Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 726
TRIB Milano
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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TRIB Milano
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28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Francesco Ferrari del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda una controversia tra un attore e una società convenuta, incentrata su presunti inadempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio e al Testo Unico della Finanza (T.U.F.). L'attore ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, sostenendo che quest'ultima non avesse rispettato gli obblighi di adeguata verifica della clientela, e ha chiesto la restituzione di 60.000 euro, somma versata a seguito di operazioni ritenute fraudolente. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva e ha contestato l'esistenza di un contratto.
Il Giudice ha accolto le domande dell'attore, evidenziando che la convenuta aveva ammesso, in una confessione stragiudiziale, di aver ricevuto le somme e di averle utilizzate sulla propria piattaforma. Ha inoltre riscontrato violazioni della normativa antiriciclaggio e del T.U.F., dichiarando la nullità delle operazioni effettuate dall'attore e riconoscendo il diritto alla restituzione delle somme versate. La decisione si fonda su una rigorosa analisi delle prove e sull'applicazione delle normative a tutela del consumatore, evidenziando l'assenza di un contratto scritto e la violazione degli obblighi informativi da parte della convenuta.
Il Giudice ha accolto le domande dell'attore, evidenziando che la convenuta aveva ammesso, in una confessione stragiudiziale, di aver ricevuto le somme e di averle utilizzate sulla propria piattaforma. Ha inoltre riscontrato violazioni della normativa antiriciclaggio e del T.U.F., dichiarando la nullità delle operazioni effettuate dall'attore e riconoscendo il diritto alla restituzione delle somme versate. La decisione si fonda su una rigorosa analisi delle prove e sull'applicazione delle normative a tutela del consumatore, evidenziando l'assenza di un contratto scritto e la violazione degli obblighi informativi da parte della convenuta.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 26769/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26769/2024 tra
SS ZA attore e
FORIS DAX MT LIMITED convenuto
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per SS ZA l'avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Paola Brasola
Per FORIS DAX MT LIMITED l'avv. NICORA FRANCESCO e l'avv. MANUTI ADA ([...]) CORSO EUROPA, 15 20122 MILANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giovanni Bravi, NE NT, NO OR e
UC LU.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26769/2024 promossa da:
SS ZA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI, 10 FERRARA, presso il difensore parte attrice contro
FORIS DAX MT LIMITED (C.F. 03017280342), con il patrocinio dell'avv. NICORA FRANCESCO
e dell'avv. MANUTI ADA ([...]);
IL AR ([...]);
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del
legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra
evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar
corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente
- condannare società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore al
risarcimento del danno e/o alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo per i motivi
suesposti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. MO AT ha effettuato le operazioni di bonifico come
sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente
revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultima a favore della società FORIS DAX
MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo
e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del
TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e
conseguentemente
- condannare la società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore,
alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
di ciascun addebito della somma, a favore del sig. MO AT, per i motivi suesposti.
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.
Per parte convenuta:
in via preliminare:
1. DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. AT per
difetto di legittimazione passiva di OR DAX MT Limited rispetto alla domanda svolta dal Sig.
AT nel presente giudizio e, per l'effetto,
2. RIGETTARE E/O DICHIARARE INAMMISSIBILI tutte le domande svolte dal Sig. AT
in via principale:
3. RIGETTARE tutte le domande svolte dal Sig. AT, in quanto infondate in fatto e in diritto e
comunque non provate;
in via subordinata:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a
OR DAX, ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in
applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno
lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.
in ogni caso:
5. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. MO AT adiva il Tribunale di Milano, al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento della società OR DA Mt Limited, per violazione della normativa antiriciclaggio, della normativa T.U.F. e in particolare dell'art. 23 comma 1 del D.lgs.
