Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 450
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Testo completo
RG n. 335/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. L S Presidente;
Dott. P L Giudice rel./est.;
Dott.ssa F G Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2024 e vertente tra
( , nata il 01.7.1958 a Borgorose (RI), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. A D M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano, via XX Settembre 120, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito;
RICORRENTE
E
( ), nato il 27.08.1956 a Borgorose (RI), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. F F ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Monte Zebio 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente, come da note del 5.6.2023: “Nel merito, voglia l'On. Tribunale adito pronunciare, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nella memoria integrativa, nei verbali di 1 causa ed all'esito delle risultanze istruttorie, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, Controparte_1 mantenendo il reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni e manterranno la propria Per_1 Per_2 residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi al 50%, sita in
Avezzano Via Molise n. 6;
3) porre a carico del di corrispondere alla per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese con Per_2 rivalutazione automatica secondo indici ISTAT o di quella maggiore ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali del resistente e del tenore di vita tenuto dagli stessi figli in costanza di matrimonio, oltre alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per loro (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri, tasse, abbonamenti per il trasporto e le spese concordate per attività ricreative ed educative), nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre sempre in considerazione dei motivi esposti in narrativa o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il Sig. ed in ragione delle sue Controparte_1 pregresse ed attuali capacità reddituali e di guadagno, pari a oltre il doppio rispetto alla Sig.ra
e stante il fumus boni juris della richiesta di addebito della separazione ed in Parte_1 considerazione dei redditi netti di ciascun coniuge e dell'apporto della (partner debole) alla Parte_1 realizzazione della vita familiare per oltre trenta anni, oltrechè del reddito familiare complessivo goduto in costanza di matrimonio, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di
€ 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla
Sig.ra , somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e a quanto di spettanza a titolo di comunione de residuo sulle somme già portate dal conto corrente intestato al Controparte_1 per quanto richiesto con la memoria integrativa in atti”.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti relativi ai figli, al mantenimento ed alla casa coniugale, voglia rigettata la domanda di addebito nonché la domanda nuova in quanto del tutto inammissibile e destituita da fondamento in fatto ed in diritto,
Voglia pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2) i coniugi vivranno separati, mantenendo il reciproco rispetto;
7) i figli maggiorenni e manterranno la Per_1 Per_2 propria residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi, sita in
Avezzano Via Molise n. 6, la sig.ra si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche relative Parte_1
2 a tale abitazione a suo nome;
8) i coniugi non hanno alcuna pretesa di mantenimento l'uno verso
l'altro, godendo di redditi propri sufficienti;
9) tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, considerati
i criteri determinativi indicati nell'art. 151 c.c., valutata altresì la rispettiva capacità lavorativa dei coniugi, viene posto a carico del sig. l'obbligo di versare il mantenimento Controparte_1 direttamente in favore dei figli maggiorenni nella misura di €. 450,00 cadauno, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio somma soggetta Per_1 ad adeguamento annuale ISTAT, per contributo al mantenimento dei figli minori;
10) le spese di carattere straordinario dei figli maggiorenni (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri e tasse, e le spese concordate per attività ricreative ed educative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori 11) il marito si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle restanti rate in scadenza del mutuo fondiario prima casa (n. mutuo 461787 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma (BCC) dell'importo iniziale di €. 91.614,83, gravante sulla casa familiare sita in Avezzano (AQ) Via Molise n. 6, contratto da entrambi i coniugi con vincolo solidale, con obbligo di corresponsione dell'altro 50% a carico della moglie in ragione del vincolo solidale e della proprietà di entrambi sul bene;
12) il Sig. quale Controparte_1 ulteriore contributo al mantenimento dei figli, si obbliga ad attribuire la propria quota di ½ di proprietà dell'abitazione, sita in Avezzano Via Don Minzoni snc, censita al Catasto Fabbricato del
Comune di Avezzano al foglio 11 particella 1776 sub. 13, sub. 38, sub 40 e sub 41, con riserva di usufrutto limitatamente quest'ultima (cioè al foglio 11 particella 1776 sub. 41, nonché la quota di proprietà con riserva di usufrutto dell'intero dell'immobile sito in Corvaro Via Marsicana snc, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgorose al foglio 48 particella 549, sub. 12 sub. 19 sub. 24, foglio 48 particella 699 ai figli maggiorenni e Con richiesta Persona_3 Parte_2 di condanna alle spese di lite, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa circa il contegno tenuto dalla sig.ra che non ha volutamente tenuto conto della volontà conciliativa del marito Parte_1 per addivenire ad un ricorso congiunto peraltro già stilato, costringendolo ad una inutile separazione giudiziale”, come precisate nella memoria di replica del 5.11.2024: “con la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne in quanto nelle more del giudizio si è Per_1 laureato ed è divenuto economicamente autosufficiente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 27.2.2019 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.8.1987 a Borgorose Controparte_1
(RI), ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei
3
coniugi con addebito al resistente;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale a lei, in virtù della convivenza con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
c) porsi,
a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per ciascun CP_1 figlio oltre alle spese straordinarie in misura del 70%;
d) porsi, a carico del un CP_1
assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 500,00 mensili;
e) porsi, a carico del resistente, il pagamento integrale del rateo mensile corrisposto a titolo di mutuo per
l'acquisto della prima casa, di cui sono condebitori solidali entrambi i coniugi;
f) lasciare
l'autovettura Freelander in uso al figlio della coppia.
