Trib. Napoli, sentenza 31/10/2024, n. 7243
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
R P, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno
22.10.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 10314/2023 del ruolo generale
vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CARLO CERRITO da cui è rapp.to e difeso
ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente per il periodo che va dal
02.01.2017 al 30.06.2022, presso la sede operativa di Carinaro (CE) nello stabilimento ;
di essere stata inquadrata con contratto Controparte_2 full time di 38 h. settimanali (regolato dal C.C.N.L Logistica e Trasporti);
di non avere ricevuto il pagamento della mensilità di maggio 2022;
di non avere ricevuto il TFR alla cessazione del rapporto (ovvero il residuo dovuto, in quanto vanno sottratti € 1.500,00 già ricevuti ed a cui va aggiunta la quota T.F.R. spettante dal
01.01.2022 al 30.06.2022, ossia € 1.086,23 calcolata tenendo conto dell'importo lordo dello stipendio ricavato dall'estratto contributivo);
altresì di non aver percepito l'indennità delle ferie maturate e non godute pari ad € 1.931,52 calcolate tenuto conto dei giorni residui emergenti dal cedolino paga di maggio 2022, ossia
25,15 gg, moltiplicati per l'importo unitario corrisposto per ogni ora,