24/02/1998 n. 58 e, conseguentemente, accertata l'assenza di causa in relazione ai versamenti eseguiti,
pagina 4 di 19
per l'importo complessivo di euro 60.000,00, condannare la OR DA Mt Limited alla ripetizione dell'indebito in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che MO AT corrispondeva, mediante n. 4 bonifici bancari tra il 21/06/2023 e il
27/06/2023, l'importo complessivo di € 60.000,00, a favore di OR DA Mt Limited, operante con il marchio Crypto.com;
- che precedentemente, il ricorrente era stato contattato sulla sua utenza telefonica da tale FA
RR, che chiamava affermando di essere consulente finanziario della società
www.primemarkets.com, sito ora oscurato da Consob;
- che il consulente spingeva il ricorrente a effettuare dei primi bonifici di prova, di cui uno pari ad
€ 250,00 a certa Jastr-Pol sp zoo, società polacca attiva nel settore delle costruzioni edili;
da tale primo “investimento” constatava il ritorno di grandi guadagni sulla predetta piattaforma;
- che le comunicazioni con tale sedicente consulente si interrompevano ed interveniva in sua sostituzione in data 05.04.2023 certa dott.ssa Sarah Holmes, che convinceva lo AT a investire ancora più soldi, dando come riferimento un exchanger di criptovalute, individuato in
Crypto.com;
- che il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e gli importi ivi corrisposti erano visibili sulla piattaforma PrimeMarkets: l'esito positivo del primo investimento derivava dal fatto che la piattaforma era manipolata e il risultato creato ad hoc da
“bande criminali”;
- che lo AT a questo punto comunicava alla sedicente consulente di voler procedere al pagina 5 di 19
prelievo della somma risultante dalla piattaforma, pari ad € 3.350,00, senonché – a seguito di ciò - interveniva un ulteriore consulente, tale Vladimir, che si presentava come l'incaricato dell'ufficio finanza di Prime Markets, eccependo che se voleva avere la restituzione del capitale investito e degli interessi che erano maturati e che nel frattempo continuavano a maturare,
avrebbe dovuto effettuare bonifici volti a corrispondere non meglio identificate tasse, perché in mancanza sarebbe stato perseguito dall'agenzia delle entrate;
- che il ricorrente impaurito dai risvolti fiscali e penali paventati dal sedicente consulente, che telefonicamente arrivava addirittura a minacciarlo, provvedeva in rapida successione a bonificare la somma di € 60.000,00;
- che allo stesso tempo lo AT, insospettito e provato dalle incessanti richieste di denaro,
capiva, dopo essersi rivolto al proprio difensore, di essere incappato in una truffa e che era necessario chiudere ogni comunicazione con i sedicenti consulenti e di non inviare più alcuna somma di denaro;
- che le successive richieste del legale tese a riottenere la restituzione del denaro rimanevano inevase e MO AT si determinava a sporgere querela;
- che il meccanismo truffaldino adottato in danno del ricorrente lo legittimava a richiedere il risarcimento del danno o comunque la ripetizione di quanto da egli indebitamente corrisposto,
atteso che, presso la società convenuta non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account e neppure compilato i moduli proposti, ma aveva soltanto eseguito i bonifici,
secondo ciò che gli veniva indicato dai malviventi;
- che la convenuta incassava senza titolo le ingenti somme truffate all'attore, per poi tenersele senza fornire spiegazione alcuna su dove le stesse erano state in seguito veicolate e a favore di pagina 6 di 19
chi.
- che, in particolare, il ricorso andava accolto per le seguenti ragioni:
- 1) il prestatore di servizi OR svolgeva il ruolo di exchanger, ossia di persona fisica o giuridica che fornisce ai terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) D. Lgs. n. 231/2007;
- 2) il medesimo prestatore di servizi veniva ricondotto nella categoria degli altri operatori non finanziari, assoggettandoli agli adempimenti di cui al d. lgs. n. 231/2007;
- 3) OR, in qualità di exchanger era soggetto all'obbligo di iscriversi in apposito registro tenuto presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli
Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze (D.Lgs. n. 141 del 2010 art. 17 bis, comma 8
bis);
- 4) OR era sì iscritta all'OAM, ma non ottemperava né alla normativa antiriciclaggio ex D.
Lgs. n. 231/2007, né a quella in materia di intermediazione finanziaria;
- 5) in particolare, quanto alla normativa
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SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26769/2024 tra
SS ZA attore e
FORIS DAX MT LIMITED convenuto
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per SS ZA l'avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Paola Brasola
Per FORIS DAX MT LIMITED l'avv. NICORA FRANCESCO e l'avv. MANUTI ADA ([...]) CORSO EUROPA, 15 20122 MILANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giovanni Bravi, NE NT, NO OR e
UC LU.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26769/2024 promossa da:
SS ZA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI, 10 FERRARA, presso il difensore parte attrice contro
FORIS DAX MT LIMITED (C.F. 03017280342), con il patrocinio dell'avv. NICORA FRANCESCO
e dell'avv. MANUTI ADA ([...]);
IL AR ([...]);
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del
legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra
evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar
corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente
- condannare società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore al
risarcimento del danno e/o alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo per i motivi
suesposti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. MO AT ha effettuato le operazioni di bonifico come
sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente
revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultima a favore della società FORIS DAX
MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo
e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del
TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e
conseguentemente
- condannare la società FORIS DAX MT LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore,
alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
di ciascun addebito della somma, a favore del sig. MO AT, per i motivi suesposti.
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.
Per parte convenuta:
in via preliminare:
1. DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. AT per
difetto di legittimazione passiva di OR DAX MT Limited rispetto alla domanda svolta dal Sig.
