Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2861/2022 R. G., con unita causa n. 3752/2022 R.G.
promossa da
CC AN CC BE
- Attori -
rappresentati e difesi dagli Avv.to R. Morrelli e L. Parrillo
CC RG CC ER
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv.to C. Zuccoli
CONTRO
ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Girardi
Azienda Agricola LL OL LL AT
- Convenuti -
rappresentati e difesi dagli Avv. G. Rubbiani e G. Turci
in punto a: lesioni personali, risarcimento danni, art. 2043- 2054 C.c..
All'udienza cartolare del 4/7/24, con rito a trattazione scritta la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 4/10/24 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 24/10/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice CC AN e CC BE:
IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati e che si richiamano integralmente. NEL MERITO Viste i sopraggiunti aggiornamenti giurisprudenziali e giuridici in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo le nuove “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano, a parziale modifica delle già rassegnate conclusioni, si precisano le seguenti ed aggiornate:
CONCLUSIONI Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
Nel merito: dato atto che gli attori sono i prossimi congiunti del Sig. CC IO, deceduto in un sinistro stradale occorso in località Castelvetro di Modena il giorno 24/10/2020 e, più specificatamente, consumatosi in ragione dell'impatto con il convoglio agricolo (motrice targata AR312J e rimorchio targato MO012045) condotto dal Sig. LL AT, di proprietà di Azienda
Agricola LL OL ed assicurato con ITAS Assicurazioni, polizza n. M13613243, nonché dato atto che tale incidente si è verificato in regime concorsuale quantomeno nella misura del 50% di corresponsabilità cadauno, condannare, per l'effetto, la suddetta compagnia assicuratrice, in solido con il conducente ed il proprietario del mezzo, al risarcimento, in favore degli attori ed a titolo di danno da perdita parentale, della complessiva somma di € 228.441,55=, ripartita in € 156.900,00= per il Sig. CC AN ed in € 63.700,00= per la Sig.ra CC BE, nonché con la liquidazione solidale del restante importo di € 7.841,55= a titolo di indennizzo per le spese legali stragiudiziali e di negoziazione assistita promossa ai sensi del D.L. 132/2014 (convertito in L.
162/2014), ovvero al pagamento di quella somma che verrà ritenuta dovuta o provata come giustizia o equità, con richiesta di applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Roma, oppure con applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altra successiva occorrenda. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge“;

per parte attrice CC RG e CC ER:
“IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati che qui si richiamano integralmente. che venga disposta CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica e di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'incidente che venga disposta CTU medico legale sulle persone degli attori CC ER e CC RG, al fine di accertare il danno da lesione del rapporto parentale di tipo psicologico, valutandone l'entità, oltre alle personali compromissioni ed alla riduzione della capacità di comprendere e di accettare la realtà della perdita del familiare a seguito degli eventi per cui è causa.
NEL MERITO Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 che di seguito si riportano. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: In via principale accertare e dichiarare la responsabilità di ITAS MUTUA quale Compagnia assicurativa del mezzo investitore;
LL TT, quale conducente del mezzo investitore;
Impresa Agricola
Individuale di LL PAOLO, quale proprietaria del mezzo investitore, per l'incidente stradale che ha causato la morte di CC IO in data 24/10/2020 e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura complessiva di € 186.327,30
(centoottantaseimilatrecentoventisette/30), oltre ad interessi come per legge o quella diversa maggiore
o minore somma che sarà quantificata secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2022 pubblicati successivamente al radicamento del presente giudizio, o quella somma che sarà comunque ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Nella denegata ipotesi in cui la causa non dovesse essere rimessa in istruttoria, gli attori dichiarano di volersi avvalere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. già concessi con decreto del 04/04/2024”;

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per parte convenuta ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni:
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

- in via subordinata: contenere il risarcimento in favore degli attori tenuto conto del concorso di colpa maggioritario del loro congiunto nella causazione del sinistro e, in ogni caso, di quello esclusivo nella causazione dell'evento morte, riconducibile solo alla violenza dell'impatto determinata dall'eccessiva velocità di marcia della vittima;

- in ogni caso: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite relative alla domanda di manleva svolta da Azienda Agricola LL OL, in persona dell'omonimo titolare LL OL e da LL AT nei confronti di Itas Mutua;

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
* * * In via istruttoria: la scrivente difesa insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella predetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc nell'eventualità che venissero accolte le istanze istruttorie formulate a prova diretta da parte attrice”;

per parte convenuta Azienda Agricola LL OL e LL AT:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversaria domanda respinta NEL MERITO In via principale
- Rigettare, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata
16.11.2022 (n. 3752/2022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento) e nei successivi atti di causa, le richieste formulate rispettivamente dalle parti attrici CC AN - CC
BE e CC RG - CC ER, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte rispettivamente dalle parti attrici CC AN - CC BE e CC RG - CC
ER nei confronti dei convenuti LL AT, Azienda Agricola LL OL, e ITAS Ass.si Spa, condannare ITAS Ass.ni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento (TN) Via P.zza delle Donne Lavoratrici n. 2 (Cod Fisc e P IVA 02525520223), a manlevare e tenere indenne il LL AT e Azienda Agricola LL OL, da ogni pronuncia e condanna che fosse in loro danno richiesta e/o pronunciata, in forza di polizza assicurativa (Polizza n. M13613243) per tutti i motivi di cui alla premessa delle comparse di costituzione e risposta datate 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata 16.11.2022 ( n. 38522022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento).
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni idonea riserva istruttoria, di produrre documenti formulare eccezioni ed ulteriori istanze istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini del codice di rito, come gia in memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c., si chiede:
- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale n. 6763/2020 RGNR Tribunale di
Modena,
- l'acquisizione della CTU cinematica ricostruttiva con tutti gli allegati Ing. NO presente nel fascicolo penale n. 6763/2020 RGRN Tribunale di Modena,
- disporsi CTU cinematica tesa a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro per cui causa e ad individuare le responsabilità della sua causazione, con il seguente quesito da sottoporre al nominando CTU: “Esaminati gli atti di causa, proceda il consulente alla ricostruzione dell'incidente stradale del 24.10.2020 occorso in Castelvetro di Modena MO), al fine di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'evento. Indichi la violazione di nome nel caso di accertamento di colpa specifica, ovvero la sussistenza di eventuali profili di colpa generica. Riferisca infine quant'altro riterrà utile per la corretta definizione dei fatti”, con ogni riserva di formulare e/o modificare e/o integrare il quesito
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secondo le esigenze di giudizio e/o le avversarie difese nell'assegnando termine. Si nomina sin dora quale CTP l'Ing. OL Ferrari Si chiede di essere ammessi alla controprova sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi nei termini e modalità di cui al codice di rito. Con ogni più ampia riserva di produrre documenti, formulare eccezioni ed ulteriori istanza istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini di cui al codice di rito”.
Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente
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