Trib. Crotone, sentenza 10/12/2024, n. 782

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 10/12/2024, n. 782
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 782
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:

1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -

2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -

3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13/2024 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Elia;

- ricorrente -

E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Gianfranco Giglio;

- resistente -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 25.9.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2024 chiedeva al Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in CP_1
Crotone in data 5.10.1991, dalla cui unione erano nati i figli (19.6.1993), Per_1 Per_2
(2.9.1999) e (26.10.2005), nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. Per_3
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Crotone, con sentenza n.
228/2023, pubblicata il 27.3.2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle
1
condizioni dagli stessi concordate;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva altresì di: dichiarare non più dovuto da lui alcun contributo al mantenimento della figlia
, avendo la medesima conseguito la propria indipendenza
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