Ha dedotto, a fondamento delle proprie domande, che l'unione matrimoniale, dapprima felice, in seguito ai ripetuti tradimenti del resistente, si è deteriorata dal 2016 sino al definitivo abbandono del tetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. L S Presidente;
Dott. P L Giudice rel./est.;
Dott.ssa F G Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2024 e vertente tra
( , nata il 01.7.1958 a Borgorose (RI), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. A D M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano, via XX Settembre 120, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito;
RICORRENTE
E
( ), nato il 27.08.1956 a Borgorose (RI), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. F F ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Monte Zebio 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente, come da note del 5.6.2023: “Nel merito, voglia l'On. Tribunale adito pronunciare, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nella memoria integrativa, nei verbali di 1 causa ed all'esito delle risultanze istruttorie, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, Controparte_1 mantenendo il reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni e manterranno la propria Per_1 Per_2 residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi al 50%, sita in
Avezzano Via Molise n. 6;
3) porre a carico del di corrispondere alla per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese con Per_2 rivalutazione automatica secondo indici ISTAT o di quella maggiore ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali del resistente e del tenore di vita tenuto dagli stessi figli in costanza di matrimonio, oltre alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per loro (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri, tasse, abbonamenti per il trasporto e le spese concordate per attività ricreative ed educative), nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre sempre in considerazione dei motivi esposti in narrativa o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il Sig. ed in ragione delle sue Controparte_1 pregresse ed attuali capacità reddituali e di guadagno, pari a oltre il doppio rispetto alla Sig.ra
e stante il fumus boni juris della richiesta di addebito della separazione ed in Parte_1 considerazione dei redditi netti di ciascun coniuge e dell'apporto della (partner debole) alla Parte_1 realizzazione della vita familiare per oltre trenta anni, oltrechè del reddito familiare complessivo goduto in costanza di matrimonio, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di
€ 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla
Sig.ra , somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e a quanto di spettanza a titolo di comunione de residuo sulle somme già portate dal conto corrente intestato al Controparte_1 per quanto richiesto con la memoria integrativa in atti”.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti relativi ai figli, al mantenimento ed alla casa coniugale, voglia rigettata la domanda di addebito nonché la domanda nuova in quanto del tutto inammissibile e destituita da fondamento in fatto ed in diritto,
Voglia pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2) i coniugi vivranno separati, mantenendo il reciproco rispetto;
7) i figli maggiorenni e manterranno la Per_1 Per_2 propria residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi, sita in
Avezzano Via Molise n. 6, la sig.ra si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche relative Parte_1
2 a tale abitazione a suo nome;
8) i coniugi non hanno alcuna pretesa di mantenimento l'uno verso
l'altro, godendo di redditi propri sufficienti;
9) tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, considerati
i criteri determinativi indicati nell'art. 151 c.c., valutata altresì la rispettiva capacità lavorativa dei coniugi, viene posto a carico del sig. l'obbligo di versare il mantenimento Controparte_1 direttamente in favore dei figli maggiorenni nella misura di €. 450,00 cadauno, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio somma soggetta Per_1 ad adeguamento annuale ISTAT, per contributo al mantenimento dei figli minori;
10) le spese di carattere straordinario dei figli maggiorenni (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri e tasse, e le spese concordate per attività ricreative ed educative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori 11) il marito si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle restanti rate in scadenza del mutuo fondiario prima casa (n. mutuo 461787 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma (BCC) dell'importo iniziale di €. 91.614,83, gravante sulla casa familiare sita in Avezzano (AQ) Via Molise n. 6, contratto da entrambi i coniugi con vincolo solidale, con obbligo di corresponsione dell'altro 50% a carico della moglie in ragione del vincolo solidale e della proprietà di entrambi sul bene;
12) il Sig. quale Controparte_1 ulteriore contributo al mantenimento dei figli, si obbliga ad attribuire la propria quota di ½ di proprietà dell'abitazione, sita in Avezzano Via Don Minzoni snc, censita al Catasto Fabbricato del
Comune di Avezzano al foglio 11 particella 1776 sub. 13, sub. 38, sub 40 e sub 41, con riserva di usufrutto limitatamente quest'ultima (cioè al foglio 11 particella 1776 sub. 41, nonché la quota di proprietà con riserva di usufrutto dell'intero dell'immobile sito in Corvaro Via Marsicana snc, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgorose al foglio 48 particella 549, sub. 12 sub. 19 sub. 24, foglio 48 particella 699 ai figli maggiorenni e Con richiesta Persona_3 Parte_2 di condanna alle spese di lite, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa circa il contegno tenuto dalla sig.ra che non ha volutamente tenuto conto della volontà conciliativa del marito Parte_1 per addivenire ad un ricorso congiunto peraltro già stilato, costringendolo ad una inutile separazione giudiziale”, come precisate nella memoria di replica del 5.11.2024: “con la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne in quanto nelle more del giudizio si è Per_1 laureato ed è divenuto economicamente autosufficiente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 27.2.2019 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.8.1987 a Borgorose Controparte_1
(RI), ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei
3
coniugi con addebito al resistente;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale a lei, in virtù della convivenza con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
c) porsi,
a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per ciascun CP_1 figlio oltre alle spese straordinarie in misura del 70%;
d) porsi, a carico del un CP_1
assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 500,00 mensili;
e) porsi, a carico del resistente, il pagamento integrale del rateo mensile corrisposto a titolo di mutuo per
l'acquisto della prima casa, di cui sono condebitori solidali entrambi i coniugi;
f) lasciare
l'autovettura Freelander in uso al figlio della coppia.
Ha dedotto, a fondamento delle proprie domande, che l'unione matrimoniale, dapprima felice, in seguito ai ripetuti tradimenti del resistente, si è deteriorata dal 2016 sino al definitivo abbandono del tetto
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