Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 27
TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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Sentenza
7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera
TRA
UA RR E F. SNC IN LIQUIDAZIONE, RR ET, RR EL E DE IO IG, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Spinelli, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
BANCA CARIME SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECIIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RR AE, in proprio
e quale liquidatore. p.t. della società PA RR e F. s.n.c. in liquidazione, RR NG e De IO LU, quali soci della PA RR
e F. facevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.673/2016, provvisoriamente esecutivo, ad essi notificato in data 24.06.2016, per il pagamento della somma di euro 216.473,69 oltre accessori sulla base della sentenza n. 278/2014 della Corte di Appello di NO , deducendo a motivi in primis l'inammissibilità della domanda, atteso che il giudice di secondo grado non aveva solo parzialmente accolto l'appello proposto dalla AN, ma anche rigettato la domanda di restituzione degli importi corrisposti dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto, a pag. 5, rigo da
1 a 5, della sentenza n.278/2014, espressamente era scritto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che la banca, nel proprio atto di appello,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
“…Concludeva chiedendo, in relazione agli esposti motivi, di riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata dalla appellante ai sensi dell'art. 336 cpc, di condannare la società appellata alla restituzione dell'importo complessivo di € 101.613,25, versato in esecuzione della sentenza…”, domanda che non aveva accolto motivando che “…Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme che la parte soccombente avrebbe versato in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata offerta la prova dell'avvenuto versamento da parte della banca…” come scritto a pag. 19, rigo da 10 a 13 della sentenza. Gli opponenti argomentavano che non essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia – circostanza tra l'altro pacifica e comprovata anche dalla documentazione versata in atti dalla AN nel procedimento monitorio
– la domanda di pagamento proposta in monitorio era inammissibile, in quanto contrastante con una sentenza di rigetto emessa dalla Corte di
Appello passata in giudicato e quindi in violazione del principio del ne bis in idem. In secundis eccepiva la carenza di legittimazione attiva della AN
ME s.p.a. ad agire per il saldo debitore risultante dalla sentenza n.
278/2014 della Corte di Appello di NO, in quanto, con lettera inviata alla società, la banca, all'epoca facente parte del gruppo AN Intesa, aveva comunicato che “…a partire dalla data del 05 dicembre 2005, Castello Gestione Crediti srl…sarà l'unica società autorizzata a procedere all'incasso delle somme da Voi dovute nei confronti della scrivente AN e, più in generale, alla gestione di tutti i rapporti giuridici relativi ai Vostri Debiti di cui all'oggetto nonché al trattamento dei dati e/o delle informazioni ad essi relativi…”. In sostanza, la banca aveva comunicato l'avvenuta cessione del rapporto in questione in favore di altra società, individuata in Castello
Gestione Crediti srl. Per tali motivi gli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera
TRA
UA RR E F. SNC IN LIQUIDAZIONE, RR ET, RR EL E DE IO IG, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Spinelli, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
BANCA CARIME SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECIIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RR AE, in proprio
e quale liquidatore. p.t. della società PA RR e F. s.n.c. in liquidazione, RR NG e De IO LU, quali soci della PA RR
e F. facevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.673/2016, provvisoriamente esecutivo, ad essi notificato in data 24.06.2016, per il pagamento della somma di euro 216.473,69 oltre accessori sulla base della sentenza n. 278/2014 della Corte di Appello di NO , deducendo a motivi in primis l'inammissibilità della domanda, atteso che il giudice di secondo grado non aveva solo parzialmente accolto l'appello proposto dalla AN, ma anche rigettato la domanda di restituzione degli importi corrisposti dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto, a pag. 5, rigo da
1 a 5, della sentenza n.278/2014, espressamente era scritto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che la banca, nel proprio atto di appello,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
“…Concludeva chiedendo, in relazione agli esposti motivi, di riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata dalla appellante ai sensi dell'art. 336 cpc, di condannare la società appellata alla restituzione dell'importo complessivo di € 101.613,25, versato in esecuzione della sentenza…”, domanda che non aveva accolto motivando che “…Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme che la parte soccombente avrebbe versato in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata offerta la prova dell'avvenuto versamento da parte della banca…” come scritto a pag. 19, rigo da 10 a 13 della sentenza. Gli opponenti argomentavano che non essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia – circostanza tra l'altro pacifica e comprovata anche dalla documentazione versata in atti dalla AN nel procedimento monitorio
– la domanda di pagamento proposta in monitorio era inammissibile, in quanto contrastante con una sentenza di rigetto emessa dalla Corte di
Appello passata in giudicato e quindi in violazione del principio del ne bis in idem. In secundis eccepiva la carenza di legittimazione attiva della AN
ME s.p.a. ad agire per il saldo debitore risultante dalla sentenza n.
278/2014 della Corte di Appello di NO, in quanto, con lettera inviata alla società, la banca, all'epoca facente parte del gruppo AN Intesa, aveva comunicato che “…a partire dalla data del 05 dicembre 2005, Castello Gestione Crediti srl…sarà l'unica società autorizzata a procedere all'incasso delle somme da Voi dovute nei confronti della scrivente AN e, più in generale, alla gestione di tutti i rapporti giuridici relativi ai Vostri Debiti di cui all'oggetto nonché al trattamento dei dati e/o delle informazioni ad essi relativi…”. In sostanza, la banca aveva comunicato l'avvenuta cessione del rapporto in questione in favore di altra società, individuata in Castello
Gestione Crediti srl. Per tali motivi gli
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