Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 10
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 706 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Paola (Cs) al Viale dei Giardini n. 33 presso lo studio dell'avv. Di Natale
Graziano, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 30.04.2018;
attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in San Ludico (Cs) alla via Strada Provinciale 42 presso lo studio dell'avv. Mandarino EP, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 15.06.2018;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come da note congiunte delle parti depositate il 14.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 30.04.2018, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale da stante il matrimonio con lui contratto in San Lucido il Controparte_1
13.04.2013 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2013), in costanza del quale è nato il [...] un figlio di nome EP. A
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fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, nell'agosto 2017, è stata contattata da un amico di famiglia, il quale l'ha informata che gli era stata inviata una foto in cui lei era ripresa di spalle e in condizioni di nudo, nonché un video, nel quale era ripresa, senza che ne accorgesse, mentre era intenta a farsi la doccia nel bagno della propria abitazione;
incredula ed arrabbiata, ha subito informato dell'accaduto il marito, il quale le ha detto che tanto era dipeso da un virus presente nel proprio apparecchio mobile, promettendole che avrebbe subito sporto denuncia-querela presso la Polizia Postale;
tuttavia, in data 16.11.2017, un familiare l'ha informata, che, contattato da terzi, era venuto a conoscenza di altri messaggi dal contenuto “particolare” che la riguardavano, i quali, provenendo dal profilo del marito, erano stati pubblicati sul social messenger e whatsapp (messaggi, nella specie, che, oltre ad avere lo stesso contenuto di quelli visionati nell'agosto 2017, contenevano riferimenti ad altri familiari);
quindi, richiesto un nuovo chiarimento al coniuge, ha scoperto di essere stata da lui ripresa, con foto e video, in condizioni di nudo all'interno della propria abitazione, nonché “offerta” a terzi, insieme ad altre condotte di scherno e vergogna, in cui il marito l'aveva posta nei confronti di terzi;
inoltre, in tale occasione, il coniuge, oltre confermarle di aver tenuto dette condotte in suo danno per anni e a sua insaputa (poi oggetto di denuncia-querela da lei sporta), l'ha informata di fare uso di cocaina, dipendendo da ciò le difficoltà economiche sempre avute anche in famiglia;
a fronte di tali condotte, costituenti una grave violazione dei doveri matrimoniali, ha lasciato la casa coniugale, unitamente al figlio minore. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a Parte_1 carico di affidarle il figlio minore EP in via esclusiva, con Controparte_1 collocamento presso di lei;
autorizzare il trasferimento del medesimo minore, insieme a lei, presso la residenza dei nonni materni, nonché il prelievo da parte sua dell'arredo della casa coniugale acquistato dal padre;
assegnare la casa coniugale al marito;
porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie per lui eventualmente sostenute, nonché un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di suo mantenimento;
adottare ogni altro pi opportuno e urgente provvedimento;
con vittoria delle spese competenze di lite. si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 15.06.2018. Lo Controparte_1 stesso, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, ha, tra l'altro, contestato la veridicità dei fatti accaduti nell'agosto 2017 come narrati dalla moglie (peraltro privi di riscontri probatori), asserendo che, seppur inizialmente aveva pensato ad un hacher e/o virus, poi si è accorto che il video in questione era stato inviato da qualche collega di lavoro o conoscente, non identificato, avendo più volte lasciato il proprio cellulare incustodito (ragion per cui ha pensato di non
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sporgere alcuna denuncia-querela), nonché ha negato di assumere alcun tipo di droga. Quindi,
ha chiesto di assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
non autorizzare il trasferimento del medesimo minore presso nuovi istituti scolastici;
porre a suo carico il mantenimento del figlio minore nella somma mensile di euro 300, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso, previo accordo;
disciplinare l'esercizio del proprio diritto di visita secondo le modalità indicate.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 3.07.2018 sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, è stato disposto “che in via provvisoria il minore sia affidato congiuntamente ai due genitori, con Persona_1 domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederlo secondo le modalità oggetto dell'accordo datato 10.2.2018 (costituente il documento n. 9 della produzione di parte ricorrente) e tenerlo con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita del padre e con possibilità per il padre di recuperare eventuali incontri non avvenuti) per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle 20.00 nel periodo estivo);
a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle 10,00 alle
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