Trib. Arezzo, sentenza 03/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2065/2024 promosso da:
RG CI, (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO
CARMELITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Pier della Francesca n. 15 bis;

PARTE RICORRENTE contro
EL AN AL, (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv.
CORESI CARLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via N.
Aggiunti n. 62;

PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 11.12.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c depositato il 08.10.2024 GN CI ha convenuto in giudizio LO NI AL esercitando nei suoi confronti azione di rivendica ex art. 948 c.c. e chiedendo al Tribunale “1) In via principale accertare e dichiarare che l'immobile sito a Sansepolcro (AR) in Via Mencobello n. 10 sia di proprietà esclusiva della Sig.ra GN CI ed in quanto tale che la stessa venga immessa nel possesso dello stesso, per l'effetto condannare la Sig.ra LO NI
AL al rilascio immediato dell'immobile e al versamento in favore dell'istante della corrispondente indennità di occupazione;
2) In via subordinata accertare i danni subiti da odierna istante e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento”
(cfr. le conclusioni rassegnate in ricorso).
La ricorrente ha allegato di essere proprietaria di un immobile sito in Sansepolcro (AR) Via
Mencobello n. 10 in forza di testamento redatto dalla nonna GH NN AR, nata a [...]
(AR) il 08.09.1934 e deceduta a Città di Castello (PG) il 11.07.2022, con il quale la de cuius
trasferiva la proprietà dell'immobile” alla ricorrente (cfr. punto 2, pag. 2, ricorso) e che tale immobile sarebbe attualmente e da diversi anni occupato dalla ex moglie del fratello della ricorrente, sig.ra LO NI AL, dal nuovo compagno di quest'ultima e da due figlie di cui una nata dal matrimonio della convenuta con il fratello dell'odierna ricorrente. La ricorrente, dunque, al paragrafo
2 del proprio ricorso, rubricato “2) Sulla tutela del diritto di proprietà ex art. 948 c.c.”, ha testualmente dedotto che “Come sopra ampiamente esposto, odierna istante è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del presente procedimento per successione mortis causa. Ai sensi dell'art. 948
c.c.Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui , dopo la domanda, ha cessato , per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa”. Come esposto in narrativa e ben dettagliato nel testamento olografo sopra richiamato, odierna istante ha acquisito la titolarità del bene immobile dalla nonna, elemento fattuale dettagliatamente esposto nell'atto di pubblicazione qui allegato . Si tratta di un'actio in rem , ossia di un'azione reale esperibile contro chiunque” (cfr. pag. 5 ricorso), evidenziando altresì che, considerata la prova documentale offerta, rappresentata dal testamento di GH NN AR, sarebbe giustificata l'introduzione del giudizio con il rito semplificato di cognizione ex art. 281- decies c.p.c. (paragrafo 1 ricorso) e che, nel caso di specie, la proprietaria avrebbe urgenza di entrare in possesso dell'immobile anche al fine di effettuare lavori di ristrutturazione e che nessun diritto di abitazione sull'immobile potrebbe essere vantato dalla resistente (paragrafo 3 ricorso).
Si è costituita in giudizio la resistente LO NI AL, resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto, deducendo di avere la detenzione legittima dell'immobile oggetto di causa in forza di comodato concesso dalla sig.ra GH. La convenuta, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria per contrarietà al principio del ne bis in idem, evidenziando che la de cuius aveva già promosso ricorso ex art. 447-bis c.p.c. chiedendo alla convenuta e al suo compagno di liberare l'immobile in questione, già oggetto di comodato disposto dalla sig.ra GH in favore della sig.ra LO e della figlia minore in sede di separazione personale dal marito GN TE,
nel 2016, deducendo altresì che tale ricorso era stato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi