Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1208
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Testo completo
N. R.G. 1521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BETTINI BARBARA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IELLAMO GRAZIELLA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno) in data
01.09.2001 con la signora la nascita dei figli (il Controparte_1 Per_1
01.10.2002) e (il 01.07.2005), rilevando la separazione consensuale Per_2 intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto di omologa n. cronol. 11625/2011 del 22.11.2011 - RG n. 2611/2011), la successiva consensuale modifica di talune delle condizioni (v. provvedimento 15.07.2014
Tribunale di Livorno) ed evidenziando infine la modifica delle condizioni economiche delle parti nel senso dell'autonomia economica della resistente e del contratto di lavoro a tempo indeterminato nella modalità “apprendistato” del figlio maggiore, con ricorso depositato in data 20/06/2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Il Parte_1 Controparte_1 ricorrente concludeva nei termini che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi
1 dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015 n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga Parte_1 assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo Pt_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 300,00, entro il 30 di ogni mese;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse le spese odontoiatriche, concordate e documentate;
d) stabilire che riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga disposta Per_1 una riduzione del contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili nella misura che verrà stabilita dal Tribunale e/o l'eliminazione del contributo suddetto nel caso in cui il figlio risultasse percepire uno stipendio mensile in grado di farlo ritenere ormai autosufficiente economicamente;
e) accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla
Legge, per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio CP_1 mantenimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BETTINI BARBARA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IELLAMO GRAZIELLA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno) in data
01.09.2001 con la signora la nascita dei figli (il Controparte_1 Per_1
01.10.2002) e (il 01.07.2005), rilevando la separazione consensuale Per_2 intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto di omologa n. cronol. 11625/2011 del 22.11.2011 - RG n. 2611/2011), la successiva consensuale modifica di talune delle condizioni (v. provvedimento 15.07.2014
Tribunale di Livorno) ed evidenziando infine la modifica delle condizioni economiche delle parti nel senso dell'autonomia economica della resistente e del contratto di lavoro a tempo indeterminato nella modalità “apprendistato” del figlio maggiore, con ricorso depositato in data 20/06/2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Il Parte_1 Controparte_1 ricorrente concludeva nei termini che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi
1 dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015 n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga Parte_1 assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo Pt_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 300,00, entro il 30 di ogni mese;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse le spese odontoiatriche, concordate e documentate;
d) stabilire che riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga disposta Per_1 una riduzione del contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili nella misura che verrà stabilita dal Tribunale e/o l'eliminazione del contributo suddetto nel caso in cui il figlio risultasse percepire uno stipendio mensile in grado di farlo ritenere ormai autosufficiente economicamente;
e) accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla
Legge, per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio CP_1 mantenimento.
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