Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 3279

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 3279
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3279
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15090/2023 R.G.
TRA
DE BE CO, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Mancusi per procura allegata al ricorso,

- ricorrente -

E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Roberto Fantini di Fiumicino,
- resistente -
OGGETTO: maggiorazione trattamento pensionistico ex art. 38, commi 4 e ss., della legge n. 448/2001. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 14 marzo 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Inps, in persona del legale rappresentante pro- tempore, e premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di febbraio 2020 ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, nella misura di € 651,51 mensili e, per l'effetto, di condannare l'Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche. A sostegno della domanda il ricorrente, premesso che il limite reddituale per beneficiare del trattamento azionato ammonta a € 8.469,63 se
il richiedente è celibe e a € 14.447,42 se è coniugato, ha rappresentato di non percepire alcun reddito oltre quello derivante dalla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, per un importo annuo pari ad € 6.356,16. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Inps, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 14 marzo 2024, la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. L'art. 38 della legge n. 448/2001 prevede:


1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a
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