Trib. Lecce, sentenza 04/07/2024, n. 2222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 04/07/2024, n. 2222
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2222
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra: RI US, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Attilio Galati, ricorrente;
e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Petrucci, Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto Con atto depositato il 5.10.2021, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione cat. VOCOM con decorrenza febbraio 2000, dopo aver rilevato che “l'Inps ha utilizzato, in relazione agli anni 1976, 1977 e 1979 rientrante nel calcolo della pensione (quota A lavoro dipendente), una retribuzione settimanale da lavoro dipendente errata, non corrispondente a quella giornaliera spettante, come da decreti ministeriali allegati”;
dolendosi dell'asserito errore di calcolo “in quanto la retribuzione delle 232 giornate presenti nel 1976 (è ciò ugualmente per gli altri anni) è stata “spalmata” su 270, pari a 52 settimane, determinando un notevole abbattimento della retribuzione settimanale”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per corretta riparametrazione della base pensionabile della quota lavoro dipendente per le ragioni meglio specificate in narrativa in relazione agli anni 1976, 1977 e 1979 per un rateo mensile lordo, alla decorrenza, 02/2000, pari ad €769,68 o ad altra misura, maggiore o inferiore, da quantificarsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare l'INPS al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge e fatte salve le future differenze, oltre interessi o rivalutazione”,
con vittoria di spese. L'Inps, costituitosi, ha eccepito la improcedibilità del ricorso, la decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70 e la prescrizione dei crediti;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'istituto previdenziale convenuto, dovendosi, a tale riguardo, fare
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riferimento al condivisibile orientamento espresso da Cassazione civile, sez. lav., 22 aprile 1986, n. 2845, secondo cui “Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie la procedibilità della domanda - che l'art. 443 c.p.c. collega al previo esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia stessa ovvero al decorso dei termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o comunque al decorso del termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo - va verificata dal giudice non già al momento del deposito del ricorso, bensì alla prima udienza di discussione, come può dedursi dal comma 2 della norma cit. che demanda al giudice, proprio in sede di prima udienza di discussione, di sospendere il giudizio, ove rilevi l'improcedibilità della domanda. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto procedibile la domanda dell'assicurato in un'ipotesi in cui il ricorso era stato depositato prima del decorso del termine di 180 giorni previsto dal cit. art. 443, ma la prima udienza di discussione cadeva dopo il decorso del termine suddetto”). Inoltre, venendo, come detto, in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o al ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante (con assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione altresì sollevata dall'Inps) la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 5.10.2021 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Come anticipato in premessa, la parte ricorrente si duole della liquidazione del trattamento pensionistico operata dall'Inps, assumendo che la retribuzione settimanale utilizzata per il relativo calcolo, in relazione agli anni 1976, 1977 e 1979, non corrisponda a quella giornaliera indicata nei decreti ministeriali di riferimento, ciò in quanto, “ad esempio per il 1976, a fronte di un salario giornaliero di € 5,39, l'Inps ha utilizzato una retribuzione giornaliera di € 4,63 utilizzando una retribuzione annuale di euro 1.251,61 al posto
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