commerciale, nell'ambito degli appalti conclusi tra la e i vari committenti. Tale attività Organizzazione_1 CP_1
sarebbe stata svolta sotto il controllo e la direzione delle società committenti, con un orario di lavoro di otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana.
5. Parte attrice ha lamentato che per tutto tale periodo veniva illegittimamente inquadrata quale collaboratrice a progetto mediante una successione di rapporti annuali e che, dopo aver consegnato alla pretesa collaboratrice i documenti contrattuali relativi alle prime due collaborazioni, a partire dal marzo 2006 nessun contratto le sarebbe stato consegnato. Così allo stesso modo, la sig.ra ha evidenziato che il datore le aveva consegnato le Pt_1
buste paga quale collaboratore solo fino al maggio 2007, con una retribuzione lorda mensile di € 1.300,00.
6. Sulla sussistenza del rapporto di collaborazione, la ricorrente ha altresì dedotto che il
Org_ datore aveva trasmesso all' le denunce mensili fino al 30 giugno 2009, e che peraltro aveva consegnato alla lavoratrice il modello CUD 2009 afferente ai redditi prodotti dalla collaborazione nel 2008.
7. La sig.ra ha poi lamentato che nonostante quanto indicato nelle buste paga e nel Pt_1
CUD, in realtà avrebbe percepito delle somme inferiori, pari a un netto mensile di €
850,00 negli anni 2004 e 2005, € 950,00 nel 2006 e di € 1.000,00 dal gennaio al maggio
2009.
8. Pertanto, nonostante il formale inquadramento quale collaboratore a progetto, la ricorrente ha rivendicato la costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della di , atteso che il progetto sarebbe Organizzazione_1 CP_1
stato meramente fittizio e del tutto generico, volto a simulare un rapporto di natura subordinata, ricorrendone tutti i presupposti.
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9. La ricorrente avrebbe pertanto avuto diritto ad essere inquadrata fin dall'inizio al 4° livello del CCNL Vigilanza Privata con qualifica di 'vigile privato', e di vantare il complessivo credito di € 65.523,00, di cui € 57.721,00, a titolo di tredicesime e quattordicesime mensilità, indennità sostitutive delle ferie non godute dal 2004 al 2009 (15 giorni per anno, a fronte di 10 giorni di riposo goduti), scatti biennali di anzianità, retribuzioni non corrisposte da maggio ad agosto 2009, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre a € 7.802,00 a titolo di interessi e rivalutazione.
10. In via subordinata parte ricorrente ha poi richiesto la determinazione dell'equa retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost.
11. a altresì allegato che in data 21.3.2013, ha ottenuto Parte_1 CP_1 la cancellazione della Ditta Polinvestigativa di con effetto dall'11.3.2013, e CP_1
che pochi giorni prima aveva costituito la società in Controparte_2
relazione a tale fenomeno, avendo la il medesimo sig. Controparte_2
quale amministratore unico, sede nello stesso luogo in cui veniva svolta l'attività CP_1 della precedente impresa individuale e continuità dell'attività economica svolta, la ricorrente ha allegato che sarebbe avvenuto un trasferimento di azienda. Sicché, ha chiesto la responsabilità solidale della unitamente a quella di Controparte_2
per il pagamento del credito vantato, ai sensi degli artt. 2112 e 2560 CP_1
c.c.
12. a quindi domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1). previa declaratoria dell'illegittimità, nullità e comunque inefficacia di tutti i contratti di collaborazione a progetto e successivi rinnovi, stipulati dalla ricorrente con l'impresa individuale convenuta, ne dichiari la simulazione e per l'effetto la loro trasformazione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale contratto dissimulato, come dedotto al capo B) del presente ricorso. 2). Previo accertamento e declaratoria della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra la ricorrente e la ditta convenuta, nonché del diritto della stessa ricorrente ad essere inquadrata con la qualifica di "vigile privato" nel 4° livello del
CCNL Settore della Vigilanza Privata, e, per l'effetto, condanni le imprese resistenti, in persona del legale rapp.te pro tempore, con debitrici in solido ex art. 2560 c. c. in combinato con l'art. 2112 c.c., al pagamento in favore della , per i titoli e Parte_1
3 causali esposti negli allegati prospetti, allegati al ricorso che costituiscono parte integrante dello stesso, relativi al periodo dal 7.3.2004 al 5.8.2009, della complessiva somma di € 65.523.00 (leggasi Euro sessantacinquemila/523) così costituita: da €
57.721,00 a titolo di differenze contrattuali e trattamento di fine rapporto, oltre a €
7.802.00, a titolo di interessi e rivalutazione sulle indennità sopraindicate, o di quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, dalle singole scadenze al pagamento effettivo. 3). In subordine, salvo gravame, determinazione dell'equa retribuzione dovuta alla ricorrente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, condanna in solido dei convenuti ut supra, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo così determinato, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. 4). Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari. 5). Con la provvisoria esecuzione del giudicato”.
13. Con due memorie di costituzione in giudizio aventi sostanzialmente medesimo contenuto
e deduzioni, si sono costituiti in giudizio e la CP_1
Controparte_2
14. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la prescrizione tanto quinquennale dei crediti retributivi, quanto quella decennale di tutti i diritti rivendicati.
15. Nel merito, le parti resistenti hanno contestato le tesi sostenute dalla controparte, eccependo che nel caso di specie i contratti a progetto dovessero considerarsi legittimi, essendo il risultato finale specifico, anche in relazione alle mansioni affidate alla ricorrente nell'ambito del raggiungimento dello stesso.
16. Inoltre, e la hanno avversato le CP_1 Controparte_2
deduzioni di con riferimento alla sussistenza di un vincolo di Parte_1
subordinazione, sicché non vi sarebbero stati gli elementi prescritti dall'art. 2094 c.c. per la qualificazione del rapporto quale di natura subordinata.
17. I convenuti hanno altresì eccepito l'insussistenza di alcun meccanismo successorio tra la
di e la non essendo Organizzazione_1 CP_1 Controparte_2 intervenuto un trasferimento di azienda, con susseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.
18. Infine, i resistenti hanno dedotto l'inapplicabilità del CCNL Vigilanza Privata e dei relativi istituti di derivazione pattizia, nella misura in cui il sig. non avrebbe mai CP_1
4
applicato tale contratto collettivo, né avrebbe mai aderito alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso.
19. A seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, la causa viene decisa dal giudice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
20. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
21. Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte dei convenuti, con riferimento ai diritti vantati dalla sig.ra Pt_1
22. Sul punto, quest'ultima, anche da ultimo nelle note di trattazione scritta, ha eccepito la tardività dell'eccezione in parola, siccome non sarebbe stata ritualmente sollevata dai convenuti nel giudizio di appello. Trattandosi il giudizio in riassunzione di una prosecuzione di quello precedente, secondo la ricorrente l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto quindi essere proposta negli atti di appello, non potendo invece i convenuti sollevare nuove deduzioni con le odierne memorie di costituzione.
23. Tale tesi non può tuttavia essere accolta.
24. Non erra la ricorrente nel sostenere che il giudizio in riassunzione a seguito della pronuncia di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c. costituisce mera prosecuzione del giudizio e non una istaurazione ex novo, come affermato nelle citate sentenze della Suprema Corte, nn. 11628 del 2007 e 12719 del 2013.
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