AT nel presente giudizio e, per l'effetto,
2. RIGETTARE E/O DICHIARARE INAMMISSIBILI tutte le domande svolte dal Sig. AT
in via principale:
3. RIGETTARE tutte le domande svolte dal Sig. AT, in quanto infondate in fatto e in diritto e
comunque non provate;
in via subordinata:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a
OR DAX, ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in
applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno
lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.
in ogni caso:
5. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. MO AT adiva il Tribunale di Milano, al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento della società OR DA Mt Limited, per violazione della normativa antiriciclaggio, della normativa T.U.F. e in particolare dell'art. 23 comma 1 del D.lgs.
24/02/1998 n. 58 e, conseguentemente, accertata l'assenza di causa in relazione ai versamenti eseguiti,
pagina 4 di 19
per l'importo complessivo di euro 60.000,00, condannare la OR DA Mt Limited alla ripetizione dell'indebito in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che MO AT corrispondeva, mediante n. 4 bonifici bancari tra il 21/06/2023 e il
27/06/2023, l'importo complessivo di € 60.000,00, a favore di OR DA Mt Limited, operante con il marchio Crypto.com;
- che precedentemente, il ricorrente era stato contattato sulla sua utenza telefonica da tale FA
RR, che chiamava affermando di essere consulente finanziario della società
www.primemarkets.com, sito ora oscurato da Consob;
- che il consulente spingeva il ricorrente a effettuare dei primi bonifici di prova, di cui uno pari ad
€ 250,00 a certa Jastr-Pol sp zoo, società polacca attiva nel settore delle costruzioni edili;
da tale primo “investimento” constatava il ritorno di grandi guadagni sulla predetta piattaforma;
- che le comunicazioni con tale sedicente consulente si interrompevano ed interveniva in sua sostituzione in data 05.04.2023 certa dott.ssa Sarah Holmes, che convinceva lo AT a investire ancora più soldi, dando come riferimento un exchanger di criptovalute, individuato in
Crypto.com;
- che il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e gli importi ivi corrisposti erano visibili sulla piattaforma PrimeMarkets: l'esito positivo del primo investimento derivava dal fatto che la piattaforma era manipolata e il risultato creato ad hoc da
“bande criminali”;
- che lo AT a questo punto comunicava alla sedicente consulente di voler procedere al pagina 5 di 19
prelievo della somma risultante dalla piattaforma, pari ad € 3.350,00, senonché – a seguito di ciò - interveniva un ulteriore consulente, tale Vladimir, che si presentava come l'incaricato dell'ufficio finanza di Prime Markets, eccependo che se voleva avere la restituzione del capitale investito e degli interessi che erano maturati e che nel frattempo continuavano a maturare,
avrebbe dovuto effettuare bonifici volti a corrispondere non meglio identificate tasse, perché in mancanza sarebbe stato perseguito dall'agenzia delle entrate;
- che il ricorrente impaurito dai risvolti fiscali e penali paventati dal sedicente consulente, che telefonicamente arrivava addirittura a minacciarlo, provvedeva in rapida successione a bonificare la somma di € 60.000,00;
- che allo stesso tempo lo AT, insospettito e provato dalle incessanti richieste di denaro,
capiva, dopo essersi rivolto al proprio difensore, di essere incappato in una truffa e che era necessario chiudere ogni comunicazione con i sedicenti consulenti e di non inviare più alcuna somma di denaro;
- che le successive richieste del legale tese a riottenere la restituzione del denaro rimanevano inevase e MO AT si determinava a sporgere querela;
- che il meccanismo truffaldino adottato in danno del ricorrente lo legittimava a richiedere il risarcimento del danno o comunque la ripetizione di quanto da egli indebitamente corrisposto,
atteso che, presso la società convenuta non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account e neppure compilato i moduli proposti, ma aveva soltanto eseguito i bonifici,
secondo ciò che gli veniva indicato dai malviventi;
- che la convenuta incassava senza titolo le ingenti somme truffate all'attore, per poi tenersele senza fornire spiegazione alcuna su dove le stesse erano state in seguito veicolate e a favore di pagina 6 di 19
chi.
- che, in particolare, il ricorso andava accolto per le seguenti ragioni:
- 1) il prestatore di servizi OR svolgeva il ruolo di exchanger, ossia di persona fisica o giuridica che fornisce ai terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) D. Lgs. n. 231/2007;
- 2) il medesimo prestatore di servizi veniva ricondotto nella categoria degli altri operatori non finanziari, assoggettandoli agli adempimenti di cui al d. lgs. n. 231/2007;
- 3) OR, in qualità di exchanger era soggetto all'obbligo di iscriversi in apposito registro tenuto presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli
Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze (D.Lgs. n. 141 del 2010 art. 17 bis, comma 8
bis);
- 4) OR era sì iscritta all'OAM, ma non ottemperava né alla normativa antiriciclaggio ex D.
Lgs. n. 231/2007, né a quella in materia di intermediazione finanziaria;
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