Trib. Palermo, sentenza 08/02/2024, n. 761

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 08/02/2024, n. 761
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 761
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5960 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
VERAGEL S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria (P.I. 04485850822), in persona del Liquidatore pro tempore, avv. Paolo Ziniti (C.F. ZNT-
PLA66L24G273A), autorizzato giusto provvedimento del Giudice Delegato dei
14-15.02.2019 del Tribunale di Palermo, Sezione Prima Penale, Misure di
Prevenzione nel procedimento n. 256/2012 R.M.P., elettivamente domiciliato in Palermo, Via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Marcello
Cugliandro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte attrice –
CONTRO
LU MA, nato a [...] il [...](C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Bondì (C.F.
[...]), che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte convenuta –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/11/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società Veragel S.r.l. in amministrazione giudiziaria ha convenuto l'Ing. LU MA deducendo che costui era stato nominato responsabile dei lavori, coordinatore e progettista
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per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza di un'area di cantiere in Pa- lermo, oggetto del decreto del 09.03.2015, emesso dal Tribunale Civile di Pa- lermo a seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 3263/2014.
Parte attrice ha allegato l'inadempimento del convenuto all'incarico ricevu- to per essere il progetto originario predisposto dal medesimo irrealizzabile e non conforme alle norme di sicurezza, nonché per avere proposto modifiche progettuali non necessarie e non condivise ed, infine, per avere rassegnato le dimissioni in modo ingiustificato e improvviso, causando ritardi, danni e ul- teriori costi alla società.
La Veragel S.r.l. ha chiesto quindi al Tribunale di «Ritenere e dichiarare
l'inadempimento dell'ing. LU MA nei confronti della VERAGEL S.r.l. in or- dine al progetto ed alle opere oggetto del decreto del 09.03.2015, emesso dal
Tribunale Civile di Palermo a seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. - R.G.
n. 3263/2014, per i motivi tutti di cui in narrativa. Indi, condannare l'ing. Lu- cio MA alla restituzione, in favore della VERAGEL S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 19.032,00, pari all'intero acconto già corrisposto in data 01.06.2015. Ritenere e dichiarare che le ingiu- stificate e repentine dimissioni, da parte dell'ing. LU MA, hanno causato un ritardo nell'esecuzione e nella consegna dei lavori, con conseguente danno alla VERAGEL S.r.l., anche per perdita di chance di guadagno per non aver comunque potuto utilizzare l'immobile pure come semplice parcheggio di veico- li, pari ad € 6.000,00 o al diverso importo che sarà determinato mediante ap- posita CTU in corso di giudizio. Conseguentemente, condannare l'ing. LU
MA a corrispondere alla VERAGEL S.r.l., in persona del suo legale rappre- sentante pro tempore, la complessiva somma di € 6.000,00 o quell'altra, mag- giore e/o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria».
Istaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto Ing. LU MA ed ha contestato le domande formulate da parte attrice, illustrando il suo ope- rato professionale, svolto in qualità di responsabile dei lavori, progettista, coordinatore e direttore dei lavori, dal 30/04/2015 al 20/02/2017, data in
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cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Il convenuto ha sostenuto di aver agito sempre nel rispetto delle prescri- zioni del decreto del Tribunale di Palermo del 09/03/2015, che imponeva la messa in sicurezza del cantiere, di avere redatto un progetto che sin dall'inizio prevedeva misure di sicurezza per garantire l'incolumità dei lavora- tori nonchè l'esistenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Ing. Emidio Elia ND, nominato dallo stesso MA, nella sua qualità di Responsabile dei Lavori ed, infine, di avere proposto una variante proget- tuale più economica e sicura, respinta dall'amministratore giudiziario con il venire meno del “rapporto fiduciario” tra le parti e le sue conseguenti dimis- sioni per giusta causa.
L'Ing. LU MA ha, quindi chiesto al Tribunale di «Nel merito, in via principale, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narra- tiva, rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande di controparte;
in subordine, nella denegata ma non temuta ipotesi di condanna relativa alla domanda principale di controparte, rigettare, comunque, la domanda seconda- ria relativa alla perdita di chance. In ogni caso: con vittoria di spese documen- tate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M.

n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende».
Istruita a mezzo di C.T.U. affidata al collegio peritale composto dall'Ing.
Maurizio Sulli e dal Geologo, Dr. Piero Merk, la causa pervenuta, frattanto, alla scrivente è stata posta in decisione all'udienza del 7/11/2023 sulle con- clusioni come sopra rassegnate e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente confermata
l'ordinanza istruttoria riservata del 17/05/2021 nella parte in cui ha disat- teso le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti ed alle cui motivazio- ni si rinvia integralmente.
Ancora in via preliminare va esaminata la richiesta della difesa di parte
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convenuta di stralcio delle note di replica di controparte «in quanto decaduta per non aver presentato, nei termini di legge, le note conclusionali».
Va osservato che parte convenuta non si è lamentata del contenuto della memoria di replica in questione e tantomeno del suo uso improprio, in guisa di effettiva comparsa conclusionale, ma, sic et simpliciter, del suo deposito in assegna del previo deposito della conclusionale.
Orbene, secondo la giurisprudenza (Cass. 07/02/2020, n.2976 ) non vi è alcuna norma
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