Trib. Frosinone, sentenza 10/10/2024, n. 1707
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Testo completo
Rg. n. 1886 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa R G P, ha pronunciato all'udienza del 9.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1886/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TAFFURI MASSIMO, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1 predetta carta elettronica per un importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario dipendente della convenuta e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art.
1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento
e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del
29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a
124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che come la ricorrente hanno prestato servizio alle dipendenze del on contratti CP_2
a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ha rilevato la legittimità dell'operato della CP_1 amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne, la specialità della disciplina del settore, l'illegittima trasformazione della carta elettronica in erogazione di denaro.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 9.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale
(fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché