Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 45
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4590/2023 promossa da: CA IA S.R.L. (C.F.: 01438410357), con il Patrocinio dell'Avv. LUCARELLI FEDERICO APPELLANTE contro NT NC (C.F.: [...]), con il Patrocinio dell'Avv. AZZOLINI VALTER POMPEO BI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I.: 02230970960), con il Patrocinio dell'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO APPELLATE
* In punto: appello avverso la sentenza n. 731/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 6.10.2021 CA IA S.R.L. ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia ricorso monitorio nei confronti di NT NC esponendo:
- che nel maggio 2019 quest'ultima le aveva conferito l'incarico di acquistare per suo conto un pacchetto turistico relativo a viaggio in Iran dal 10 al 18 agosto 2019 (“Tour Magica Persia”), sottoscrivendo la relativa proposta di contratto al costo complessivo di € 2.699,00 e versando un acconto di € 680,00;
- di avere acquistato, in esecuzione del mandato con rappresentanza conferitole, il pacchetto turistico dal tour operator ND di Marcopolo S.r.l. corrispondendo a quest'ultima la somma complessiva di € 2.471,60;
-che il viaggio è stato annullato a causa della sopravvenuta insolvenza del tour operator (la Marcopolo S.r.l. è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia l'8.6.2020);
- di avere attivato la garanzia per il viaggiatore operante in caso di insolvenza e fallimento del tour operator ex art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11), prestata dalla BI
1
ASSICURAZIONI SPA, la quale aveva liquidato alla NT l'intero prezzo del pacchetto, pari a € 2.471,60;
- di avere dunque diritto al rimborso di quanto da essa versato all'organizzatore, al netto dell'acconto già pagato dalla cliente. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1762/21 nei confronti di NT NC per la somma di € 1.791,60, oltre interessi e spese Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo:
- di essere venuta a conoscenza dell'annullamento del viaggio solo l'8.08.2019 (due giorni prima della data prevista per la partenza), nonostante avesse contattato più volte l'agenzia anche nei giorni precedenti e di avere richiesto all'agenzia stessa la restituzione dell'acconto di € 680,00 già versato;
-che, attivata la copertura assicurativa stipulata dalla Marcopolo S.r.l. con BI ASSICURAZIONI, quest'ultima le ha per errore versato la maggior somma di € 2.000,00;
- di avere restituito alla BI, su espressa richiesta di quest'ultima, la differenza tra quanto liquidato e l'acconto di € 680,00, pari a € 1.320,00;
- di essere quindi priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da CA, la quale ha agito sulla base dell'errato presupposto che BI le avesse liquidato la somma di € 2.471,00, mentre, invece, si è limitata a restituirle il solo acconto versato;
- che il rapporto contrattuale intercorso con l'agenzia non è un mandato con rappresentanza;
- che CA ha violato l'obbligo di diligenza professionale in quanto ha scelto un tour operator inaffidabile, la cui insolvenza era nota già ad aprile 2019, e tale inadempimento è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, l'agenzia di viaggi è responsabile degli adempimenti dell'organizzatore;
- che, dunque, ella non solo nulla deve a CA, ma ha altresì diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata come previsto dal Codice del Turismo. Sulla base di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto intercorso con CA per inadempimento di quest'ultima e condanna della stessa al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno da vacanza rovinata. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa BI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per essere da questa manlevata. Si è costituita CA contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'agenzia di viaggi, oltre a quanto già prospettato nel ricorso monitorio, ha dedotto:
- di essere estranea al rapporto contrattuale intercorso fra la NT, quale viaggiatore, e ND/Marcopolo S.r.l., quale organizzatore del pacchetto;
- che, quindi, le vicende intercorse fra essi o con la Compagnia Assicurativa prescelta dall'organizzatore (BI) sono prive di rilevanza;
- di avere agito diligentemente in quanto, da un lato, la NT aveva già viaggiato con ND/Marcopolo S.r.l. esprimendo il proprio gradimento in proposito e, dall'altro lato,
2
non vi era stato alcun segnale che potesse far presagirne il fallimento. Autorizzata la chiamata in causa di BI, quest'ultima si è costituita rilevando di essere tenuta al ristoro nei confronti dell'opponente limitatamente alla somma da questa versata all'agenzia di viaggio, ossia € 680,00 e che, peraltro l'opposta non aveva provato di aver corrisposto alcuna somma al tour operator. All'esito del procedimento, il Giudice di Pace, con sentenza n. 731/2023 depositata il 29.5.2023, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a corrispondere ad NT NC la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, ponendo sempre a carico dell'opposta le spese di lite sia dell'opponente sia della terza chiamata. La pronuncia si fonda sui seguenti argomenti:
- la NT ha avuto rapporti diretti esclusivamente con CA, che ha colpevolmente ingenerato nella stessa un affidamento sulla vacanza, comunicandole l'annullamento solo pochi giorni prima della partenza;
- ciò configura un inadempimento dell'Agenzia, fonte di stress e frustrazione per la cliente e, quindi, una lesione del suo diritto di godere della vacanza acquistata, da risarcirsi ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- CA dal canto suo non ha fornito alcuna giustificazione dell'annullamento del viaggio;
- la condotta di BI è stata corretta e nulla è da essa dovuto a CA. Avverso la sentenza CA ha interposto tempestivo appello per i seguenti motivi:
1) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellata – violazione degli artt. 42 e ss. e 50 Codice del Turismo - D.gs 79/2011: il DP avrebbe confuso i ruoli di venditore e di organizzatore del pacchetto turistico, in quanto il primo è tenuto solo alla corretta esecuzione del mandato conferitogli dal cliente ad acquistare il pacchetto, mentre invece è il secondo ad assumere l'obbligo di far godere i servizi e a rispondere ex art. 42 D.Lgs. 79/11 della mancata esecuzione del pacchetto, risarcendo l'eventuale danno da vacanza rovinata;
CA ha rivestito esclusivamente il ruolo di venditore e quindi, di mandatario con rappresentanza;
essa ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 1710 c.c., in quanto ha procurato alla NT l'acquisto della vacanza, l'ha
* In punto: appello avverso la sentenza n. 731/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 6.10.2021 CA IA S.R.L. ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia ricorso monitorio nei confronti di NT NC esponendo:
- che nel maggio 2019 quest'ultima le aveva conferito l'incarico di acquistare per suo conto un pacchetto turistico relativo a viaggio in Iran dal 10 al 18 agosto 2019 (“Tour Magica Persia”), sottoscrivendo la relativa proposta di contratto al costo complessivo di € 2.699,00 e versando un acconto di € 680,00;
- di avere acquistato, in esecuzione del mandato con rappresentanza conferitole, il pacchetto turistico dal tour operator ND di Marcopolo S.r.l. corrispondendo a quest'ultima la somma complessiva di € 2.471,60;
-che il viaggio è stato annullato a causa della sopravvenuta insolvenza del tour operator (la Marcopolo S.r.l. è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia l'8.6.2020);
- di avere attivato la garanzia per il viaggiatore operante in caso di insolvenza e fallimento del tour operator ex art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11), prestata dalla BI
1
ASSICURAZIONI SPA, la quale aveva liquidato alla NT l'intero prezzo del pacchetto, pari a € 2.471,60;
- di avere dunque diritto al rimborso di quanto da essa versato all'organizzatore, al netto dell'acconto già pagato dalla cliente. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1762/21 nei confronti di NT NC per la somma di € 1.791,60, oltre interessi e spese Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo:
- di essere venuta a conoscenza dell'annullamento del viaggio solo l'8.08.2019 (due giorni prima della data prevista per la partenza), nonostante avesse contattato più volte l'agenzia anche nei giorni precedenti e di avere richiesto all'agenzia stessa la restituzione dell'acconto di € 680,00 già versato;
