Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 6804/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
In persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6804/2022 promossa da
PO IN E PO DR, rappresentati e difesi dagli Avv. MILANI LUCA e
CARBONARO ALBERTO
ATTORI contro
ON EA e IE AT,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute;
previi gli incombenti istruttori necessari:

- accertare e dichiarare che, quantomeno a partire dall'11.6.2014, cioè da quando ED ZI si è iscritta alla CCIAA di Genova quale titolare di impresa individuale, tra la stessa e ON DR è stata costituita una società di fatto avente ad oggetto la vendita, l'installazione e la manutenzione di serramenti, infissi, porte, pavimenti, grate di sicurezza, tende da sole e simili;

- accertare e dichiarare che la società di fatto tra ED ZI e ON DR, avente ad oggetto
l'attività imprenditoriale di cui sopra, ha svolto la propria attività dall'1.6.2014 nei locali di Corso
Sardegna 260 rosso in Genova e dal 17.5.2018 nei locali di Via Cagliari 4 rosso in Genova, dove continua, ancora oggi, a svolgere la propria attività imprenditoriale;

- accertare e dichiarare che i debiti contratti da ON DR in proprio, quale titolare della Ditta
EFFE A RISTRUTTRAZIONI DI EA ON, per aver sottoscritto il 29.5.2014 il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile di Corso Sardegna 260 rosso in Genova, e per essersi reso inadempiente alle obbligazioni nascenti dallo stesso contratto e quindi moroso nel pagamento dei canoni di loc PP LF azione, sono debiti della società di fatto e quindi anche di
ED ZI;

- conseguentemente condannare ED ZI nata a [...] il [...], C.F.:
[...], quale socia della società di fatto tra la stessa e ON DR, gestita in pagina 1 di 6

Genova Corso Sardegna 260 rosso fino al 17.5.2018 e, successivamente e tuttora, in Genova Via
Cagliari 4 rosso, occorrendo, in solido con ON DR, a pagare ai conchiudenti RI NO e
ND la somma di € 40.439,69 di cui al precetto in rinnovazione notificato il 14-17/2/2022 o quella somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio, in ogni caso con rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 IV comma cc;

- condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere una pronuncia di accertamento dell'esistenza della società di fatto tra i coniugi ED ZI e ON DR a far data dall'1.6.2014 e la condanna della socia di fatto ED ZI, in solido con ON ER, al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni in virtù del contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile di Corso Sardegna 260 rosso in Genova stipulato con la Ditta EFFE A
RISTRUTTRAZIONI DI EA ON in data l 29.5.2014.
All'esito dell'udienza del 07.02.2023, alla quale non comparivano i convenuti, il Giudice, su richiesta di parte attrice, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., fissando al
27.06.2023 l'udienza per le decisioni istruttorie.
All'udienza del 27.06.2023 il Giudice, verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarava la contumacia dei convenuti e ammetteva le prove dedotte dalla parte attrice per interrogatorio formale dei convenuti contumaci e testi, fissando per
l'assunzione della prova l'udienza del 20.09.2023.
All'udienza del 20.9.2023 i convenuti non comparivano e il Giudice delegato assumeva le testimonianze di PP LF, ZZ OB e FI LA.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.05.2024 la parte attrice depositava le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 comma 1c.p.c., allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.
Gli attori hanno allegato e dedotto i seguenti fatti.
RI ND e NO sono fratelli, entrambi eredi dei genitori RI TE e LD NA, deceduti prima dell'avvio della presente causa (Prod. n. 2 e 3 Attori), i quali, con contratto di locazione del 29.05.2014, avevano concesso in locazione commerciale alla “Effea
Ristrutturazioni di DR ON” l'immobile sito in Genova, Corso Sardegna 260 rosso, a far data dal 01.09.2014 (Prod n. 1 Attori), con divieto di sublocazione (Prod. n. 9 Attori).
A seguito di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, riscontrate fin dal luglio 2015, la ditta Effe Ristrutturazioni di DR ON veniva sfrattata in data 22.11.2018.
Inoltre, nei confronti della stessa venivano emessi due decreti ingiuntivi, rispettivamente in data 18.04.2018 per € 20.150,16 ed in data 14.02.2019 per € 5.600,00 (Prod. n. 4 e 5).
Tuttavia, i tentativi attorei di riscuotere i crediti nei confronti della debitrice risultavano infruttuoso per incapienza (Prod. n. 6 – 8 e n. 11).
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In occasione dell'ultimo tentativo di pignoramento, l'odierna convenuta ED, nella sua qualità di moglie di FO, dichiarava di essere coniugata con questi in regime di separazione dei beni, e di essere lei stessa la proprietaria di tutti i beni pignorabili.
Successivamente, FO spontaneamente dichiarava ex art. 492 c.p.c. di non essere proprietario di alcun bene di rilevante valore economico (Prod. n. 9).
In data 13.11.2019, ON scriveva agli attori per offrire il versamento rateale di € 10.000,00
(Prod. n. 10), senza però poi dare seguito a tale offerta.
Gli attori appuravano che:
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