Trib. Napoli, sentenza 13/05/2024, n. 3468

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/05/2024, n. 3468
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3468
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. F B preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta" sostitutive dell'udienza del 9.4.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente TRA
ノnato a Napoli il 7/6/1978 e residente in Parte 1 C.F. C.F. 1
Napoli alla Via Roma n.56, -80024 Cardito (NA), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti M C e S R, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Santa Maria della Libera n. 13 è elettivamente domiciliato, in virtù procura in calce al ricorso (comunicazioni alle pec: di
e/o al numero di fax Email 2 Email 1
081-7147285);

- ricorrente -

E con sede in Napoli alla Via Toledo n, 106 – 80134 Napoli, P.I. Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 C.F. P.IVA 1 in '
(indirizzo pec: Email_3 C.F. 2
- convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) Previo accertamento che il Sig. Pt_1 ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato a far tempo dal 13.10.2012 fino al 5.5.2019, alle dipendenze della Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t. con le modalità e nei termini di cui alla premessa, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di livello 3 del CCNL "dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi", ovvero altro diverso inquadramento che il Tribunale ritenesse di riconoscere, condannarsi la Controparte_1
[...] con sede legale in Napoli alla Via Toledo n. 106 - 80134, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, Sig. Parte 1 ai sensi degli artt. 2099 '
c.c., 36 Cost., CCNL "dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi"
e ogni altra norma di riferimento, al pagamento della somma complessiva di € 105.850 (centocinquemilaottocentocinquanta/00) per tutti i titoli di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa;

2) condannare la convenuta, ut supra indicata, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con diretta attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023 presso il Tribunale di Napoli la parte con sede ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la Società CP 1 P.IVA 1 in persona del legale in Napoli alla Via Toledo n, 106 - 80134 Napoli, P.I.
,
rapp.te p.t. Controparte 2 esponendo quanto segue:
di essere stato assunto in Napoli, in qualità di lavoratore subordinato, dalla Controparte_1
[...] con sede legale in Napoli alla Via Toledo n.106 e di avere lavorato dal 13.10.2012 fino al 5.5.2019, data in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che nel periodo indicato, ha lavorato con continuità, sotto la direzione e controllo ed alle


dipendenze della Controparte_1 in qualità di commesso di negozio, inquadrato nel livello IV del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, ma che, in realtà, ha svolto mansioni superiori, rientranti nel III livello del suddetto CCNL;
di aver lavorato presso i negozi siti in Via Dell'Epomeo n.43 e Via Toledo n. 106 e, dal 2015, anche in Via Luca Giordano n. 184, svolgendo le seguenti mansioni: mansioni di responsabile del(dei) punto(i) vendita, coordinatore di altri commessi, responsabile di cassa, vetrinista, rapporto coi fornitori, carico e scarico merci di riassortimento da Toledo al CP_3 per poi recarsi presso la sede di Via Epomeo, preparazione, istradamento e coordinamento dei neo assunti, detentore delle chiavi del punto vendita, distribuzione dei turni di lavoro (dei commessi), apertura e chiusura punto vendita, maneggio danaro, concessione di sconti alla clientela, pulizia e manutenzione dell'intero punto vendita, addetto alla vendita e gestione clientela, addetto cassa e pagamenti del personale, allestimento interno negozio e cambi stagionali, allestimento vetrine, scelta e acquisto di merce, gestione del personale e risorse umane, carico e scarico merci con sistemazione deposito, trasporto per e da altri punti vendita con furgoncino, reclutamento ed addestramento del personale, "store manager" con responsabilità a 360° del punto vendita", il tutto senza essere stato correttamente inquadrato e retribuito;
che tali mansioni rientrano nel III livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13,45 e dalle ore 16.00 alle 20,30, presso la sede sita in Napoli alla Via Dell'Epomeo n. 43;
che per quanto riguarda il lavoro domenicale: a partire dall'ultima domenica di ottobre di ogni anno, in occasione dell'avvicinarsi delle festività natalizie, il ricorrente lavorava anche la domenica, ed in particolare dall'ultima domenica di ottobre sino alla prima di gennaio (dunque nella misura di 1 domenica ad ottobre, 4 a novembre ed a dicembre, 1 a gennaio);
che dal 2015 in avanti, il lavoro domenicale si è incrementato (oltre alla domeniche di cui sopra, per tutto l'anno lavorava a “a domeniche alterne” presso l'altra sede del CP_3 in Via Luca Giordano n. 73 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 21.00, oppure presso l'altra sede in Via Toledo dalle 10.30 alle 21.00, con 30 minuti di pausa, sempre presso il negozio CP 4, successivamente " CP 5 ;
che molto spesso, circa una o due volte a settimana, nello spacco di chiusura del negozio, con un furgoncino, caricava e scaricava merce di riassortimento da Via Toledo al CP_3 per poi recarsi presso la sede di Via Epomeo;
che il rapporto di lavoro si risolveva in data 5/5/2019 per volontà unilaterale del datore di lavoro, il quale lo licenziava per giustificato motivo oggettivo, ad nutum, senza alcun preavviso e senza la corresponsione della relativa indennità sostitutiva di mancato preavviso;
di non essere stato correttamente inquadrato e di non aver percepito la giusta retribuzione di cui alla Contrattazione Collettiva del settore, come si evince dagli statini paga allegati e dai conteggi analitici, costituenti parte integrante del presente atto, ed è pertanto creditore nei confronti del Datore a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie, tredicesima,
T.F.R. ed ogni altro emolumento retributivo del settore, di cui agli allegati conteggi;
che, quindi, avendo diritto ad essere inquadrato nel III^livello retributivo del richiamato CCNL ha maturato il diritto a percepire la giusta retribuzione per i seguenti titoli: - € 14.143,00 per differenze a titolo di retribuzione ordinaria;
- € 1.372,62 per differenze a titolo di 13° mensilità;
- € 1.335,77 per differenze a titolo di 14° mensilità;
- € 63.517,68 per differenze a titolo di lavoro straordinario feriale;
-€ 10.028,42 per differenze a titolo di lavoro straordinario domenicale;
-€5.951,01 per differenze a titolo di indennità sostitutiva riduzione orario ed ex festività;
-€ 32,54 per differenze a titolo di residuo ferie non godute a fine rapporto;
-€ 4.385,00 per differenze a titolo di indennità sostitutiva mancato
preavviso;
-€ 5.084 per differenze a titolo di T.F.R..
Tanto premesso, il ricorrente concludeva come sopra interamente riportato.
Parte convenuta, benché ritualmente citata in giudizio, non si costitutiva e rimaneva contumace.
La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal sottoscritto con decreto
l'udienza di discussione per il giorno 11.7.2023;
con ordinanza emessa in tale data lo scrivente "vista la ritualità e la tempestività dell'evocazione in giudizio della società CP 1 (notifica avvenuta in data 19 aprile 2023)" ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la prova come richiesta dalle parti ammissibile e rilevante ai fini del decidere, rinviava la causa all'udienza del 16.1.2024.
In tale data deponevano i testi Testimone 1 e Testimone_2
Al termine la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 9.4.2024 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte la causa è stata assegnata ex lege in riserva e poi decisa con deposito in data odierna della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società CP 1
[...] è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese azionate in questo giudizio.
Merito: la natura subordinata del rapporto
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni
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