-che, attivata la copertura assicurativa stipulata dalla Marcopolo S.r.l. con BI ASSICURAZIONI, quest'ultima le ha per errore versato la maggior somma di € 2.000,00;
- di avere restituito alla BI, su espressa richiesta di quest'ultima, la differenza tra quanto liquidato e l'acconto di € 680,00, pari a € 1.320,00;
- di essere quindi priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da CA, la quale ha agito sulla base dell'errato presupposto che BI le avesse liquidato la somma di € 2.471,00, mentre, invece, si è limitata a restituirle il solo acconto versato;
- che il rapporto contrattuale intercorso con l'agenzia non è un mandato con rappresentanza;
- che CA ha violato l'obbligo di diligenza professionale in quanto ha scelto un tour operator inaffidabile, la cui insolvenza era nota già ad aprile 2019, e tale inadempimento è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, l'agenzia di viaggi è responsabile degli adempimenti dell'organizzatore;
- che, dunque, ella non solo nulla deve a CA, ma ha altresì diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata come previsto dal Codice del Turismo. Sulla base di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto intercorso con CA per inadempimento di quest'ultima e condanna della stessa al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno da vacanza rovinata. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa BI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per essere da questa manlevata. Si è costituita CA contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'agenzia di viaggi, oltre a quanto già prospettato nel ricorso monitorio, ha dedotto:
- di essere estranea al rapporto contrattuale intercorso fra la NT, quale viaggiatore, e ND/Marcopolo S.r.l., quale organizzatore del pacchetto;
- che, quindi, le vicende intercorse fra essi o con la Compagnia Assicurativa prescelta dall'organizzatore (BI) sono prive di rilevanza;
- di avere agito diligentemente in quanto, da un lato, la NT aveva già viaggiato con ND/Marcopolo S.r.l. esprimendo il proprio gradimento in proposito e, dall'altro lato,
2
non vi era stato alcun segnale che potesse far presagirne il fallimento. Autorizzata la chiamata in causa di BI, quest'ultima si è costituita rilevando di essere tenuta al ristoro nei confronti dell'opponente limitatamente alla somma da questa versata all'agenzia di viaggio, ossia € 680,00 e che, peraltro l'opposta non aveva provato di aver corrisposto alcuna somma al tour operator. All'esito del procedimento, il Giudice di Pace, con sentenza n. 731/2023 depositata il 29.5.2023, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a corrispondere ad NT NC la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, ponendo sempre a carico dell'opposta le spese di lite sia dell'opponente sia della terza chiamata. La pronuncia si fonda sui seguenti argomenti:
- la NT ha avuto rapporti diretti esclusivamente con CA, che ha colpevolmente ingenerato nella stessa un affidamento sulla vacanza, comunicandole l'annullamento solo pochi giorni prima della partenza;
- ciò configura un inadempimento dell'Agenzia, fonte di stress e frustrazione per la cliente e, quindi, una lesione del suo diritto di godere della vacanza acquistata, da risarcirsi ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- CA dal canto suo non ha fornito alcuna giustificazione dell'annullamento del viaggio;
- la condotta di BI è stata corretta e nulla è da essa dovuto a CA. Avverso la sentenza CA ha interposto tempestivo appello per i seguenti motivi:
1) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellata – violazione degli artt. 42 e ss. e 50 Codice del Turismo - D.gs 79/2011: il DP avrebbe confuso i ruoli di venditore e di organizzatore del pacchetto turistico, in quanto il primo è tenuto solo alla corretta esecuzione del mandato conferitogli dal cliente ad acquistare il pacchetto, mentre invece è il secondo ad assumere l'obbligo di far godere i servizi e a rispondere ex art. 42 D.Lgs. 79/11 della mancata esecuzione del pacchetto, risarcendo l'eventuale danno da vacanza rovinata;
CA ha rivestito esclusivamente il ruolo di venditore e quindi, di mandatario con rappresentanza;
essa ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 1710 c.c., in quanto ha procurato alla NT l'acquisto della vacanza, l'ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi