Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2024, n. 1508
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPY BALICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
CAMPAGNA -Presidente1) Dott. Giuseppe
2) Dott. CAMPAGNA -Giudice AN
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 331 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 05.11.2024, vertente
TRA
Parte 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 1 nata a [...] il [...]),
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Pangallo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
nato a [...] 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 2
il 29.03.1962), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Maria Aguglia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F.sco Baracca
Trav. De Salvo n. 8/A, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-vista l'istanza congiunta depositata in data 31.10.2024, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da la pronuncia diParte 1 nei confronti di Controparte_1 separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a CI (BA) in data 01.06.1991;
-considerato che all'udienza del 05.11.2024 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in CI (BA) in data 01.06.1991;
b) dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1 (14.08.1991), Per 2 (26.12.1994) e AN (19.11.2002), tutti
maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la
comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis