Trib. Cagliari, sentenza 03/08/2024, n. 1144

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 03/08/2024, n. 1144
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1144
Data del deposito : 3 agosto 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1694/2016 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S Parte_1
P, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
Piazza Italia s.p.a., elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. P
C, che con l'avv. P R la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21 aprile 2016, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di Piazza Italia s.p.a., deducendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta dal 18 novembre
2010 al 1° ottobre 2015;

- che il rapporto era stato instaurato inizialmente in forza di un contratto di apprendistato
a tempo pieno, della durata di 18 mesi, per l'acquisizione della qualifica di “coordinatore punto vendita di II livello” secondo il C.C.N.L. del settore del Terziario;

- di aver svolto la prestazione lavorativa fino al giugno 2011 prevalentemente nel punto vendita di , con parantesi di trasferta a Formia, Catania, Afragola e Nola;
CP_1
- di essere stato quindi trasferito presso il punto vendita di Pagani, dove aveva prestato la propria opera dal 20 settembre 2011 al 30 settembre 2012;

- che, dal suo arrivo a Pagani, aveva prestato attività lavorativa senza la supervisione del tutor aziendale, dispiegando mansioni proprie del II livello retributivo, come gestore di filiale, maturando un credito per relativo differenziale economico, rispetto alla retribuzione erogatagli, commisurata al livello immediatamente inferiore;

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- che, nel mentre, dal 1° marzo 2012 la datrice di lavoro gli aveva riconosciuto una
gratifica” mensile di lordi euro 190,82 fino al 17 maggio 2012, data a partire dalla quale il rapporto di apprendistato era stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con riconoscimento del II livello retributivo in base al C.C.N.L. del Terziario;

- di essere stato trasferito al punto vendita di Lamezia Terme con decorrenza dal 1° ottobre 2012;

- che dal 1° novembre 2012 la datrice di lavoro si era impegnata a riconoscergli una
gratifica” mensile di lordi euro 211,562;

- di essere stato trasferito alla filiale di Prato l'11 dicembre 2013 e di essere stato promosso al I livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

- che, con comunicazione del 21 gennaio 2014, la convenuta gli aveva comunicato il riconoscimento di un aumento retributivo a decorrere dal 1° febbraio successivo e che
fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, non troveranno applicazione nei Suoi confronti le limitazioni relative all'orario di lavoro giornaliero e settimanale”;

- di essere stato nuovamente trasferito presso la filiale di con decorrenza dal 12 CP_1
marzo 2014;

- che il 13 luglio 2015 la datrice di lavoro gli aveva comunicato il trasferimento presso il punto vendita di Livorno con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e, il 7 agosto 2015, lo aveva spedito in trasferta a Bologna, a copertura del mese di settembre, per aggiornarsi in merito alla “logiche espositive, di lay-out e di gestione merceologica collegate ai nuovi format di filiale”;

- che la società lo aveva invece tenuto totalmente inoperativo dal 12 settembre 2015 e il
25 settembre gli aveva anche comunicato di voler anticipare il trasferimento a Livorno al giorno 27 di quello stesso mese, garantendogli al massimo 4 giorni di alloggio in albergo ed imponendo medio tempore il godimento di permessi non richiesti;

- di aver osservato, lungo l'intero rapporto, un orario di lavoro di 60 ore settimanali distribuite su sei giorni alla settimana, domeniche incluse, maturando così un credito a titolo di straordinario;

- di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa il 1° ottobre 2015;

- che la datrice di lavoro aveva indebitamente trattenuto dall'ultima retribuzione dovuta
l'indennità sostitutiva del preavviso, la quale invece avrebbe dovuto essere riconosciuta a suo credito;

- di essere altresì rimasto creditore dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non
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goduti.
Alla luce della rappresentazione in fatto che precede, il ricorrente ha domandato al
Tribunale la condanna di Piazza Italia s.p.a. al pagamento di somme a titolo compenso per lavoro straordinario e di trattamento differenziale retributivo, sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato, con mansioni proprie del II livello del
C.C.N.L. del terziario, dal 20 settembre 2011 all'aprile 2012;
ha inoltre domandato
l'accertamento negativo del diritto della controparte al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni, con la condanna al pagamento del correlativo importo trattenuto dalla retribuzione, da maggiorarsi della stessa indennità sostitutiva del preavviso in suo favore, oltre all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio Piazza Italia s.p.a., la quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione, almeno parziale, dei crediti dedotti in causa.
Ha inoltre contestato la ricostruzione fattuale contenuta nel ricorso, sostenendo
l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
Il procedimento è stato riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare e riequilibrio dei ruoli adottato dal Presidente del Tribunale di Cagliari in data 25 novembre 2022, comunicato il successivo 6 dicembre 2022.

2. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova orale ed infine con consulenza tecnica d'ufficio.

3. La domanda di condanna della convenuta al pagamento del trattamento economico differenziale tra la misura della retribuzione erogata e quella spettante ad un lavoratore di II livello secondo il C.C.N.L. del settore del Terziario, dal 20 settembre 2011 al mese di aprile
2012, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Durante il periodo in osservazione era in corso tra le parti un rapporto di apprendistato professionalizzante mirato al conseguimento della qualifica di “coordinatore punto vendita di II livello” (doc. 1 del fascicolo del ricorrente), con riconoscimento della retribuzione propria del livello immediatamente inferiore, secondo la disciplina del C.C.N.L. del
Terziario.
L'art. 49 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo vigente al tempo della stipula del contratto, prevedeva, al comma 4, che l'apprendistato professionalizzante fosse disciplinato, tra l'altro, in base al seguente principio: “a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché
pagina 3 di 12 della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale”.
Lo stesso articolo, al comma 5 ter, in caso di formazione esclusivamente aziendale, assegnava ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, il compito di regolare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e di stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione stessa.
Il C.C.N.L. del settore del Terziario, in materia di apprendistato, oltre a stabilire che il datore di lavoro ha l'obbligo “di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato” (art. 50, lett. a), precisa che “l'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno” (art. 57, comma 1).
Il datore di lavoro è quindi tenuto a garantire l'effettività della formazione, che deve essere impartita in misura congrua e non inferiore ad un determinato monte orario, nell'ambito di un percorso delineato al momento della sottoscrizione del contratto.
L'attività formativa non può ridursi ad un mero e generico addestramento o affiancamento
(che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti nel periodo iniziale del rapporto), ma deve comportare anche insegnamenti specifici, funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione.
Il momento formativo assume un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato professionalizzante, che è contratto a causa mista, caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione finalizzata all'acquisizione, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale
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