Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2024, n. 523

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2024, n. 523
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 523
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 830/2021, emesso da questo Tribunale in data 8.3.2021
TRA
NA UC (C.F. [...]) e EN
EL (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Santoro, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato allegato all'atto di costituzione in sostituzione del precedente avv. Sergio Grillo, elettivamente domiciliati presso lo studio sito in
Santa Maria Capua Vetere alla via Mercadante n. 22
OPPONENTI

E
LO SPV S.R.L. (P.IVA 04934510266), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini, giusta procura generali alle liti rilasciata su atto separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Renna Francesca sito in Salerno alla via Eugenio Caterina n.
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OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, DO UC e NA
NE proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 830/2021, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva il pagamento della somma di euro 54.044,67, oltre gli interessi e le spese della procedura, in favore di LO PV S.rl., di cui euro 36.044,67 per l'esposizione maturata in ordine al rapporto di c/c n. 1000/1553 nei confronti del debitore principale DO UC, ed euro 18.000,00, in solido col debitore principale per l'esposizione debitoria dipendente dal rapporto di apertura di credito in c/c n. 1000/1553 nei confronti della fideiubente NA
NE.
A sostegno dell'opposizione gli attori eccepivano: 1) in via preliminare, la violazione della normativa in materia di mediazione e negoziazione assistita alla quale conseguiva l'improcedibilità dell'azione creditoria;
2) in diritto,
l'inidoneità della documentazione versata in atti nel procedimento monitorio;
3) la carenza di legittimazione attiva della LO PV S.r.l.;
4) in via subordinata, nel merito, l'assenza di prova della sussistenza del rapporto di credito azionato;
5) il mancato deposito dei documenti informativi relativi all'apertura di credito e all'apertura del c/c bancario;
6) la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione, trattandosi di una
“fideiussione omnibus” e per non aver, la signora NA, mai firmato tale contratto, atteso che le clausole ivi contenute apparivano nulle in quanto compilate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 successivamente dichiarato illegittimo;
7) in via gradata, la prescrizione del credito azionato, stante i disconoscimenti delle firme apposte sulle cartoline di avvenuta ricezione e le omesse azioni finalizzate ad interrompere i termini di prescrizione;
8) nel merito, l'applicazione di tassi anatocistici in violazione di legge e comunque usurari sia ab origine sia sopravvenuti delle condizioni economiche applicate al contratto di fido e di c/c n. 1000/1533;
9) in via gradata, la violazione degli artt. 117 c. 6, art.
125 bis c. 6
, art. 127, c. 2 del TUB e la nullità relativa agli interessi, in quanto veniva applicato un TAEG non pari al 14,21%, come indicato nell'accettazione del fido, ma un TAEG che superava il 20%;
nonché la
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nullità dell'art. 6 del contratto de quo, atteso che veniva imposto il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento pari ad oltre il 15% annuo effettivo.
Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare: “1) la nullità, annullabilità, inefficacia, improcedibilità, improponibilità del credito azionato da parte opposta;
2) la carenza di legittimazione attiva della

LO SPV Srl, nonché della Intrum Italy S.p.a., nonché di legittimazione passiva degli odierni opponenti;
3) la nullità, annullabilità, inefficacia, ed in ogni caso l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti dedotti da controparte ovvero di loro singole clausole, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultra legali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, fino a qualificare usurai i tassi effettivamente applicata dalla Banca;
4) previo accertamento del Tasso

Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento del contratto di fido approvato con provvedimento datato 02.11.2004 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
5) la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento;
6) ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c., e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultra legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo;
7) per

l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento;
8) il costo effettivo dell'indicato contratto di finanziamento;
9) previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta, in relazione all'indicato rapporto di apertura di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.,

3 della applicazione del tasso legale senza
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